LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 19 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. AREZZO avverso l’ammenda di € 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Arezzo-Piacenza del 21/12/05 – C.U. n. 193 del 22/12/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 19 gennaio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. AREZZO avverso l’ammenda di € 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Arezzo-Piacenza del 21/12/05 – C.U. n. 193 del 22/12/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Arezzo la
sanzione della ammenda di € 7.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Arezzo-Piacenza del 21/12/05 ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame si osserva che la volontà dei sostenitori della Società reclamante
sarebbe stato solo quello di salutare in maniera festosa i propri calciatori senza alcun intento
di danno o pregiudizio. Di conseguenza, si rileva che la sanzione comminata sarebbe
sproporzionata ed eccessivamente affittiva.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante hanno acceso, all'ingresso delle
squadre in campo, un numero rilevante di fuochi d'artificio, una cinquantina dei quali
finivano, dopo aver oltrepassato la rete di recinzione, nel recinto e sul terreno di giuoco;
hanno ripetuto l'accensione di fuochi d'artificio, all'inizio del secondo tempo; hanno, nelle
stesse circostanze, acceso sugli spalti alcuni bengala; hanno lanciato, in altra occasione, un
fuoco d'artificio sul terreno di giuoco.
Non v'è dubbio che i comportamenti sanzionati siano gravi. Tuttavia, risulta sufficientemente
affittiva, alla luce dei criteri di valutazione degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi,
la sanzione nella minor misura indicata nel dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
sanzione a € 5.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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