LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 254 DEL 16 febbraio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Emanuele FILIPPINI – calciatore Soc. Treviso: violazione artt. 3 comma 1, 4 comma 1 e 3 C.G.S.; Soc. TREVISO: violazione artt. 2 commi 3 e 4, 4 comma 3 e 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Livorno-Treviso del 22/1/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 254 DEL 16 febbraio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Emanuele FILIPPINI – calciatore Soc. Treviso: violazione artt. 3 comma 1, 4 comma
1 e 3 C.G.S.;
Soc. TREVISO: violazione artt. 2 commi 3 e 4, 4 comma 3 e 2 C.G.S. per responsabilità
oggettiva (gara Livorno-Treviso del 22/1/06).
Il procedimento
Con provvedimento del 27 gennaio 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il calciatore Emanuele Filippini, per violazione degli artt. 3, comma 1 e 4
commi 1 e 3 del C.G.S., per avere espresso nel corso di dichiarazioni rese ad organi di
informazione giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro della gara in oggetto e
dell’Istituzione Federale nel suo complesso, nonché degli artt. 4 comma 1 e 3 del C.G.S. in
quanto ha negato la regolarità delle gare e/o dello svolgimento dei campionati.
La Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Treviso per violazione degli artt.
2 comma 3, nonché 4 e 3 comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nelle violazioni
ascritte al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti l’incolpato ha fatto pervenire
memoria difensiva nella quale in primo luogo si afferma l’improcedibilità nei confronti del
Filippini per essere stato lo stesso già oggetto di precedente giudizio disciplinare in ordine ad
espressioni offensive rese, al termine della gara in questione, direttamente nei confronti del
direttore di gara, con conseguente violazione del principio di diritto di cui all’art. 649 c.p.p.
(ne bis in idem). Secondariamente, la difesa sottolinea l'incensurabilità delle dichiarazioni
rese, e di conseguenza, la mancanza di responsabilità in capo al Filippini, atteso che le
affermazioni dello stesso sarebbero prive di qualsiasi potenziale valenza lesiva, potendo
invece essere ricondotte al legittimo esercizio del diritto di critica.
Mancherebbero, infatti, ad avviso del deferito, non solo il riferimento a soggetti identificati,
ma anche una qualsiasi accusa d’irregolarità dolosa rispetto a soggetti operanti in ambito
federale. In nessun modo il Filippini avrebbe negato o messo in dubbio la regolarità delle
gare o del campionato, volendo solo manifestare con le proprie esternazioni un “sentimento
comune della gente” rispetto ad alcune pretese “anomalie” del mondo del calcio.
Per questi motivi, i deferiti chiede, in via preliminare, che venga dichiarata l’inammissibilità
e/o l’invalidità del deferimento e, nel merito, il proscioglimento da ogni addebito o
l’applicazione della sanzione minima.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di € 4.000,00 sia per Filippini sia per la Soc. Treviso
I motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni
del Filippini riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “La Gazzetta dello Sport” e “
Tuttosport” del 23 gennaio 2006, a seguito della gara Livorno – Treviso, non smentite nel
loro contenuto, siano censurabili.
Osserva, preliminarmente, la Commissione che non sussiste alcuna violazione del principio
del principio giuridico c.d. ne bis in idem, atteso che le invettive contro il direttore di gara
rese durante (o immediatamente dopo) lo svolgimento dell’incontro (che, come da referto
arbitrale, hanno portato alla sanzione disciplinare inflitta dal Giudice Sportivo……, poi
confermata anche da questa Commissione) e le dichiarazione rese agli organi di stampa
successivamente alla disputa dello stesso (per le quali oggi si procede in questa sede, su
deferimento della Procura Federale) hanno totale ed assoluta autonomia oggettiva e fattuale,
oltre che diversa valenza ontologica, in quanto le prime vengono sanzionate direttamente
dall’arbitro (con successivo provvedimento del Giudice Sportivo) attenendo il regolare
svolgimento della gara, mentre le secondo ineriscono al rispetto da parte dei tesserati delle
norme di equità e probità nei comportamenti riferibili all’attività sportiva.
Nel caso di specie, in relazione poi alla portata denigratoria delle dichiarazioni rese dal
Filippini, si ricorda che, per giurisprudenza costante di questa Commissione Disciplinare, il
diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o di un’opinione la quale, come
tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un
fatto per sua natura fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, di
“parte”.
Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente
diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano
ammissibili né gli attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della
personalità e dell’agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce. Altresì non sono
consentite le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere vago volte al
mero discredito dei destinatari.
E' vero che la giurisprudenza sportiva in più occasioni ha ribadito che il dissenso rispetto al
fatto criticato può essere espresso anche attraverso espressioni “vivaci, colorite e polemiche”,
ma ciò non toglie che lo stesso non possa essere manifestato mediante denigrazioni
ingiustificate e gratuite.
Nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Filippini, tenuto conto del contenuto
letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni
lecito diritto di critica, in quanto si risolvono, non contenendo alcun elemento di concreto
riscontro, in giudizi lesivi della reputazione dei soggetti operanti a vario titolo nell’ambito
federale.
Al proposito, si ribadisce che anche lo stato d’animo di palese amarezza conseguente ad una
decisione arbitrale ingiusta o ritenuta tale non può inoltre giustificare accuse di volontarietà
negli errori al deliberato scopo di favorire una squadra in danno di un’altra.
Le affermazioni dell’incolpato (“ Noi del Treviso non abbiamo peso politico ed in campo
questo si vede.” […] “ La punizione da cui è nato il loro pari era inesistente. I tifosi
capiscono e si chiedono come mai gli arbitri sbaglino sempre contro di noi.”[…] “ L’arbitro
è stato disastroso, scandaloso. E non abbiamo avuto neanche un rigore a favore. Sembriamo
ospiti del Campionato, ma noi la Serie A ce la siamo meritata.”) non possono essere
ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non può considerarsi sussistente
alcuna esimente, tanto meno quella invocata e relativa al fatto che l’incolpato, con le
espressioni usate, abbia voluto sottolineare una situazione particolarmente “sentita
nell’opinione pubblica” rispetto ad alcune presunte “anomalie” del mondo del calcio.
Le dichiarazioni in questione, oggettivamente lesive, espresse dal Filippini nella fattispecie,
risultano invece inequivocabilmente riferibili allo stesso.
In merito, si osserva che i problemi per quanto ritenuti rilevanti devono, comunque, essere
trattati sempre in termini non diffamatori nei contenuti e nelle stesse modalità di espressione.
Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione delle dichiarazioni
avviene tramite organi di stampa a diffusione nazionale
Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Filippini e, conseguentemente, quella della
Soc. Treviso in relazione ai fatti contestati.
Sanzioni eque, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il
prestigio, la reputazione e la credibilità dell’Istituzione Federale nel suo complesso, nonché a
negare la correttezza dello svolgimento del Campionato risultano quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore la sanzione dell’ammenda
di € 4.000,00 e la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 alla Soc. Treviso.
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