• Stagione sportiva: 2005/2006
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 157 DEL 18 novembre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig.Ermanno PIERONI – già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.:
provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e
art.1 comma 1 del C.G.S.;
Sig.Vincenzo D’AMBROSIO – già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.:
provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e
art.1 comma 1 del C.G.S.;
Sig.Giovanni DE VITA –– già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.:
provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e
art.1 comma 1 del C.G.S.;
Sig. Giovanni ROSSINI –– già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.:
provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e
art.1 comma 1 del C.G.S.;
Fall.to Soc. ANCONA Calcio S.p.A. in persona del curatore fallimentare:
violazione art. 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le
violazioni ascrivibili ai propri dirigenti.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 157 DEL 18 novembre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig.Ermanno PIERONI – già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.:
provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e
art.1 comma 1 del C.G.S.;
Sig.Vincenzo D’AMBROSIO – già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.:
provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e
art.1 comma 1 del C.G.S.;
Sig.Giovanni DE VITA –– già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.:
provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e
art.1 comma 1 del C.G.S.;
Sig. Giovanni ROSSINI –– già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.:
provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e
art.1 comma 1 del C.G.S.;
Fall.to Soc. ANCONA Calcio S.p.A. in persona del curatore fallimentare:
violazione art. 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le
violazioni ascrivibili ai propri dirigenti.
Il procedimento
Con provvedimento del 6/7/2005 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:
A) Ermanno Pieroni, Vincenzo D’Ambrosio, Giovanni De Vita e Giovanni Rossini, perché
vengano adottati nei loro confronti i provvedimenti di cui al comma 2 dell’art. 21 delle
N.O.I.F., in relazione al comma 3 dello stesso articolo, per avere posto in essere condotte che
hanno portato alla revoca dell’affiliazione ex art.16 delle N.O.I.F. e per non essersi
comportati secondo i principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all’attività
sportiva con conseguente violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.;
B) nonché la società Ancona Calcio S.p.A., ai sensi dell’art 2 comma 4 del C.G.S. a titolo di
responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascrivibili al proprio Presidente ed ai
propri dirigenti.
Nella vicenda in esame il Tribunale di Ancona in data 10/8/2004 con sentenza n.79/04
dichiarava il fallimento della Società Ancona Calcio S.p.A
A seguito di tale declaratoria il Presidente Federale con C.U. 91/A del 26/08/2004 deliberava
la revoca dell’affiliazione all’Ancona Calcio S.p.A. ai sensi dell’art. 16 comma 6 delle
N.O.I.F.
Successivamente il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ancona, con
provvedimento del 23/02/2005, esaminata la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal
Procuratore della Repubblica del medesimo Tribunale, fissava la relativa udienza nel
procedimento penale a carico, tra gli altri, degli odierni deferiti e cioè:
- Ermanno Pieroni, nella sua qualità di Amministratore di fatto dell’Ancona Calcio S.p.A.
per il periodo dal 1999 al 07/08/2004, nonché Consigliere Delegato dal 25/07/2001 al
28/12/2002, nonché Amministratore unico dal 28/12/2002 al 25/06/2004 e proprietario dal
settembre 2000 del 60 % delle quote societarie del Taranto Calcio s.r.l.;
- Giovanni De Vita, nella qualità di membro del Consiglio di Amministrazione del
menzionato sodalizio sportivo Ancona Calcio S.p.A. dal 14/07/2000 e nella qualità di
Amministratore Delegato con trascrizione iscritta il 10/11/2000 e cessazione della carica
iscritta il 28/10/2002;
- Giovanni Rossini in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ancona
Calcio S.p.A. dal 05/07/1999 al 31/07/02;
- Vincenzo D’Ambrosio in qualità di Consigliere Delegato dell’Ancona Calcio S.p.a. dal
25/06/04,
per avere tutti singolarmente o in concorso tra loro o con altri soggetti:
- conseguito ingiusti profitti erogati all’Ancona Calcio s.p.a. come contributi federali
provenienti anche da fondi del C.O.N.I. (Ente di diritto pubblico) mediante artifizi e raggiri;
- trasferito dai conti correnti dell’Ancona Calcio s.p.a. alla propria disponibilità (conti
correnti personali, acquisizione di contanti) somme di denaro mediante false rappresentazioni
contabili atte a giustificare le relative uscite di cassa;
- falsificato i libri sociali e scritture contabili allo scopo di procurare a se o ad altri un
ingiusto profitto consistente nell’ottenere l’iscrizione al campionato di calcio di Serie B per
la stagione sportiva 2004/05;
- emesso fatture relative ad operazioni commerciali in tutto o in parte inesistenti
contribuendo così ad aggravare il dissesto finanziario dell’Ancona Calcio S.p.A.;
- compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a conseguire con artifizi e raggiri
l’iscrizione dell’Ancona Calcio S.p.A. al campionato di serie B per la stagione sportiva
2004/05 e la conseguente erogazione di contributi federali mediante la rappresentazione
F.I.G.C. di una ricapitalizzazione fittizia.
