LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 10 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. FIORENTINA avverso l’ammenda di € 50.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Timcup Fiorentina-Juventus dell’1/12/05 – C.U. n. 178 del 13/12/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 10 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. FIORENTINA avverso l’ammenda di € 50.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Timcup Fiorentina-Juventus dell’1/12/05 – C.U. n. 178 del 13/12/05). Il procedimento Con provvedimento in data 13/12/05 il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Fiorentina la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 con diffida, per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara Timcup Fiorentina-Juventus dell’1/12/05, intonato cori ingiuriosi nei confronti del portiere avversario e dell’allenatore della rappresentativa nazionale; per aver fatto esplodere due petardi sugli spalti (uno prima dell’inizio ed uno durante la gara); per aver un gruppo di sostenitori sfondato con transenne alcune lastre divisorie rispetto ad un settore occupato dai tifosi avversari; per essersi un rilevante numero di sostenitori collocato in una delle curve e riversato nella zona dell’antistadio allo scopo di raggiungere le porte di accesso al settore occupato dai tifosi avversari, con finalità aggressive; per avere i suoi sostenitori, in tale ultima circostanza, lanciato contro le Forze di Polizia bastoni, sassi ed altri oggetti contundenti, e così provocato l’interruzione della gara, nel corso del secondo tempo, per 28 minuti a causa delle esalazioni prodotte dai lacrimogeni lanciati dalle Forze dell’Ordine per impedire a tali tifosi di raggiungere il proprio obiettivo bellicoso. Sanzioni irrogate tenuto conto della recidiva. La Soc. Fiorentina, pur non contestando le circostanze relative ai cori ingiuriosi e all’esplosione dei petardi, ha proposto reclamo avverso tale provvedimento, osservando: a) che gli scontri fra i propri tifosi e le Forze dell’Ordine sono avvenuti all’esterno dell’impianto sportivo (e non all’interno, come erroneamente riferito dal collaboratore dell’Ufficio Indagine), in una zona non suscettibile di controllo e vigilanza da parte della Società (come dichiarato dal direttore di gara e confermato dal supplemento di rapporto redatto dallo stesso collaboratore dell’Ufficio Indagini); b) che il comportamento dei propri tifosi è stato provocato dalla tifoseria avversaria, non essendosi pertanto trattato di una condotta preordinata; c) che il Giudice Sportivo non ha tenuto in debito conto l’attività di prevenzione svolta dalla società reclamante in collaborazione con la Questura di Firenze (come documentato da una lettera del Questore di Firenze prodotta in atti), concretizzatasi fra l’altro, in occasione dell’incontro in questione, con l’assegnazione di quindici persone di servizio al settore ospite; d) che il Giudice Sportivo non ha altresì tenuto conto delle dichiarazioni pubbliche del Presidente Onorario della Società reclamante, di condanna e censura verso tali comportamenti. Per questi motivi, la Società reclamante - ritenendo eccessiva la sanzione irrogata, con particolare riguardo alla diffida – chiede una riduzione della sanzione, tenuto conto delle attenuanti così come sopra invocate. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della reclamante insieme al proprio difensore, il quale ha illustrato i motivi di gravame ribadendo le conclusioni ivi formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentito il rappresentante ed il difensore della reclamante, ritiene che i motivi di gravame siano parzialmente fondati. Per quel che riguarda gli scontri con la Polizia, non può che richiamarsi integralmente la ricostruzione della vicenda svolta dal Giudice Sportivo, sulla base di quanto rilevato dal rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini da cui risulta che i tifosi della Fiorentina hanno non solo intonato cori ingiuriosi e lanciato petardi sugli spalti, ma anche e soprattutto tentato di invadere - con finalità aggressive - settori dello stadio occupati da tifosi avversari e lanciato numerosi oggetti contundenti verso le Forze di Polizia. Il conseguente, necessario, utilizzo dei lacrimogeni da parte delle Forze dell’Ordine ha fra l’altro prodotto l’interruzione della partita per un lungo periodo (28 minuti). Tale comportamento è stato quindi di indubbia gravità, tenuto conto della pervicacia dell’atteggiamento aggressivo dei tifosi della Fiorentina, dell’intensità dei lanci, della capacità contundente degli oggetti (in particolare i bastoni ed i sassi) e del conseguente elevato pericolo per l’incolumità delle persone presenti sugli spalti e in campo (fra le quali, le stesse Forze dell’Ordine). Dall’accertamento dei fatto, peraltro non contestato dalla ricorrente, consegue la responsabilità oggettiva della Società, a norma dell’art. 11, commi 1 e 2 C.G.S., a nulla rilevando il luogo ove i fatti violenti si sono effettivamente svolti. Va tuttavia rilevato che la Società, prima della partita, ha fattivamente collaborato con le Forze di Polizia per la prevenzione di episodi di violenza (come documentato dalla difesa della Società reclamante) e successivamente alla partita il Presidente Onorario della Fiorentina ha pubblicamente condannato, attraverso gli organi di stampa, la condotta violenta delle frange più esagitate della propria tifoseria. Per cui, tenuto conto di tale apprezzabile comportamento, questa Commissione ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo – tenuto comunque conto della recidiva specifica e della gravità dei fatti (che giustificano sicuramente l’irrogazione della sanzione aggiuntiva della diffida) – può essere ridotta nella misura di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre la sanzione a € 30.000,00 di ammenda con diffida e dispone la restituzione della tassa.
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