LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DELL’1 dicembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. AVELLINO avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Raffaele BIANCOLINO (gara Atalanta-Avellino del 19/11/05 – C.U. N. 164 del 21/11/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DELL’1 dicembre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. AVELLINO avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Raffaele BIANCOLINO (gara Atalanta-Avellino
del 19/11/05 – C.U. N. 164 del 21/11/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Raffaele
Biancolino, tesserato per la Soc. Avellino, la sanzione della squalifica per tre giornate
effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Atalanta–Avellino del 19/11/05,
“perché al 47° del secondo tempo, nel corso di un’azione di giuoco ma disinteressandosi del
pallone, colpiva un avversario con una gomitata al volto senza cagionargli conseguenze
lesive; sanzione irrogata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) CGS, valutata anche la
estraneità dell’atto rispetto al controllo del pallone”, ha proposto reclamo la Società di
appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata effettiva
di gara.
A sostegno del gravame, la ricorrente rileva che il provvedimento impugnato conterebbe una
eccessiva erronea valutazione della vicenda in quanto “dalla nitidezza dell’azione di gioco
non traspare alcuna intenzionalità nella commissione del fatto, piuttosto si comprende
l’inevitabilità della soluzione di giuoco alla quale i due calciatori furono costretti, data la
pari intenzionalità nell’impossessamento del pallone”. Si assume inoltre che “il
coinvolgimento del Biancolino nell’azione di gioco è provato dalla condotta assunta
dall’avversario, ossia dal fatto che l’impatto tra i due giocatori avveniva in elevazione,
dunque, a riprova della medesima percezione del gioco, tanto che entrambi se elevano
nell’intenzione di catturare la palla. Ne consegue che sarebbe singolare notare due giocatori
elevarsi in campo senza alcuna motivazione, ovvero con l’unico intento di procurarsi
lesioni”. Pertanto, “la naturalezza della gestualità del Biancolino” fugherebbe ogni dubbio
circa un’intenzionalità dolosa dell’azione, dovendosi escludere il compimento di atti, non
equivoci, diretti a cagionare l’evento delittuoso e, dunque, l’elemento soggettivo dell’atto
pericoloso.
Alla riunione odierna è comparso il difensore della Società, il quale ha ulteriormente
illustrato i motivi di gravame ribadendo le richieste ivi contenute e formulando istanza
istruttoria di utilizzo delle immagini televisive a discarico.
I motivi della decisione
In via preliminare, questa Commissione ritiene inammissibile l’istanza istruttoria avanzata
dalla difesa del reclamante di visione delle immagini televisive, non ricorrendo i presupposti
previsti dal C.G.S.
Nel merito, la Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene non
fondato il gravame.
Nelle circostanze in causa, infatti, il calciatore, così leggesi nel referto dell’arbitro (la cui
ricostruzione non è stata peraltro contestata dalla ricorrente), “colpiva un avversario con una
gomitata al volto” ponendo volontariamente in essere un atto che, per sua stessa natura e per
l’obiettivo attinto, è connotato da violenza e pericolosità.
Ininfluente, sotto tale profilo, deve ritenersi la mancanza di concreti effetti lesivi, esclusi
dall’arbitro, in quanto il danno all’integrità fisica del destinatario non costituisce, per
costante orientamento di questa Commissione, un requisito essenziale dell’”atto violento”,
rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l’intrinseca sua idoneità a ledere.
Congrua ed equa deve pertanto ritenersi la sanzione inflitta, in considerazione del fatto che il
gesto violento è stato posto in essere “in un contesto estraneo all’azione in svolgimento”,
come riferito in modo chiaro ed esplicito dall’arbitro nel proprio referto, fonte privilegiata di
prova, mentre la ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente non è sorretta da alcun
riscontro oggettivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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