Tale procedimento penale reca il N. 4612/03 R.G.N.R. del Tribunale di Ancona.
Successivamente sia la curatela fallimentare con atto del 07/04/05 sia la F.I.G.C. con atto del
02/04/05, si costituivano parte civile nel suddetto procedimento penale rubricato al n.
R.G.N.R. 4612/03 nei confronti dei deferiti per ottenere la condanna degli stessi, in solido tra
loro, alla restituzione ed al risarcimento di ogni danno, materiale e non materiale patito a
causa delle condotte ad essi ascritte.
Da ultimo, con provvedimento in data 28/06/05 il G.U.P. presso il Tribunale di Ancona
disponeva il rinvio a giudizio – tra gli altri - degli imputati Ermanno Pieroni e Vincenzo
D’Ambrosio su menzionati fissando la data del relativo giudizio per il 20/10/2005, in seguito
rinviata al 2/2/2006.
Per gli altri deferiti Giovanni De Vita e Giovanni Rossigni la posizione processuale era stata
anteriormente definita mediante riti alternativi.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati Giovanni De Vita
ed Ermanno Pieroni hanno fatto pervenire memorie difensive entrambe rispettivamente
datate 19/09/2005.
Con riferimento alla posizione del De Vita, si sosteneva l’insussistenza dei presupposti per
l’applicazione a suo carico della preclusione di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3
dell’art 21 delle N.O.I.F., in quanto il medesimo non rivestiva alcun incarico di
Amministratore della Ancona Calcio S.p.A., né al momento della dichiarazione di fallimento
di detta Società, né nel biennio precedente. Il De Vita era stato membro del Consiglio di
Amministrazione del menzionato sodalizio sportivo dal 14/07/2000 al 31/07/2002: a
quest’ultima data lo stesso aveva rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni.
Pertanto, a detta della difesa del deferito risulterebbe indubbiamente provato che, a partire
dalla data delle dimissioni del De Vita dalla carica di consigliere di amministrazione
dell’Ancona Calcio S.p.A. (31 luglio 2002) sino alla data della sentenza dichiarativa del
fallimento della medesima Società (10 agosto 2004), erano trascorsi più di due anni. Quindi,
poiché l’art. 21 parla di “precedente biennio”, risulterebbe inapplicabile al deferito, nella
fattispecie, il sistema provvedimentale e sanzionatorio delineato dalle menzionate
disposizioni federali.
La memoria difensiva ad abundantiam evidenziava poi come lo stesso Giudice penale del
Tribunale di Ancona nella sentenza n. 478/05, emessa nei confronti del De Vita ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., aveva concesso l’attenuante della c.d. “minima importanza” di cui all’art
114 c.p. “in considerazione del ruolo del tutto subordinato rivestito dall’imputato rispetto a
quello del coimputato Pieroni e della limitata conoscenza del complessivo disegno criminoso
da quest’ultimo perseguito [..]”.
Conseguentemente, per la difesa del deferito, anche sul piano disciplinare-sportivo la
posizione del De Vita apparirebbe difficilmente censurabile in relazione alla complessa
vicenda in oggetto.
Con riferimento al Pieroni, la difesa del medesimo, nelle prime memorie presentate, ebbe a
sostenere la necessità di un differimento dell’udienza di discussione e la postergazione dei
termini a difesa, in quanto a tale momento si sarebbe verificata una violazione del diritto di
difesa del deferito, poiché il tenore del deferimento, concernente la presunta commissione da
parte del medesimo di reati fallimentari riguardanti l’Ancona Calcio S.p.A., avrebbe trovato
una giustificazione in una complessa ricostruzione delle attività amministrative del Pieroni
in ambito societario, per cui ai fini di un’adeguata esplicazione dei diritti della difesa, la
stessa non avrebbe potuto prescindere dall’estrazione di copia dei documenti inerenti, ed in
specie dalla disamina e dall’analisi dettagliata dei verbali del Consiglio di Amministrazione,
delle Assemblee dei soci, dei registri contabili e dell’archivio societario.
