LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 19 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Cesena del 20/12/05 – C.U. n. 193 del 22/12/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 19 gennaio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Verona-Cesena del 20/12/05 – C.U. n. 193 del 22/12/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Verona la
sanzione della ammenda di € 7.500,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Verona-Cesena del 20/12/05 ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo
la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame si osserva, in primo luogo, che i tifosi della Società reclamante
avrebbero tenuto un comportamento di scherno, sicuramente deprecabile, ma non
sanzionabile; in secondo luogo, che la sanzione comminata sarebbe illegittima stante le
manifestazioni di dissociazione e di opposto significato poste in essere dalla maggior parte
del pubblico, le quali andrebbero valutate come esimente; in terzo luogo, che la sanzione
sarebbe comunque sproporzionata ed eccessivamente affittiva, anche in considerazione
dell’effettiva e continua opera di educazione svolta dalla Società stessa nei confronti dei
propri sostenitori.
Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame è
fondato.
Dagli atti ufficiali (relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini e successivo
supplemento; rapporto del quarto ufficiale) risulta che i sostenitori della reclamante, collocati
in una delle curve, hanno fischiato sistematicamente due calciatori del Cesena - Salvetti e
Papa Waigo - ogniqualvolta questi giocavano il pallone; che contemporaneamente ai fischi,
provenienti da tutta la tifoseria situata in quella curva, da una distinta zona della medesima
sono stati indirizzati cori, in specie in forma di ululati; che l’intensità dei fischi è stata
decisamente preponderante rispetto ai cori, tanto che questi ultimi sono praticamente
scomparsi nel corso della ripresa, mentre i due calciatori hanno continuato ad essere fischiati.
Secondo il Giudice Sportivo, di tali comportamenti rilevano a fini disciplinari solo gli ululati
per il loro contenuto offensivo e denigratorio in danno dei destinatari. In particolare, nella
premessa del proprio provvedimento il Giudice Sportivo riconosce che in realtà “le precise e
dettagliate risultanze degli atti ufficiali non consentono di qualificare i cori indirizzati ai due
calciatori del Cesena come manifestazione di discriminazione razziale” e che piuttosto tali
condotte “trovano con ogni verosimiglianza la loro origine nella comune precedente
militanza di Salvetti e Papa Waigo nel Verona” (vanno letti cioè “come forma di
contestazione conseguente al trasferimento dei due atleti ad altra squadra”) e, dunque, nella
fattispecie non ricorrono i presupposti per verificare se sussistano o meno i requisiti per
l’applicazione della esimente o dell’attenuante di cui all’art. 10, comma 2, C.G.S.
In proposito, la Commissione, condivisa tale premessa, ritiene che le espressioni di
contestazione e di “ostilità” rivolte dai sostenitori della società reclamante nei confronti dei
due giocatori della squadra avversaria non siano sanzionabili. Tali espressioni, infatti, pur
nella loro evidente antisportività, rimangono comunque riconducibili alla logica
dell’antagonismo propria di ogni pubblica manifestazione sportiva, senza assumere né
connotati di istigazione o di violenza, né – come già rilevato – di discriminazione razziale.
In conclusione, tali comportamenti – proprio perché tipica espressione del “tifo” calcistico –
non sono disciplinarmente sanzionabili.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione accoglie il reclamo e annulla la sanzione impugnata; dispone
la restituzione della tassa.
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