LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 254 DEL 16 febbraio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. VERONA violazione art. 9, comma 1 e 11 C.G.S. in riferimento all’art. 62 comma 2 NOIF Soc. BRESCIA violazione art. 9, comma 1 e 11 C.G.S. in riferimento all’art. 62 comma 2 NOIF (gara Verona-Brescia del 24/9/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 254 DEL 16 febbraio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Soc. VERONA violazione art. 9, comma 1 e 11 C.G.S. in riferimento all’art. 62 comma 2
NOIF
Soc. BRESCIA violazione art. 9, comma 1 e 11 C.G.S. in riferimento all’art. 62 comma 2
NOIF (gara Verona-Brescia del 24/9/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 28/12/2005, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione
le Società Brescia e Verona per rispondere della violazione di cui agli artt. 9, comma 1, e 11
C.G.S., anche in riferimento all’art. 62 N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai rispettivi
sostenitori – all’interno dello stadio Bentegodi di Verona - in occasione della gara Verona-
Brescia del 24/9/05, essendosi accertato in particolare, in base agli elementi raccolti
dall’Ufficio Indagini, che prima dell’inizio della gara alcune centinaia di “ultras” bresciani,
già ospitati nel settore riservato ai sostenitori della formazione ospite, si erano riversati nel
vallo prospiciente all’ingresso dello stadio – travisandosi ed armandosi di cinghie ed altri
oggetti atti ad offendere – opponendosi con violenza alle Forze di Polizia che intendevano
impedire che il gruppo dei facinorosi si unisse a quello di altri tifosi del Brescia rimasti
all’esterno perché sprovvisti dei biglietti di ingresso. Nel corso della gara, poi, la gran parte
di quei sostenitori aveva occupato lo spazio interno retrostante le gradinate dello stadio,
ponendo in essere continui atti vandalici, quali il danneggiamento del bar, il suo saccheggio,
la rottura dei servizi igienici e degli idranti antincendio. Al termine della partita, poi, gli
stessi tifosi avevano innescato ulteriori scontri con le Forze dell’Ordine, intervenute per
impedire (peraltro vanamente) che essi venissero a contatto con un gruppo di “ultras”
veronesi, a loro volta ammassatisi – con intenti del pari aggressivi ed armati di cinghie e
bastoni - in prossimità dei cancelli interni dello stadio che dividono i settori delle
contrapposte tifoserie: lo scontro tra i due gruppi, in effetti, non aveva potuto essere evitato,
tanto da costringere le Forze di Polizia ad effettuare numerose “cariche” con lancio di
lacrimogeni al fine di separare i contendenti.
Nei termini di rito, la Soc. Verona faceva pervenire una memoria difensiva, con la quale -
nel sottolineare di avere tempestivamente posto in essere tutte le congrue iniziative
finalizzate alla prevenzione di ogni turbativa dell’ordine pubblico in occasione della gara in
oggetto (in particolare allertando le Questure delle due città affinché venisse interdetta la
affluenza di spettatori, provenienti da Brescia, sprovvisti di regolare biglietto nominativo),
così dovendosi configurare a proprio favore l’esimente di cui all’art. 11, comma 6, C.G.S.
(o, quantomeno, l’attenuante prevista dalla medesima norma) – ha chiesto il proprio
proscioglimento, evidenziando come in realtà gli incidenti nei quali sono stati coinvolti
propri sostenitori, peraltro avvenuti fuori dal recinto dello stadio, siano stati provocati e
sviluppati dai tifosi della Società ospite.
Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità delle Società deferite e l’irrogazione della sanzione della
ammenda di € 30.000,00 con diffida per la Soc. Brescia e della ammenda di € 25.000,00 con
diffida per la Soc. Verona.