Tale documentazione risultava però depositata in originale presso il Tribunale Civile di
Ancona, Sezione Fallimentare, ed in carenza – fino a quel momento - dell’autorizzazione
all’accesso ai documenti da parte del Curatore e del Giudice Delegato non era possibile, per
il deferito, ottenere altrimenti quanto utile allo scopo.
Per le ragioni di cui sopra, ed ai fini della piena esplicazione dei diritti di difesa tramite
l’estrazione e l’analisi di quanto menzionato, la memoria difensiva - anche in considerazione
del fatto che in data 20 ottobre seguente si sarebbe celebrato presso il Tribunale Penale di
Ancona il processo nei confronti del Sig. Ermanno Pieroni (per i reati societari connessi alla
gestione dell’Ancona Calcio S.p.A. e, in larga parte, coincidenti con le contestazioni oggetto
di deferimento) - richiedeva il differimento del termine a difesa, con rinvio dell’udienza di
discussione a data da destinarsi.
Nell’udienza tenutasi in data 22/9/2005 questa Commissione Disciplinare, rilevato che il
procedimento di deferimento della Procura Federale del 6/7/2005 non risultava notificato al
Sig. Giovanni Rossini, disponeva la sospensione del dibattimento onde consentire alla
Procura Federale l’integrazione del contraddittorio.
Rilevata, inoltre, la necessità di acquisire il provvedimento di revoca dell’affiliazione della
Soc. Ancona Calcio S.p.A., nonché il foglio censimento Soc. Ancona Calcio S.p.A. alla data
della sentenza dichiarativa di fallimento (10 Agosto 2004) e nel biennio precedente e altresì
la visura camerale della società stessa relativa al periodo in esame, disponeva la trasmissione
di copia dell’ordinanza contenente tale richiesta di acquisizione all’Ufficio Indagini per i
seguiti di competenza.
In tale maniera risultava anche assorbita l’istanza di differimento avanzata dalla difesa del
Sig. Ermanno Pieroni.
Successivamente alla notifica del deferimento n. Prot. 366/4/pf/SP/MC del 6/10/2005, il Sig.
Giovanni Rossini faceva pervenire memoria nella quale il difensore sosteneva l’insussistenza
dei presupposti per l’applicazione a carico dello stesso della preclusione di cui al combinato
disposto dei commi 2 e 3 dell’art 21 delle N.O.I.F. in quanto il medesimo non rivestiva alcun
incarico di Amministratore della Soc. Ancona Calcio S.p.A., né al momento della
dichiarazione di fallimento di detta Società , né nel biennio precedente, in quanto il Sig.
Rossini era stato membro del Consiglio di Amministrazione del menzionato sodalizio
sportivo solo dal 5 luglio 1999 al 31 luglio 2002. A partire da questa data, infatti, gli assunti
difensivi sottolineano che lo stesso aveva rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni,
mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, in
ossequio a quanto previsto dalle disposizioni civilistiche in materia di cessazione degli
amministratori (art. 2385 co.1 c.c.).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il difensore concludeva osservando che risulterebbe
indubbiamente provato che, a partire dalla data delle dimissioni del Sig. Rossini dalla carica
di Consigliere di Amministrazione della Soc. Ancona Calcio S.p.A. (31 luglio 2002) sino alla
data della sentenza dichiarativa del fallimento della medesima Società (10 agosto 2004),
erano trascorsi più di due anni. Conseguentemente poiché l’art. 21 comma 3 N.O.I.F. parla di
“precedente biennio”, il sistema provvedimentale delineato dalla Procura Federale non
potrebbe applicarsi.
La difesa sottolineava ancora come il procedimento penale a carico dello stesso risultasse al
momento del deposito delle memorie tuttora pendente non essendo, infatti, ancora
intervenuta sentenza, con l’inevitabile conseguenza di non poter ritenere allo stato degli atti il
Sig. Rossini responsabile di alcunché in mancanza di un giudicato definitivo a suo carico.
