LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 260 DEL 23 febbraio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore LEITE Ribeiro Adriano (gara Livorno- Internazionale del 18/2/06 – C.U. 257 del 21/2/06). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 260 DEL 23 febbraio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di
gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore LEITE Ribeiro Adriano (gara Livorno-
Internazionale del 18/2/06 – C.U. 257 del 21/2/06). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
La Soc. Internazionale ha proposto reclamo d’urgenza ex art. 32 comma 9 C.G.S avverso il
provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell’art. 31,
comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al
calciatore Leite Ribeiro Adriano tesserato per la Soc. Internazionale, per il comportamento
tenuto durante la gara Livorno-Internazionale del 18/2/06, chiedendo la revoca della
sanzione e, in subordine, la sua congrua riduzione, da rideterminarsi in una pena pecuniaria
ovvero in una sola giornata di squalifica.
A sostegno del gravame, la reclamante sostiene che, nel caso di specie, difetterebbe il
presupposto per l’utilizzo della prova televisiva di cui all’art. 31, comma a3), C.G.S., non
potendo il gesto di Adriano connotarsi come gesto violento. A detta della reclamante infatti,
le immagini televisive mostrano come il gesto di Adriano abbia raggiunto la mano
dell’avversario Grandoni, non potendo tuttavia provare in modo certo ed univoco che il
colpo abbia raggiunto il viso del Grandoni. Tale assunto è peraltro confermato dallo stesso
Grandoni, il quale ha dichiarato di non essere stato raggiunto al viso ma solamente alla mano
destra (dichiarazione prodotta dalla difesa unitamente al proprio ricorso).
Il gesto in questione pertanto non era idoneo in concreto a produrre alcuna conseguenza
lesiva in danno dell’avversario.
Tale incertezza, ad avviso della Società reclamante, rende priva di idoneo supporto
argomentativo la decisione del Giudice Sportivo.
Infine, la reclamante osserva come la sanzione della squalifica per due giornate effettive di
gara sia sproporzionata; in particolare, la decisione sarebbe da censurare in quanto irrogata
sull’errata ed iniqua valutazione del gesto compiuto dal giocatore (ad avviso della difesa,
poco più che un “buffetto”) quale “atto violento”, almeno secondo l’accezione di violenza
posta dal legislatore sportivo a base della ratio dell’art. 31, comma a3) C.G.S.
In realtà, si tratterebbe di un gesto che, se valutato dal direttore di gara nella sua
immediatezza (e quindi non attraverso l’utilizzo della prova televisiva), non sarebbe idoneo a
giustificare neppure una sola giornata di squalifica. Tale considerazione dimostra come la
sanzione comminata ad Adriano nel caso specifico sia palesemente frutto di una disparità di
trattamento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia sportiva.
La riduzione della sanzione, infine, dovrebbe essere accordata, non avendo il Giudice
Sportivo sufficientemente valorizzato la circostanza dell’inesistenza di danni per il Grandoni
e l’assenza di precedenti in capo al calciatore squalificato.
Alla riunione odierna è comparso il calciatore Adriano ed il difensore della reclamante, il
quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni
ivi formulate.
E’ altresì comparso il rappresentante della Procura Federale ex art, 28 comma 2 CGS.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentite le parti, ritiene che il
gravame sia fondato.
Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive idonee a
fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell’art. 31, comma a3), del C.G.S.
Da tali immagini (emittente Sky) risulta che il calciatore dell’Internazionale ha diretto una
manata verso un avversario mentre questi si avvicinava gesticolando; gesto che ha raggiunto
la mano destra dell’antagonista, come ammesso dalla stessa difesa e confermato dall’Adriano
in sede di dibattimento.
Dall’esame delle immagini tuttavia, la Commissione ritiene di non poter pervenire al
convincimento che il gesto di Adriano abbia attinto anche il volto dell’avversario, non
potendo condividere il grado di certezza espresso sul punto nell’impugnato provvedimento. E
ciò a prescindere dalle dichiarazioni rese dal Grandoni stesso.
Nessuna immagine infatti coglie direttamente l’impatto della mano sul volto dell’avversario.
Tale circostanza non potrebbe dunque che desumersi indirettamente da quel diverso
elemento, evidenziato dal Giudice Sportivo, costituito da “l’improvvisa, seppur lieve,
rotazione verso destra della testa di Grandoni”.
Questa Commissione ritiene che tale circostanza non possa costituire un elemento di prova
certo ed inequivoco dell’impatto sul volto, non potendosi escludere che il movimento del
capo di Grandoni abbia costituito un mero riflesso condizionato ed automatico al movimento
del braccio di Adriano.
Non sussiste pertanto prova certa circa l’impatto della mano di Adriano sul viso
dell’avversario, ed il colpo inferto alla mano – unica certezza, giova ribadirlo, offerta dalle
immagini televisive – non può ritenersi idoneo ad integrare gli estremi di atto violento ai
sensi degli artt. 31 e 14 C.G.S.
Per condotta violenta deve intendersi infatti il gesto che ha provocato, o che era idoneo a
provocare oggettivamente, conseguenze pregiudizievoli per l’integrità fisica dell’avversario.
Condotta che deve essere connotata, sul piano psicologico, da intenzionalità aggressiva in
danno dell’avversario. Elementi che la Commissione ritiene non ricorrano nel caso di specie,
non potendosi affermare, da un punto di vista oggettivo, che la condotta addebitabile (con
certezza) all’Adriano fosse idonea a ledere l’integrità fisica del Grandoni e che, da un punto
di vista soggettivo, l’Adriano perseguisse tale fine.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera, in accoglimento del reclamo, di prosciogliere il
calciatore Leite Ribeiro Adriano e dispone la restituzione della tassa.
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