Sono comparsi altresì i difensori di entrambe le società deferite, quello del Verona
ribadendo quanto già dedotto in sede di memoria, quello del Brescia rilevando a sua volta
l’insussistenza di episodi di violenza – ascrivibili a propri tifosi – verificatisi all’interno
dello stadio e l’inadeguatezza della relazione stilata dall’Ufficio Indagini rispetto a quanto
riferito dal Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza; ha inoltre contestato la addebitabilità a supporters
bresciani dei fatti di danneggiamento verificatisi all’interno dello stadio ed ha chiesto di
produrre copia di atti giudiziari concernenti le gravissime lesioni patite da un giovane tifoso
bresciano in occasione degli incidenti avvenuti in quella medesima giornata nei pressi della
stazione ferroviaria di Verona, nonché la sospensione del presente giudizio in attesa
dell’esito degli accertamenti disposti al riguardo dalla locale Autorità Giudiziaria, o
comunque l’effettuazione di specifici approfondimenti di indagine.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene
che il deferimento sia pienamente fondato, attesa l’inequivoca valenza probatoria del
materiale raccolto attraverso gli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, accertamenti che
hanno tenuto conto anche di informazioni e riscontri raccolti presso le competenti Autorità
di Polizia sia di Verona che di Brescia.
In particolare, è emerso che la responsabilità degli incidenti – puntualmente documentati
nella loro materialità – è ascrivibile ad entrambe le contrapposte tifoserie. Di specifica ed
incontestabile gravità, comunque, risulta il comportamento tenuto dagli “ultras” bresciani, i
quali, “..dopo aver preteso che fossero posti in vendita i biglietti di ingresso, pur essendo a
conoscenza del divieto in vigore, con i volti coperti ed armati di cinghie, bastoni ed altri
oggetti hanno fronteggiato le Forze dell’Ordine durante lo svolgimento della gara nello
spazio retrostante le gradinate e si sono abbandonati ad atti di vandalismo, danneggiando,
dopo averlo saccheggiato, il posto ristoro del settore ospiti, i servizi igienici e gli idranti
antincendio” (circostanze riscontrabili anche dalla lettura dell’appunto dd. 25.9.2005 redatto
dal Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza).
Tali condotte, facinorose e violente, si sono protratte sia durante la gara che dopo la
conclusione della stessa, con modalità di impronta teppistica il cui portato è di assoluta
gravità e che hanno – a loro volta – innescato la contrapposta reazione violenta di un gruppo
di sostenitori veronesi, il cui rilievo antiregolamentare risulta del pari incontestabile, a
prescindere dal luogo dello stadio (le immediate prossimità della inferriata che cinge l’area
riservata alla tifoseria ospite) in cui quelle condotte sono state poste in essere. Né – a favore
della Soc. Hellas Verona – può trovare applicazione l’invocata esimente di cui all’art. 11,
comma 6, C.G.S., atteso che le iniziative di segnalazione alle Questure svolte dalla ospitante
facevano sostanziale riferimento alle irregolari modalità di distribuzione dei biglietti di
ingresso. La positiva collaborazione con le Forze di Polizia comunque realizzata dalla Soc.
Verona merita peraltro di essere valorizzata – agli effetti di mitigare la irroganda sanzione –
quale circostanza attenuante del pari prevista dall’art. 11, comma 6, C.G.S.
Quanto poi alle istanze istruttorie avanzate dalla difesa della Soc. Brescia, la Commissione
ritiene del tutto irrilevante l’acquisizione dei documenti presentati nell’odierna seduta,
perché privi di specifica e diretta valenza probatoria, così come non si ravvisano concrete
ragioni istruttorie né per procedere ad ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio Indagini
né, a maggior ragione, per disporre la sospensione del procedimento in attesa dell’esito delle
indagini avviate dalla Autorità Giudiziaria di Verona a seguito della denuncia-querela
presentata in relazione alle gravissime lesioni riportate da un giovane sostenitore della Soc.
Brescia, colpito da ignoti nei pressi della stazione ferroviaria di Verona.
Affermata pertanto la responsabilità di entrambe le società deferite, ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 9, comma 1, e 11, comma 1, C.G.S., e ritenuto di dover differenziare – quoad
poenam – la più grave responsabilità della Soc. Brescia rispetto a quella (comunque attenuata
ai sensi dell’art. 11, comma 6, C.G.S.), sanzioni eque risultano pertanto quelle di € 20.000,00
di ammenda e della diffida a carico della Soc. Brescia Calcio, e di € 10.000,00 di ammenda a
carico della Soc. Verona.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione di € 20.000,00 di ammenda
con diffida alla Soc. Brescia e quella di € 10.000,00 alla Soc. Verona.
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