LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 23 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Paolo DI CANIO – Calciatore Soc. Lazio: violazione art. 1 comma 1, in riferimento all’art. 10 commi 4 e 6 C.G.S.; Soc. LAZIO: violazione art. 2 commi 3 e 4, in riferimento all’art. 10 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Livorno-Lazio dell’11/12/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 23 gennaio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Paolo DI CANIO – Calciatore Soc. Lazio: violazione art. 1 comma 1, in riferimento
all’art. 10 commi 4 e 6 C.G.S.;
Soc. LAZIO: violazione art. 2 commi 3 e 4, in riferimento all’art. 10 comma 4 C.G.S., per
responsabilità oggettiva (gara Livorno-Lazio dell’11/12/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 28/12/2005, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione
il calciatore Paolo Di Canio, tesserato per la Soc. Lazio, per rispondere della violazione di
cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento all’art. 10, commi 4 e 6, per avere, in
occasione della gara Livorno-Lazio dell’11/12/05, verso il 14° del secondo tempo, all’atto
della sua uscita dal campo di giuoco per sostituzione, rivolto un “saluto romano” ai
sostenitori laziali; con lo stesso atto era altresì deferita la Società di appartenenza a titolo di
responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 2, commi 3 e 4, e 10, commi 4 e 6, C.G.S.
Nei termini di rito, il difensore del deferito faceva pervenire una memoria difensiva, con la
quale, in via preliminare, deduceva l’illegittimità del procedimento così instaurato sia per il
contrasto con il principio dettato dall’art. 111 Cost., non essendo prevista l’eventuale
impugnabilità nel merito del provvedimento decisorio, sia per essere stato promosso, per
effetto di una scelta del tutto discrezionale dell’Organo Inquirente, in violazione dell’iter
procedurale previsto dall’art. 31 C.G.S., caratterizzato – tra l’altro – dalla fissazione di un
breve termine di natura perentoria.
Nel merito, si sosteneva che al gesto de quo poteva essere attribuita esclusivamente una
valenza “..sportiva e tradizionale”, una semplice manifestazione quindi del pensiero del
calciatore, ovviamente non sanzionabile, in quanto tale, per il fondamentale principio dettato
dall’art. 21 della Costituzione, con la consequenziale richiesta, in via preliminare, della
sospensione del procedimento e della rimessione degli atti alla Corte Federale e – appunto
nel merito – del proscioglimento del deferito.
Parimenti nei termini di rito, la Soc. Lazio faceva pervenire una memoria difensiva con cui
si eccepiva, in via preliminare, il mancato rispetto della procedura prevista dall’art. 31,
comma 3, C.G.S. e, nel merito, si rilevava la contraddittorietà tra le valutazioni formulate
dalla Procura Federale a sostegno del deferimento e le conclusioni a cui era invece
pervenuto l’Ufficio Indagini circa il significato del gesto in causa, espressione – in realtà –
di mera “..appartenenza calcistica”, del tutta estranea a quelle forme di razzismo,
politicizzazione ed intolleranza sempre fermamente deprecate dalla Soc. Lazio, nei cui
confronti, conseguentemente, si richiedeva la declaratoria di inammissibilità del deferimento
ovvero il proscioglimento.
Alla riunione odierna è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità degli incolpati e l’irrogazione della sanzione della squalifica
per una giornata di gara e dell’ammenda di € 25.000,00 per il Di Canio e di quella
dell’ammenda di pari ammontare per la Soc. Lazio.
Sono comparsi altresì i difensori dei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti nelle memorie difensive, ribadivano le conclusioni ivi formulate, con
l’ulteriore richiesta – in via istruttoria – della acquisizione agli atti della registrazione del
filmato televisivo riproducente l’episodio; il difensore del Di Canio, inoltre, produceva una
dichiarazione da questi sottoscritta.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene
che il deferimento sia fondato.
In via preliminare, debbono essere disattese le eccezioni procedurali sollevate dai difensori
dei deferiti.
Infatti, il procedimento disciplinare promosso nei confronti dei deferiti non prevede affatto
una impugnabilità limitata a soli motivi di legittimità, in quanto le decisioni della
Commissione Disciplinare possono essere impugnate con ricorso alla Corte di Appello
Federale anche “..per questioni attinenti al merito della controversia”, ex artt. 26 e 33, lett.
d), C.G.S., in conformità dunque al disposto dell’art. 111 della Costituzione.
