LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 254 DEL 16 febbraio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Pietro LO MONACO – dirigente Soc. Catania: violazione artt. 3 comma 1, 4 comma 1 e 3 C.G.S.; Soc. CATANIA: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 17/1/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 254 DEL 16 febbraio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Pietro LO MONACO – dirigente Soc. Catania: violazione artt. 3 comma 1, 4 comma 1 e 3 C.G.S.; Soc. CATANIA: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 17/1/06). Il procedimento Con provvedimento del 23 gennaio 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione l’Amministratore Delegato del Catania sig. Pietro Lo Monaco per violazione degli artt. 3, comma 1 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione degli Organi di Giustizia della F.I.G.C. e dell’Istituzione Federale nel suo complesso, nonché degli artt. 4 comma 1, 2 e 3 del C.G.S. in quanto ha negato la regolarità delle gare e/o dello svolgimento dei campionati. La Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Catania per violazione degli artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti l’incolpato ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale sottolinea l'incensurabilità delle dichiarazioni rese, e di conseguenza, la mancanza di responsabilità. Secondo la difesa, le affermazioni del Lo Monaco sarebbero prive di qualsiasi potenziale valenza lesiva in quanto, pur riconosciute come effettivamente rese, ma a più riprese ed in diversi contesti, sarebbero state assemblate in modo tale da non essere corrispondenti alle modalità e agli intenti con cui erano state espresse. In particolare, la difesa osserva che il riferimento “a coloro che sperano di farci fuori” sarebbe da ricondurre entro una “dinamica sportiva” nella quale ovviamente i soggetti intenti nell’azione di “fare fuori” sono facilmente riconducibili alle altre squadre concorrenti in lotta per la promozione e non certo da ricercare in una fantomatica accusa di conclamata volontà punitiva nel formulare le sanzioni disciplinari da parte di qualcuno o addirittura del sistema nel suo complesso. Peraltro, ad avviso del deferito, la scaltrezza professionale del giornalista avrebbe fatto si che i due concetti (“pesantezza delle sanzioni” e “dichiarazioni improntate alla mancanza di timore per le attenzioni delle concorrenti in classifica”) si mischiassero in maniera poco opportuna e sinceramente non coerente. Per questi motivi, il deferito chiede il proscioglimento da ogni addebito o l’applicazione della sanzione minima prevista dall’ordinamento federale. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 sia per il Lo Monaco sia per la Soc. Catania, oltre all’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale per 20 giorni per il Lo Monaco. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Lo Monaco riportate negli articoli pubblicati dal quotidiano “Corriere dello Sport ” del 17 gennaio 2006, a seguito della gara Brescia-Catania , non smentite nel loro contenuto, siano censurabili. Infatti, le affermazioni secondo cui “Siamo disgustati di queste decisioni cervellotiche prese dal Giudice Sportivo. Decisioni dettate non si sa da cosa. Come si fa a fermare per tre giornate uno come Spinesi? … Credo che si stia perpetrando un disegno nei confronti di questa Società, di questa città che meritano molto di più di quello che vorrebbero dare loro. … La squalifica per il testa a testa con Possanzini, a gara ampiamente finita, mi lascia semplicemente disgustato… la squalifica di Spinesi per tre giornate mi puzza parecchio” e “ ma se sperano di farci fuori… si sbagliano” adombrando inequivoci dubbi sulla correttezza ed imparzialità delle decisioni degli organi di giustizia sportiva e sulla loro strumentalità rispetto ad un disegno preordinato a danneggiare la società Catania e, quindi, finalizzato ad influire sulla correttezza dello svolgimento del Campionato di Serie B Tim, effettivamente travalicano il legittimo diritto di critica. Si ricorda che per giurisprudenza costante di questa Commissione il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o di un’opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su un’interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, di “parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell’agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce. Altresì non sono consentite le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari. E' vero che la giurisprudenza sportiva in più occasioni ha ribadito che il dissenso rispetto al fatto criticato può essere espresso anche attraverso espressioni “vivaci, colorite e polemiche”, ma ciò non toglie che lo stesso non possa essere manifestato mediante denigrazioni ingiustificate e gratuite. Nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Lo Monaco, tenuto conto del contenuto letterale, valutate nel loro complesso, nonché nel contesto di riferimento, si risolvono, non contenendo alcun elemento di concreto riscontro, in giudizi lesivi della reputazione di soggetti o istituzioni operanti nell’ambito federale. A nulla vale il riferimento adottato dalla difesa alla presunta non rispondenza complessiva tra il significato delle dichiarazioni rese dal Lo Monaco e quelle pubblicate, atteso che lo stesso non ha provveduto a rettificare il contenuto dell’articolo, ai sensi dell’art. 8 L. 47/1948 con ciò manifestando l’intenzione di non dissociarsi dalle dichiarazioni così rese note, né di censurare il comportamento del giornalista in questione.. Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Lo Monaco e, conseguentemente, quella della Soc. Catania in relazione ai fatti contestati. Sanzioni eque, tenuto conto della particolare gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità degli Organi di Giustizia della F.I.G.C. e dell’Istituzione Federale nel suo complesso, nonché a negare la correttezza dello svolgimento del Campionato, risultano quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al sig. Pietro Lo Monaco la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00, nonché dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale per giorni 20, e la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Catania.
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