In data 26/10/2005 perveniva la seconda memoria difensiva del Sig. Ermanno Pieroni, nella
quale il difensore sottolineava, estensivamente in fatto ed in diritto, come il proprio assistito,
nella gestione della società Ancona Calcio spa, più che speculare, sottrarre, depauperare, o
stornare a vantaggio proprio o di terzi, avesse investito e perduto cospicui capitali, anche
immobiliari, di propria pertinenza e proprietà.
In particolare, si sottolineava anzitutto l’assenza di elementi certi, univoci e definitivi a
sostegno del deferimento, in quanto i capi di incolpazione mossi nei confronti del deferito
avevano natura meramente indiziaria, assumendo questi ultimi la veste di mere tesi della
Procura Federale.
In secondo luogo, per esplicare al meglio il diritto di difesa dell’incolpato, si osservava
l’opportunità di sospendere il procedimento in attesa dell’esito del giudizio penale
attualmente in corso.
Nella denegata ipotesi in cui la Commissione non fosse addivenuta a queste conclusioni, la
memoria difensiva sottolineava la discrezionalità e non l’automaticità dell’irrogazione del
provvedimento di cui all’art. 21 comma 3 delle N.O.I.F., con conseguente auspicio
dell’esercizio di tale potere con ponderatezza, anche valutando la possibilità di graduare la
sanzione. Ciò sul presupposto che nessuna colpa, a tal detta, si poteva muovere al Sig.
Pieroni, il quale aveva assolto con diligenza i propri compiti di Amministratore di una
società profondamente indebitata a causa della precedente gestione ed a causa del mancato
incasso di alcuni crediti dovuto al fallimento della piattaforma televisiva Gioco Calcio spa.
Il Pieroni assumeva, infatti, di aver compiuto tutto quanto in suo potere per “salvare” la
società, compresa l’erogazione di ingenti somme a fronte delle quali aveva impegnato beni
personali liquidi ed immobiliari, finendo per perdere quasi tutto e vedendo il proprio
patrimonio personale, acquisito con risorse proprie e familiari in epoca di gran lunga
antecedente l’assunzione di qualsivoglia carica in seno alla Soc. Ancona Calcio spa, gravato
da ipoteche giudiziali derivanti da decreti ingiuntivi per un valore di Euro 7.720.000.
Alla luce delle considerazioni svolte la difesa, pertanto, invocava anzitutto la sospensione del
procedimento fino alla definizione del giudizio ordinario; in subordine, il proscioglimento o
la limitazione dell’inibizione per un periodo massimo di sei mesi.
All’udienza tenutasi in data 27/10/2005 la Commissione, considerata l’istanza di
differimento dell’udienza avanzata dalla difesa del sig. Ermanno Pieroni per legittimo
impedimento dello stesso dovuto a motivi di salute, come da certificazione medica in atti,
nonché la richiesta avanzata dai difensori dei deferiti Giovanni De Vita, Giovanni Rossini e
Vincenzo D’Ambrosio di procedere alla separazione della posizione del Pieroni in caso di
accoglimento dell’istanza di rinvio di cui sopra, e ancora l’opposizione della Procura
Federale sulle suddette istanze e la conseguente richiesta di applicazione della misura della
sospensione cautelare ex art. 15 C.G.S. nei confronti del deferito Pieroni, disponeva in primis
l’accoglimento dell’istanza di sospensione del dibattimento per legittimo impedimento del
deferito ed il rinvio alla riunione del 9/11/2005 alle ore 15.00, secondariamente il rigetto
della richiesta di separazione avanzata dai deferiti Giovanni De Vita, Giovanni Rossini e
Vincenzo D’Ambrosio, in considerazione della connessione soggettiva ed oggettiva
intercorrente tra le posizioni procedimentali dei deferiti, ed infine statuiva l’applicazione
della misura della sospensione cautelare ex art. 15 C.G.S. nei confronti del tesserato sig.
Ermanno Pieroni, in considerazione della gravità e della natura dell’addebito contestatogli.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura, il quale - richiamando le
conclusioni di cui all’atto di deferimento - ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli
incolpati nonché l’adozione nei loro confronti dei provvedimenti di cui al comma 2 dell’art.
21 delle N.O. I. F. in relazione al comma 3 dello stesso articolo ed anche in relazione all’art.
1 comma 1 del C.G.S e segnatamente:
- la sanzione della preclusione per 5 anni per Vincenzo D’Ambrosio, Giovanni De Vita e
Giovanni Rossini;
- la sanzione della preclusione per 5 anni per Ermanno Pieroni, con proposta al Presidente
Federale di inibizione perpetua.
