LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 254 DEL 16 febbraio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Flaviano TONELLOTTO – presidente Soc. Triestina: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 2 C.G.S.; Soc. TRIESTINA: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Triestina-Atalanta del 21/1/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 254 DEL 16 febbraio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Flaviano TONELLOTTO – presidente Soc. Triestina: violazione artt. 3 comma 1, 1
comma 1 e 4 comma 2 C.G.S.;
Soc. TRIESTINA: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta
(gara Triestina-Atalanta del 21/1/06).
Il procedimento
Con provvedimento del 27/1/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Flaviano Tonellotto, all’epoca dei fatti Presidente ed Amministratore Unico della Soc.
Triestina, per violazione dell’art. 1, comma 1, dell'art. 3, comma 1, e dell’art. 4, comma 2,
del C.G.S., per avere espresso, nell’ambito di dichiarazioni rese ad organi di informazione,
giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale,
contrarie ai principi di lealtà e correttezza, nonché la Soc. Triestina per violazione dell'art. 2,
comma 4, e dell’art. 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione
ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva nella quale il Tonellotto, riconoscendo di aver tenuto un
comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara nelle dichiarazioni del “dopo
partita”, evidenzia come il proprio comportamento, durante la stagione in corso, sia stato
sempre improntato ai principi di correttezza e rispetto dell’operato dei direttori di gara
(atteggiamento confermato dall’assenza di precedenti a carico dello stesso).
Le frasi qui contestate sarebbero state pronunciate d’impeto, immediatamente dopo la partita
ed in un momento di forte stress emotivo, in riferimento ad un atteggiamento di chiusura
dell’arbitro verso il Tonellotto, reo – ad avviso dello stesso direttore di gara – di aver tenuto
un comportamento irriguardoso nei suoi confronti (comportamento in realtà solo concitato ed
impetuoso).
In nessun modo quindi, ad avviso dei deferiti, le frasi pronunciate nel dopo partita possono
essere considerate come lesive della reputazione di soggetti appartenenti all’ordinamento
federale, essendosi trattato di un semplice, quanto infelice, “sfogo emotivo”.
Il Tonellotto, riconoscendo il proprio errore in modo pieno ed indiscutibile, ha infine
formulato le proprie sentite scuse verso l’arbitro.
Per questi motivi, i deferiti chiedono che la Commissione valuti i fatti alla luce di quanto
esposto in memoria, tenendo conto dell’eccezionalità dell’episodio.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione a
svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la
società in ambito federale per giorni 10 e dell’ammenda di € 7.500,00 sia per il Tonellotto
che per la Soc. Triestina.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che talune delle affermazioni del Tonellotto,
riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “La Gazzetta dello Sport” e “La Stampa” e
“Tuttosport” del 22/1/2006, siano censurabili.
In particolare, le espressioni – rivolte all’arbitro dell’incontro Triestina-Atalanta, “ehi
barbone, ma a chi rispondi così?”, “cretino, devi avere rispetto” e “se scopro la malafede, lo
vado a prendere a casa. Stiano tutti molto attenti, devono rispettare chi rischia i soldi…”-
travalicano senza alcun dubbio il lecito diritto di critica, perché rappresentano affermazioni
minacciose e giudizi gravemente lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti
nell’ambito federale, contrari ai principi di lealtà e correttezza.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Tonellotto, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, in considerazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, C.G.S. e tenuto
conto della portata delle espressioni, nonché della mancanza di precedenti specifici per
l’incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione a svolgere
ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in
ambito federale per giorni 10 (aggiuntivi rispetto a quelli irrogati) e dell’ammenda di €
7.500,00 sia a Flaviano Tonellotto, sia alla Soc. Triestina.
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