LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 17 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TRIESTINA avverso l’ammenda di Euro 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo; (gara Cesena-Triestina del 21/10/05 – C.U. n. 124 del 24/10/05)
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 17 novembre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. TRIESTINA avverso l’ammenda di Euro 7.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo; (gara Cesena-Triestina del 21/10/05 – C.U. n. 124 del 24/10/05)
Il procedimento
Con provvedimento del 24 ottobre 2005 il Giudice Sportivo irrogava alla Soc. Triestina la
sanzione dell’ammenda di € 7.000,00, “per avere suoi sostenitori intonato, dal 14° del
secondo tempo, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei
confronti di un calciatore avversario, ogni volta che questi giocava il pallone; sanzione
attenuata per le iniziative della Società volte a prevenire simili condotte e per essersi
trattato di gara disputata in trasferta”.
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la Soc. Triestina chiedendo la revoca della
sanzione irrogata ed, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo previsto dal
C.G.S..
A sostegno del gravame la società reclamante rilevava: in primo luogo che il “rapporto del
giudice di gara ed il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo risulterebbero viziati
per travisamento dei fatti che hanno dato origine al procedimento” sotto il profilo che nel
caso di specie il rumoreggiare dei tifosi (boh; boh) non avrebbe avuto “l’inequivoco
significato di discriminazione razziale”, intravisto dal Giudice di prime cure; in secondo
luogo, che la misura della sanzione irrogata sarebbe eccessiva, tenuto conto della
circostanza che si trattava di una gara giocata in trasferta, dell’attività di censura di
comportamenti scorretti svolta dalla Società nei confronti dei propri tifosi, nonché del
numero esiguo dei tifosi della Triestina, che avrebbero posto in essere il comportamento
sanzionato.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il reclamo non
sia fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Triestina dal 14° minuto del secondo
tempo della gara intonavano cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione
razziale nei confronti di un calciatore avversario di colore, ogni volta che questi veniva in
possesso del pallone.
Trattasi di una condotta particolarmente grave, per la sua sistematicità (i cori sono stati
intonati ogni volta in cui il calciatore avversario di colore, bersaglio degli stessi, veniva in
possesso del pallone) e per il suo contenuto di discriminazione razziale.
Ai fini della quantificazione della sanzione, nessun rilievo può essere mosso al
provvedimento dal Giudice Sportivo, il quale ha tenuto conto di entrambe le circostanze
addotte dalla reclamante relative alle iniziative intraprese dalla Società per prevenire simili
condotte, nonché del fatto che trattasi di gara disputata in trasferta, laddove nessun rilievo
ha l’ulteriore assunto della “scarsa entità numerica” dei tifosi della Triestina, responsabili
della condotta sanzionata.
Alla stregua di tali considerazioni, deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo,
così come dallo stesso quantificata, appare equa e congrua, nonché pienamente conforme ai
più recenti orientamenti degli Organi di giustizia sportiva.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l’incameramento della tassa.
La Commissione Disciplinare costituita dall’avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott.
Franco Corbo, Vice Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, e dall’avv. Eugenia
Croce, Componente Supplente, con l’assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione,
per quanto di competenza, del Rappresentante dell’A.I.A. sig. Moreno Frigerio:
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