LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DELL’1 dicembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Oreste CINQUINI, dirigente Soc. Parma avverso l’inibizione a tutto il 12 dicembre 2005 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Internazionale-Parma del 20/11/05 – C.U. n. 163 del 22/11/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DELL’1 dicembre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. Oreste CINQUINI, dirigente Soc. Parma avverso l’inibizione a tutto il 12
dicembre 2005 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Internazionale-Parma del 20/11/05 – C.U.
n. 163 del 22/11/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Oreste Cinquini,
dirigente della Soc. Parma, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla
F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale fino al
12 dicembre 2005, per il comportamento tenuto durante la gara Inter-Parma del 20/11/2005,
“perché, quale dirigente non inserito in distinta, entrava senza averne titolo sul terreno di
giuoco subito dopo il fischio finale e, avvicinatosi all’arbitro, gli rivolgeva in tono
minaccioso numerose frasi di tenore irriguardoso e irrispettoso, per tutto il tragitto sino alle
scale che conducono agli spogliatoi”, ha proposto reclamo lo stesso Cinquini, chiedendo
l’annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.
A sostegno del gravame, il Cinquini rileva in primo luogo come l’episodio si sia verificato
solo al termine della gara e non durante la stessa e come lo scambio di battute con il direttore
di gara sia avvenuto sotto il passaggio che “protegge” l’uscita dei calciatori ed il loro
ingresso negli spogliatoi. Il terreno di giuoco sarebbe pertanto stato invaso dal reclamante
involontariamente in quanto trasformato, in quel momento, corridoio di passaggio verso gli
spogliatoi.
Per quel che riguarda poi le frasi rivolte al direttore di gara, il sig. Cinquini sostiene di non
aver pronunciato alcuna frase irrispettosa, irriguardosa, minacciosa ovvero offensiva nei
confronti dell’arbitro (come peraltro dimostrato – a detta del reclamante - dai referti dello
stesso direttore di gara e del collaboratore dell’Ufficio Indagini), essendosi in realtà limitato
ad un commento – ancorché critico (per il quale il Cinquini ha fra l’altro formulato nella
memoria le proprie scuse) - della direzione di gara e del precedente episodio a danno di un
calciatore del Parma.
Per questi motivi, il reclamante ritiene che la sanzione sia eccessivamente severa e comunque
sproporzionata rispetto ai fatti come realmente accaduti.
Alla riunione odierna, sono comparsi il Cinquini ed il proprio difensore, i quali hanno
ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, riportandosi alle conclusioni formulate
nella propria memoria. Il Cinquini, in sede dibattimentale, ha ribadito il proprio rammarico
per l’accaduto, formulando le proprie scuse all’arbitro in merito al contenuto delle frasi e ai
toni usati.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, sentite le parti ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il
gravame è fondato.
Nessun dubbio può sussistere circa il tono minaccioso ed il contenuto offensivo del
comportamento del Cinquini, che come tale va censurato.
Dal referto sia del direttore di gara che del collaboratore dell’Ufficio Indagini - atti ufficiali e
fonte privilegiata di prova - risulta che il Cinquini al termine della gara, pur non avendone
titolo (non essendo inserito nella distinta della società di appartenenza) accedeva dagli
spogliatoi al terreno di gioco e si rivolgeva all’arbitro con toni minacciosi d irriguardosi.
Tuttavia, tenuto conto del comportamento processuale del reclamante e dell’assenza di
precedenti, questa Commissione ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione
all’inibizione fino al 5 dicembre 2005; dispone la restituzione della tassa.
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