LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 10 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CISCO CALCIO ROMA avverso l’inibizione a tutto il 16 gennaio 2006 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al dirigente Marco PALUMBO (gara Cesena-Cisco Roma dell’11/12/05 – C.U. n. 181 del 13/12/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 10 gennaio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. CISCO CALCIO ROMA avverso l’inibizione a tutto il 16 gennaio 2006
inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al dirigente Marco PALUMBO (gara Cesena-Cisco
Roma dell’11/12/05 - C.U. n. 181 del 13/12/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo aggiunto ha inflitto al Signor Marco
Palumbo, tesserato per la Soc. Cisco Calcio Roma la squalifica fino a tutto il 16 gennaio
2006 “perché, al termine dell’incontro, gesticolando clamorosamente si portava presso
l’Arbitro cui rivolgeva, urlando, accuse di discriminazione razziale e gravi locuzioni
intimidatorie, accodandosi al Direttore di gara sino agli spogliatoi; infine, reiterava tale
comportamento all’interno dello spogliatoio degli Ufficiali di gara”, ha proposto reclamo la
Soc. Cisco Calcio Roma, chiedendo la riduzione della squalifica.
In particolare, la reclamante contesta la ricostruzione della vicenda effettuata dal Giudice
Sportivo, “atteso che il Palumbo, pur manifestando ad alta voce una certa insofferenza non
ha assolutamente proferito alcuna locuzione intimidatoria né ha assunto atteggiamento
minaccioso”.
Insussistenti sarebbero poi le accuse di discriminazione razziale, mentre al momento della
consegna dei documenti di gara il Palumbo avrebbe tenuto un comportamento remissivo.
All’odierna riunione sono comparsi il Palumbo ed il suo difensore. Il primo ha reso
spontanee dichiarazioni; il secondo ha illustrato i motivi del gravame, insistendo nelle
conclusioni sopra riportate.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, ritiene che il gravame non sia fondato.
Dagli atti ufficiali – lo ricordiamo, fonte privilegiata di prova – risulta che, effettivamente il
Palumbo ha rivolto al Direttore di gara una serie di espressioni di contenuto razziale ed
intimidatorie, esulanti dai limiti di qualsivoglia scriminante. È incontestabile che l’intervento
del Palumbo fosse quello di contestare l’operato dell’arbitro che ha puntualmente e
dettagliatamente repertate le frasi rivoltegli contro.
Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con
l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni
difensive addotte dalla reclamante.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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