In particolare, quanto al deferito Giovanni Rossini, il rappresentante della Procura Federale
assumeva che lo stesso non avesse cessato dalla carica di Amministratore della società in
data 31 luglio 2002, bensì quanto meno in data 12 agosto 2002, data nella quale lo stesso
risultava aver sottoscritto un documento ufficiale (clausola compromissoria), che veniva
illustrato e prodotto in atti.
Il rappresentante della Procura Federale ha poi invocato la dichiarazione di responsabilità nei
confronti della società Ancona Calcio S.p.A., ai sensi dell’art 2 comma 4 del C.G.S., a titolo
di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascrivibili al proprio Presidente ed ai
propri dirigenti, con irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000.
Sono altresì comparsi i difensori degli incolpati, i quali -dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti nelle memorie- si sono riportati alle conclusioni ivi già rispettivamente
formulate.
In particolare, il difensore del deferito Pieroni ha ribadito in via preliminare la richiesta di
sospensione del procedimento disciplinare ovvero, in subordine, il suo mero rinvio per
opportunità – con contestuale richiesta di revoca del provvedimento di inibizione di cui
all’art. 15 del C.G.S. disposto dalla Commissione Disciplinare in data 27/10/2005 - in attesa
dello svolgimento del procedimento penale a carico dello stesso, rinviato in primo grado al
02/02/2006 avanti il Tribunale di Ancona.
In ulteriore subordine, in caso di mancato proscioglimento, chiedeva di limitare il periodo di
inibizione a sei mesi.
Inoltre, in relazione al documento prodotto nel corso della riunione dalla Procura Federale, e
relativo ad una clausola compromissoria asseritamente firmata, a detta dello stesso organo
requirente sportivo, in data 12 agosto 2002 dal Sig. Rossini, il difensore del deferito
medesimo ha contestato la rilevanza, la valenza e la genuinità del documento ed ha chiesto
termini a difesa.
I motivi della decisione
Questa Commissione osserva preliminarmente che l’art. 21 comma 2 N.O.I.F. dispone che
non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività
sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano, o siano stati, componenti di
organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16 delle
N.O.I.F.
In particolare, l’ art. 16 comma 6 nella versione vigente all’epoca dei fatti, dispone che “il
Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società in caso di
dichiarazione di fallimento”. Per completezza si sottolinea che l’attuale versione dispone
invece che la revoca possa essere deliberata “in caso di dichiarazione e/o accertamento
giudiziale dello stato di insolvenza”, con ciò anticipando il momento comminatorio. La
disciplina transitoria, in calce all’art. 16, peraltro, stabilisce che per le dichiarazioni e/o
accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 6
si applica la precedente disposizione. Tale peculiare regime, ad ogni modo, non incide sulla
vicenda in esame essendo all’epoca dei fatti già intervenuta la sentenza dichiarativa di
fallimento.
Il successivo art 21 comma 3 delle N.O.I.F. precisa poi che dalla preclusione di cui al
suddetto comma 2 “possono” essere colpiti “gli amministratori in carica al momento della
deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel
precedente biennio” e che “competente a decidere in prima istanza è la Commissione
Disciplinare”.
A giudizio di questa Commissione, l’art. 21 comma 2 N.O.I.F. sancisce una sorta di
automatismo in virtù del quale in capo agli amministratori che siano o siano stati componenti
di un organo direttivo di una società calcistica cui sia stata revocata l’affiliazione ai sensi
dell’art. 16 N.O.I.F., deve necessariamente applicarsi la preclusione in oggetto.
L’art. 21 comma 3 N.O.I.F. deve essere, a sua volta, interpretato nel senso che alla
Commissione Disciplinare è demandato unicamente il compito di verificare la sussistenza, o
meno, dei presupposti formali e temporali per l’irrogazione della preclusione in esame.
Contrariamente a quanto sostenuto negli assunti difensivi di taluni dei deferiti (in specie il
Pieroni) il riferimento all’inciso “possono”, con cui la disposizione del comma 3 si apre, va
inteso non nel senso che alla Commissione Disciplinare è attribuito un potere discrezionale
sulla valutazione della condotta gestionale dei deferiti in ambito societario, bensì nel senso di
riconoscere alla Commissione Disciplinare il potere/dovere di verificare, allorchè sia
intervenuta una dichiarazione di fallimento, o di revoca dell’affiliazione, la mera sussistenza
dei presupposti formali in relazione alla carica sociale ricoperta dai soggetti deferiti in
ambito societario, nei limiti temporali di cui all’art. 21 comma 3 N.O.I.F., ossia il c.d.
