LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 266 DEL 3 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo; avverso l’ammonizione con diffida e ammenda € 2.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore MUSLIMOVIC Zlatan (gara Messina-Juventus del 18/2/06 – C.U. n. 257 del 21/2/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 266 DEL 3 marzo 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 8.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo; avverso l’ammonizione con diffida e ammenda € 2.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo al calciatore MUSLIMOVIC Zlatan (gara Messina-Juventus del 18/2/06 – C.U. n.
257 del 21/2/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della
ammenda di € 8.000,00 alla Soc. Messina e quelle dell’ammonizione con diffida e
dell’ammenda di € 2.000,00 al calciatore Zlatan Muslimovic, tesserato per la Soc. Messina,
in relazione a quanto accaduto in occasione della gara Messina-Juventus del 18/2/06, ha
proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca delle sanzioni e, in subordine, la
loro riduzione.
A sostegno del gravame, si osserva, in primo luogo, che le sanzioni sarebbero state adottate
sulla base di una relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini inviata oltre il termine
perentorio previsto dall’art. 31, b2), del C.G.S. e, dunque, irricevibile; in secondo luogo, che
l’episodio dei lanci sarebbe stato isolato e, comunque, di scarsissima pericolosità; infine, che
l’ammontare dell’ammenda comminata per il comportamento dei sostenitori messinesi
sarebbe eccessivamente affittiva, anche in considerazione della mancanza di recidiva.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver
illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già
formulate.
I motivi della decisione
La Commissione rileva che, secondo quanto risulta dalla attestazione di ricezione del telefax,
la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini è stata trasmessa al Giudice Sportivo oltre
il termine previsto dall’art. 31, b1).
Poiché tale termine è perentorio a norma dell’art. 34, n. 6, del C.G.S., ne deriva che tale
relazione non può essere utilizzata quale mezzo di prova a fondamento del provvedimento
adottato dal Giudice Sportivo.
Conseguentemente, devono essere sanzionati soltanto i comportamenti dei sostenitori
messinesi che sono stati segnalati nel rapporto del direttore di gara, e cioè il lancio verso
l’arbitro di due bottigliette in plastica piene d’acqua che cadevano a pochi metri di distanza.
Tali comportamenti sono censurabili, perché in contrasto con quanto stabilito dal Codice di
Giustizia Sportiva in ordine al comportamento dei sostenitori.
Sanzione equa, tenuto conto della recidiva, appare quella di cui al dispositivo.
Per quanto riguarda la condotta del calciatore Muslinovic, non rientrando la relazione del
collaboratore dell’Ufficio Indagini nell’ambito applicativo di cui all’art. 31, bl), e, come tale,
non soggiacendo ad alcun termine, la Commissione ritiene di poter esprimere un giudizio di
merito.
All’esito di tale giudizio, tenuto conto delle circostanze di fatto e del contesto complessivo,
la Commissione valuta sufficientemente afflittiva la sola sanzione dell’ammenda nella
misura indicata nel dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo; relativamente
alla Soc. Messina riduce la sanzione all’ammenda di € 3.000,00; relativamente al calciatore
Zlatan Muslinovic riduce la sanzione all’ammenda di € 2.000,00; dispone la restituzione
della tassa.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 266 DEL 3 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo; avverso l’ammonizione con diffida e ammenda € 2.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore MUSLIMOVIC Zlatan (gara Messina-Juventus del 18/2/06 – C.U. n. 257 del 21/2/06)."