Parimenti, l’iter procedurale adottato dalla Procura Federale deve ritenersi immune da
censure, in quanto i fatti costituenti oggetto del deferimento, disciplinarmente rilevanti ai
sensi degli artt. 1 e 10, nn. 4 e 6, C.G.S., non sono riconducibili ad alcuna delle condotte
tassativamente elencate dall’art. 31, lett. a3), in relazione alle quali soltanto deve applicarsi
la speciale procedura ivi prevista, caratterizzata – tra l’altro – da un breve termine di natura
perentoria, oltre che dalla competenza di un diverso Organo giudicante.
La richiesta istruttoria di acquisizione agli atti della registrazione del filmato televisivo
riproducente l’episodio in esame non può essere accolta, perché non consentita in forza dei
limiti normativi in tema di “prova televisiva” dettati dall’art. 31 C.G.S.
Nel merito, la Commissione ritiene che non vi siano dubbi circa l’oggettività del gesto
compiuto dal Di Canio nelle circostanze in causa (braccio destro proteso verso l’alto, con le
dita della mano perfettamente serrate), non soltanto per le inequivoche immagini
fotografiche pubblicate da svariati quotidiani ed acquisite agli atti, ma anche per le
dichiarazioni rese dal calciatore nei giorni immediatamente successivi alla gara e,
soprattutto, per quanto sottolineato dallo stesso deferito nella dichiarazione prodotta dal
difensore nel corso dell’odierna riunione (“..se lo si vuole chiamare saluto romano mi sta
bene..”).
E’ pur vero che il deferito, in ripetute occasioni, ha sostenuto che con tale “saluto romano”
egli intendeva esclusivamente affermare la sua “appartenenza ideale” al mondo della
tifoseria laziale, senza alcun intento di istigazione od apologia della violenza o della
sopraffazione, ma la Commissione ritiene che siffatta gestualità – senza la necessità di
svolgere approfondimenti storici al riguardo – sia, nella sua obiettività, immediatamente ed
inequivocabilmente riconducibile ad una precisa ideologia, e come tale percepibile da ogni
persona che presenzia all’avvenimento sportivo. Da tale connotazione deriva dunque la
rilevanza disciplinare del gesto, non essendo ammissibile che un tesserato, in occasione di
una manifestazione agonistica, evochi una ideologia o una appartenenza politica –
qualunque essa sia – con un’enfasi gestuale potenzialmente idonea a provocare reazioni
violente ed incontrollate, e comunque del tutto estranea alla natura ed al contesto di una
manifestazione sportiva.
Nulla rileva, in quest’ottica, che l’autore di una tale condotta non persegua un intento
provocatorio né, tantomeno, che in concreto ad essa non consegua alcuna reazione da parte
di chicchessia, in quanto la responsabilità disciplinare si radica nel porre consapevolmente in
essere un comportamento potenzialmente foriero di una turbativa dell’ordine pubblico e,
quindi, costituente violazione dei doveri dettati dal combinato disposto degli artt. 1 e 10, nn.
4 e 6, C.G.S.
Deve quindi affermarsi la responsabilità del Di Canio per il fatto addebitatogli, cui consegue
– ex art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. – quella oggettiva della Società di appartenenza.
Per quel che attiene alla entità delle sanzioni, la Commissione ritiene equo infliggere al
calciatore Di Canio la squalifica ad una giornata effettiva di gara e l’ammenda di €
10.000,00, in considerazione della obiettiva gravità del comportamento tenuto nelle peculiari
condizioni ambientali rappresentate da uno stadio ove si contrapponevano tifoserie dalle
connotazioni politiche notoriamente antitetiche, nonché in considerazione della consapevole
reiterazione di una condotta già censurata e sanzionata da questa Commissione con
provvedimento del 10/3/05 (C.U. n. 265).
Per quanto attiene alla Soc. Lazio, la Commissione reputa di dover irrogare la sanzione della
ammenda di € 2.000,00, in considerazione dell’atteggiamento – costantemente assunto e
documentato in atti nel comunicato stampa del 12/05/2005 – di dissociazione e censura
verso ogni forma di esternazione “politica” nelle manifestazioni sportive.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Paolo Di Canio la
sanzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 10.000,00, ed
alla Soc. Lazio quella dell’ammenda di € 2.000,00.
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