“precedente biennio”.
Ciò oltre, naturalmente, la verifica della effettiva declaratoria di fallimento, della sua vigenza
e della conseguente revoca di affiliazione federale.
Quanto poi alla durata della predetta preclusione, questa Commissione ritiene di non poter
condividere l’indirizzo della Procura Federale né le richieste, pur subordinate, della difesa
del Pieroni, che individuano tale disposizione sanzionatoria come suscettibile di
quantificazione temporale.
Più in particolare, si osserva che l’art. 21 N.O.I.F. tace sul punto, e si deve quindi concludere
per il carattere permanente e solutivo della previsione de qua, nel senso che la stessa deve
intendersi a tempo indeterminato, atteso che le Norme Federali sono altrimenti puntuali
nell’indicare il quantum di durata massima delle sanzioni, sicchè là dove non si è specificato
in tal senso, va desunto il carattere definitivo della sanzione.
Ciò salvo eventuali successivi provvedimenti di riforma, clemenza e/o riabilitazione, se e
come previsti dalle Carte Federali, il che non attiene alla presente sede.
In base alle considerazioni anzi viste si evince quindi che per quanto concerne la vicenda in
esame l’attenzione di questa Commissione sarà interamente focalizzata sui profili di
oggettiva applicabilità della norma e della relativa sanzione alla fattispecie concreta,
differenziata rispetto alle singole posizioni soggettive, esulando dai compiti ad essa attribuiti
ogni riflessione attinente ai profili di merito della vicenda fallimentare e del conseguente
procedimento penale.
In relazione dunque alle posizioni dei Sigg. Giovanni De Vita e Giovanni Rossini questa
Commissione ritiene che agli stessi non siano irrogabili le sanzioni invocate.
Si reputa, infatti, di poter accogliere gli assunti difensivi, supportati dalle risultanze degli atti,
nonchè dalle visure camerali acquisite, di talchè in relazione alla posizione del Sig. De Vita
Giovanni e del Sig. Rossini Giovanni può concludersi che non ricorrono i presupposti per
l’applicazione ad essi della sanzione di cui all’art. 21 commi. 2 e 3 N.O.I.F., atteso che gli
incolpati non rivestivano alcun incarico di amministrazione della Soc. Ancona Calcio S.p.A.
né al momento della dichiarazione di fallimento della società sportiva, né nel biennio
precedente.
Più in particolare si osserva che per quanto concerne il Giovanni De Vita, quest’ultimo era
stato Consigliere Delegato dell’Ancona Calcio S.p.A. dal 14 luglio 2000, nonché
Amministratore Delegato con trascrizione del 10 novembre 2000, e cessazione della carica il
31 luglio 2002, come da visura camerale (pag. 36).
Per quanto concerne Giovanni Rossini, quest’ultimo era stato componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ancona Calcio S.p.A. dal 05 luglio 1999 al 31 luglio 2002, data in cui
rassegnava le proprie dimissioni, e tale dato fattuale emerge anch’esso dalle visure camerali
in atti.
Giova rammentare che, in materia di scioglimento del rapporto di amministratore di società,
la normativa civilistica sul punto è molto chiara, disponendo che, nel caso di rinuncia
all’ufficio, l’amministratore deve darne comunicazione scritta al C.d.A. e al Presidente del
Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2385 c.c.
In specie, come si evince dalla memoria difensiva e dai relativi atti allegati, si rileva che sia il
Sig. De Vita che il Sig. Rossini avevano rassegnato le proprie dimissioni in data 31 luglio
2002, mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio
Sindacale in ossequio appunto a quanto disposto dall’art. 2385 c.c
Per quanto concerne poi l’ulteriore questione attinente al termine di decorrenza dell’efficacia
delle dimissioni, si ricorda - come peraltro sottolineato negli scritti difensivi - che l’art. 2385
comma 1 c.c. dispone che “nel caso in cui rimanga in carica la maggioranza del C.d.A. le
dimissioni dell’Amministratore hanno effetto immediato”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2386 c.c., e purchè la maggioranza del C.d.A. sia sempre costituita
da Amministratori nominati dall’Assemblea, i superstiti provvedono a sostituire
provvisoriamente gli amministratori venuti meno, con delibera consiliare, approvata dal
Collegio Sindacale (c.d. cooptazione ).
