LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 266 DEL 3 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Roberto BENIGNI – Presidente Soc. Ascoli: violazione artt. 3 comma 1, 4 commi 1, 2 e 3 C.G.S.; Soc. ASCOLI: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Ascoli-Juventus del 29/1/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 266 DEL 3 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Roberto BENIGNI – Presidente Soc. Ascoli: violazione artt. 3 comma 1, 4 commi 1, 2 e 3 C.G.S.; Soc. ASCOLI: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Ascoli-Juventus del 29/1/06). Il procedimento Con provvedimento del 16/2/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Roberto Benigni, Presidente della Soc. Ascoli, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, 2 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Ascoli per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, innanzitutto, che le dichiarazioni del Benigni andrebbero valutate nel loro complesso, non con specifico riferimento al contesto delimitato del dopo gara, ma nell’ambito di una più ampia e articolata presa di posizione relativa alla c.d. “battaglia sui diritti televisivi”; in secondo luogo, che, comunque, esse sarebbero state espressione del diritto di critica; in terzo luogo, che esse non avrebbero avuto contenuto offensivo, risolvendosi in un giudizio di natura tecnica sull’operato del direttore di gara. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per il Benigni e di € 10.000,00 per la Soc. Ascoli. Sono comparsi altresì il Presidente Benigni e il rappresentante degli incolpati, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, hanno insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Benigni riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport” del 30/1/2006 sono censurabili. Alcune delle affermazioni fatte dall’incolpato (“dico no ai due pesi e due misure” e “ci sono privilegi talmente forti che mettono in difficoltà gli equilibri, lo spettacolo, la credibilità del prodotto”) travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità dei direttori di gara. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Benigni, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti per il Benigni, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 a Roberto Benigni e di € 2.500,00 alla Soc. Ascoli.
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