LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 10 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. FIORENTINA avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Empoli-Fiorentina del 18/12/05 – C.U. n. 191 del 22/12/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 10 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. FIORENTINA avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Empoli-Fiorentina del 18/12/05 – C.U. n. 191 del 22/12/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Fiorentina la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara nonché l’ammenda di € 5.000,00 per il comportamento tenuto da suoi sostenitori in occasione della gara Empoli-Fiorentina del 18/12/05, ha proposto reclamo la stessa Società, provvedendo al deposito nei termini previsti di memoria difensiva con la quale si chiede la commutazione della squalifica del campo in una ammenda (salvo accoglimento del reclamo, pendente dinnanzi a questa Commissione, avverso la diffida comminata dal Giudice Sportivo con provvedimento n. 178 del 13/12/05, che farebbe venir meno lo stesso provvedimento di squalifica del campo qui impugnato). A sostegno del gravame, la Società contesta l’assunto, posto dal Giudice Sportivo alla base del proprio provvedimento, che l’esplosione del petardo avrebbe provocato danni connotabili come “gravi” ad uno steward della squadra ospitante. A detta della reclamante infatti, lo steward non avrebbe avuto bisogno di alcuna medicazione bensì di un semplice lavaggio. La reclamante ritiene altresì non fondata la valutazione espressa dal Giudice Sportivo circa la pericolosità della condotta dei tifosi viola per “l’incolumità pubblica” (provato, ad avviso della difesa, dal fatto che gli organi di stampa non avrebbero segnalato alcun disordine o episodio di intemperanza da parte delle tifoserie e confermato dalle stesse dichiarazioni dei dirigenti dell’Empoli). La mancanza di pericolo è fra l’altro provata dalla ridottissima efficacia del petardo fatto esplodere (in segno, comunque, di esultanza e non certo con intenti lesivi) e dalla natura degli oggetti lanciati in campo (sanitari in plastica, di ridottissimo peso specifico). Infine, la reclamante lamenta come il Giudice Sportivo non abbia tenuto in debito conto, ai fini della quantificazione della sanzione, della condizione di squadra “ospitata” della Fiorentina (e del conseguente, ridotto potere di controllo e di prevenzione dei propri sostenitori). Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Soc. Fiorentina ed il difensore, i quali, dopo aver ulteriormente illustrato le argomentazioni poste a sostegno del reclamo, ne hanno chiesto l’accoglimento. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, udita la parte ed il difensore, ritiene che i motivi di gravame esposti dalla Società non siano fondati e che pertanto il reclamato provvedimento debba essere confermato. Non può che richiamarsi integralmente la ricostruzione della vicenda svolta dal Giudice Sportivo, sulla base di quanto rilevato dal rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini e del successivo supplemento da cui risulta che nel corso del secondo tempo i tifosi della squadra ospitata, dopo aver distrutto alcuni servizi igienici, hanno lanciato nella zona sottostante del recinto di giuoco pezzi di tali sanitari ed alcuni petardi, uno dei quali feriva all’occhio destro uno steward della Soc. Empoli. Tale grave condotta, ascrivibile a titolo di responsabilità oggettiva alla Soc. Fiorentina, è stata correttamente valutata dal Giudice Sportivo come particolarmente grave e rientrante pertanto nell’ipotesi di cui all’art. 11, commi 1 e 3 C.G.S., in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva e tenuto conto della diffida comminata dal Giudice Sportivo (confermata da questa Commissione), della pericolosità di tale comportamento e delle circostanze attenuanti invocate. Relativamente al primo motivo di gravame (l’assenza di danni gravi in capo allo steward dell’Empoli), la documentazione medica allegata al supplemento del collaboratore dell’Ufficio Indagini dimostra come si sia reso necessario, per lo steward colpito dal petardo, ricorrere a cure mediche urgenti (nello specifico, l’applicazione di un lavaggio con soluzione fisiologica e di un bendaggio dell’occhio) e ad una successiva visita oculistica specialistica. In merito al secondo argomento addotto dalla difesa (assenza di pericolo per l’incolumità pubblica), il fatto che gli organi di stampa abbiano mancato di segnalare l’accadimento di incidenti sugli spalti non può certo essere considerato mezzo di prova idoneo a smentire o sconfessare quanto riportato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini in sede di referto e di successivo supplemento di rapporto (entrambi, ricordiamo, mezzi privilegiati di prova). Analogamente, il fatto che il petardo sia stato lanciato in segno di gioia e che i sanitari fossero in plastica (circostanze dedotte dalla difesa della reclamante, entrambe comunque non supportate da alcun mezzo di prova) non rilevano ai fini della valutazione di tali condotte antidisciplinari. Il lancio del petardo e dei sanitari ha provocato infatti un danno all’incolumità fisica di una persona ed ha costituito un pericolo per l’incolumità pubblica, considerata la dinamica di tali lanci (avvenuti dall’alto verso il basso), la tipologia degli oggetti utilizzati, la loro idoneità a colpire un numero indifferenziato di persone (tifosi avversari e personale di servizio posizionato in quella zona del recinto di gioco). Infine, questa Commissione ritiene che lo status di squadra ospitata sia stato adeguatamente valutato dal Giudice Sportivo – contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante - ai fini della determinazione della sanzione: tenuto conto di tale circostanza, il Giudice ha infatti escluso, da un lato, l’irrogazione a carico della Soc. Fiorentina (ex art. 11 comma 3 C.G.S.) della sanzione dell’ammenda in aggiunta alla squalifica del campo, ed ha ridotto, dall’altro, l’ammontare della ammenda comminata per le altre condotte indisciplinate poste in essere (accensione di fumogeni, lancio di una bottiglia e di due fumogeni). Pertanto, le doglianze difensive, a parere di questa Commissione, non meritano accoglimento. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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