Nel caso di specie, come emerge dalla delibera assembleare prodotta, al momento in cui il
Sig. De Vita assieme al Sig.Rossini (ed ad un altro membro) si dimettevano dalla funzione di
Consiglieri di Amministrazione dell’Ancona Calcio S.p.A, il C.d.A medesimo rimaneva in
carica nella maggioranza dei suoi componenti (sei membri su nove) come risulta anche dalla
delibera dell’Assemblea dei soci del 25 luglio 2001 e dalla visura storica CCIAA del 19
settembre 2005 (pagg. 33/34).
Ex art. 2385 comma 3 c.c., peraltro, la cessazione dell’amministratore dimissionario deve
essere poi iscritta entro 30 giorni dalla rinuncia, nel Registro delle Imprese a cura del
Collegio Sindacale.
Nel caso de quo, come evidenzia la difesa e come emerge (a pag. 36) dalle visure camerali in
atti, le iscrizioni erano avvenute in data 28 ottobre 2002., data quest’ultima facente
riferimento, come osservano gli scritti difensivi dei deferiti, non alla decorrenza delle
dimissioni bensì al momento successivo dell'iscrizione della cessazione delle medesime
presso la Camera di Commercio, laddove tale iscrizione deve ritenersi avere una valenza non
costitutiva bensì meramente dichiarativa ex art. 1396 c.c.
Si evince, pertanto, che - alla luce del richiamato combinato disposto di cui agli artt. 2385
comma 1 c.c. e 2386 c.c - la cessazione dell’Amministratore De Vita e dell’Amministratore
Rossini dalle loro funzioni consigliari hanno avuto effetto immediato dal giorno della
comunicazione (31 luglio 2002) con conseguente inapplicabilità agli stessi della preclusione
invocata dalla Procura Federale in quanto dalla data delle dimissioni dei deferiti (31 luglio
2002) e quella della sentenza dichiarativa del fallimento della medesima Società (10 agosto
2004) risultano essere trascorsi più di due anni: il termine, tassativo e preciso, cui si riferisce
l’art 21 comma 3 delle N.O.I.F. (il c.d. “precedente biennio”) risulta pertanto superato, con
conseguente inapplicabilità delle previsioni provvedimentali delineate dalla Procura
Federale.
Per quanto attiene poi al modulo recante clausola compromissoria prodotto dalla Procura
Federale e contestato dalla difesa del Sig. Rossini, si osserva che la valutazione di tale
documento risulta irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto ai fini dell’applicabilità
della preclusione di cui all’art 21 N.O.I.F. non assume importanza l’eventuale firma di una
siffatta clausola arbitrale da parte dell’ex amministratore. Tale sottoscrizione, infatti, non
inerisce a rapporti societari amministrativi o gestori, unici rilevanti ai sensi dell’art. 21 in
questione, ma attiene a rapporti eventuali e diversi del deferito con l’Ordinamento Federale,
mentre la ratio della sanzione di cui all’art. 21 investe il mero ruolo societario rivestito dal
soggetto e la sua partecipazione alle vicende del sodalizio sportivo poi fallito.
Restano riassorbite quindi, in quanto ulteriormente irrilevanti, le questioni in ordine alla data
certa ed alla genuinità del relativo documento.
Diversamente vanno invece trattate le posizioni di Ermanno Pieroni (Amministratore di
fatto dell’Ancona Calcio per il periodo dal 1999 al 07/08/2004, nonché Consigliere Delegato
dal 25/07/2001 al 28/12/2002, nonché Amministratore unico dal 28/12/2002 al 25/06/2004 e
proprietario dal settembre 2000 del 60 % delle quote societarie del Taranto Calcio s.r.l.) e di
Vincenzo D’Ambrosio (Consigliere Delegato dell’Ancona Calcio s.p.a. dal 25/06/04),
poiché questa Commissione ritiene che agli stessi siano pienamente applicabili le sanzioni di
cui al ridetto art. 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F.
In particolare, con riferimento ad Ermanno Pieroni, si osserva in via preliminare come non
si possano accogliere le richieste della difesa in merito alla sospensione del giudizio
disciplinare in attesa dell’esito del procedimento penale relativo ai medesimi fatti, neppure
sotto forma di mero rinvio per “opportunità”.
L’orientamento di questa Commissione, così come si evince dal recente CU 10/05, è ormai
consolidato nel senso che la legge n. 280/2003 stabilisce espressamente che i rapporti tra
l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale sono regolati secondo il principio di
autonomia, “salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di
situazioni giuridiche soggettive, connesse con l’ordinamento sportivo” (art. 1, comma 2).
In relazione a tale principio vengono dunque riservate all’Ordinamento Sportivo particolari
questioni, quali quelle relative alla disciplina dell’attività sportiva ed agonistica ed i
comportamenti disciplinari e le relative sanzioni (art. 2).
Tale autonomia degli Organi della Giustizia Sportiva consente quindi di escludere ogni
ipotesi di formale pregiudizialità tra il procedimento instaurato dinnanzi all’Autorità
giudiziaria ordinaria e quello promosso in sede sportiva.
Da ciò discende, pertanto, che nella vicenda in esame non si ravvisano i presupposti per la
sospensione del procedimento disciplinare né per il suo rinvio, tanto meno potenzialmente
sine die, quale che ne sia la dedotta finalità.
Infatti, per quanto concerne la posizione dei deferiti in esame, si rileva che alla luce
dell’inquadramento sanzionatorio dell’art. 21 sopra richiamato, il fatto stesso che sia stato
dichiarato il fallimento della società Ancona Calcio S.p.A, che a ciò sia conseguita la revoca
dell’affiliazione federale e che dirigenti della società fallita fossero (come in effetti erano,
senza sostanziali contestazioni), al momento del fallimento o nel biennio antecedente, i
soggetti deferiti sigg. Ermanno Pieroni e Vincenzo D’Ambrosio è sufficiente al fine
dell’irrogazione agli stessi della sanzione di cui all’art. 21 N.O.I.F. venendo, infatti, integrati
i presupposti formali per l’applicazione della norma in questione e conseguente sanzione.
Ne deriva la preclusione a tempo indeterminato di cui all’art. 21 commi. 2 e 3 N.O.I.F.
(norme peraltro speciali, poichè disciplinanti un’ipotesi ad hoc, ed in quanto tali assorbenti
quindi la generica violazione di cui all’art. 1 C.G.S.) ai suddetti deferiti Ermanno Pieroni e
Vicenzo D’Ambrosio in relazione agli addebiti loro contestati.
Infine, per quanto concerne, la posizione del fallimento dell’Ancona Calcio S.p.A. chiamata
a rispondere, nella persona del curatore fallimentare, a titolo di responsabilità diretta ed
oggettiva per le violazioni ascrivibili al proprio presidente e ai propri dirigenti ex art 2
comma 4 C.G.S., la Commissione, atteso il provvedimento di cui al C.U. 91/A del
26/08/2004 con cui il Presidente Federale deliberava la revoca dell’affiliazione della società
stessa ed in considerazione del fatto che la società, quindi, non risulta più essere un soggetto
dell’Ordinamento Federale, ritiene che la medesima non possa essere chiamata a rispondere
dei propri comportamenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, così come già
analogamente deciso nei confronti del Venezia Calcio S.r.l. 1907 nell’ambito del
procedimento disciplinare di cui al C.U. n. 10 del 27/7/2005 e dichiara, pertanto, il difetto di
giurisdizione nei confronti dell’Ancona Calcio S.p.A.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Giovanni Rossini e Giovanni De
Vita dagli addebiti contestati; delibera di infliggere a Ermanno Pieroni e a Vincenzo
D’Ambrosio, la sanzione della preclusione a tempo indeterminato di cui all’art 21 commi 2 e
3 delle N.O.I.F.
La Commissione dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti dell’Ancona Calcio S.p.A.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 157 DEL 18 novembre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig.Ermanno PIERONI – già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.:
provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e
art.1 comma 1 del C.G.S.;
Sig.Vincenzo D’AMBROSIO – già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.:
provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e
art.1 comma 1 del C.G.S.;
Sig.Giovanni DE VITA –– già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.:
provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e
art.1 comma 1 del C.G.S.;
Sig. Giovanni ROSSINI –– già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.:
provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e
art.1 comma 1 del C.G.S.;
Fall.to Soc. ANCONA Calcio S.p.A. in persona del curatore fallimentare:
violazione art. 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le
violazioni ascrivibili ai propri dirigenti."