LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 285 DEL 17 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. VERONA avverso l’obbligo di disputare una giornata di gara a porte chiuse inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Modena dell’11/3/06 – C.U. 281 del 14/3/06). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 285 DEL 17 marzo 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo Soc. VERONA avverso l’obbligo di disputare una giornata di gara a porte chiuse
inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Modena dell’11/3/06 – C.U. 281 del 14/3/06).
Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Verona, a
titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’obbligo di disputare una giornata di gara a
porte chiuse, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara del
Campionato di Serie B Tim Verona-Modena dell’11/3/2006, ha proposto reclamo d’urgenza
la stessa Società, chiedendo la commutazione della sanzione in una ammenda di carattere
economico.
A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva, in primo luogo, che i cori dei propri
tifosi non avrebbero avuto il carattere della sistematicità sia perché “non sempre erano fine a
se stessi” in quanto si sarebbero levati anche in relazione a specifici episodi che vedevano
protagonista il calciatore di colore del Modena “vuoi per un suo tiro sballato, o anche per
essersi fatto ammonire”, sia perché “annullati nell’immediato” da forti e ripetuti fischi di
disapprovazione, sia perché rivolti anche ad altri calciatori non di colore.
La Soc. Verona afferma altresì che non corrisponderebbe al vero la sussistenza della recidiva
specifica e della diffida, in quanto relativamente ai tre casi di recidiva precedenti, uno
sarebbe stato di lieve entità, mentre gli altri due, compreso quello relativo alla diffida,
sarebbero stati successivamente annullati dalla Commissione Disciplinare.
La reclamante lamenta, altresì, che la sanzione irrogata non avrebbe rispettato il principio di
gradazione della sanzione tra il minimo ed il massimo edittale, né avrebbe tenuto conto di
tutte le numerose e documentate iniziative svolte allo scopo della “prevenzione e lotta di ogni
forma di razzismo ed intolleranza.”
La Soc. Verona afferma, inoltre, che la contestata recidiva dovrebbe essere compensata dalla
documentata attività della Società volta a prevenire tali condotte.
Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente
illustrato le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed udito il difensore, ritiene che
il reclamo non possa trovare accoglimento.
Dagli atti ufficiali (in particolare, il rapporto del quarto ufficiale di gara e del collaboratore
dell’Ufficio Indagini) risulta che alcuni sostenitori della Soc. Verona intonavano, per tutto il
corso della gara, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale
(“buu…buu…buu…”) nei confronti di un calciatore avversario, ogni volta che questi veniva
in possesso del pallone.
Si è trattato di una condotta particolarmente grave, per la sua pervicace sistematicità ed
intensità (i cori sono stati intonati durante tutto l’incontro e ogni volta in cui il calciatore
avversario di colore, veniva in possesso del pallone) e per il suo contenuto di discriminazione
razziale.
A ciò si aggiunga che la Società reclamante è già stata sanzionata nel corso della presente
stagione sportiva, per analoghi episodi posti in essere dai propri tifosi, a nulla rilevando
peraltro ai fini sanzionatori, ex art. 10 comma 5 C.G.S., l’insussistenza di una preesistente
diffida.
La dissociazione posta in essere dalla restante tifoseria nei confronti dei cori razzisti
(refertata dal collaboratore dell’Ufficio Indagine e dal quarto ufficiale) ha riguardato solo
alcuni dei riprovevoli episodi, rispetto alla continuità e sistematicità con la quale tali cori si
sono ripetuti nell’arco di tutta la gara.
Pertanto, tale condotta – seppur apprezzabile sotto il profilo della graduazione della sanzione
- non può assumere rilievo esimente, come correttamente valutato dal Giudice Sportivo.
Irrilevante, e comunque non condivisibile, è anche l’assunto secondo il quale i cori sarebbero
stati diretti non ad un solo calciatore avversario di colore ma anche ad altri calciatori non di
colore. Gli atti ufficiali (fonte privilegiata di prova) indicano, infatti, in modo inequivocabile
la natura razzista dei cori rivolti al calciatore Asamoah.
Tale comportamento – ascrivibile a titolo di responsabilità oggettiva alla Soc. Verona – è
stato pertanto correttamente valutato e sanzionato, ex art. 10 comma 5 C.G.S., dal Giudice
Sportivo, tenuto conto, da un lato, della recidiva specifica e reiterata nonché della manifesta
inefficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie precedentemente irrogate e, dall’altro, delle
documentate iniziative (senza dubbio meritorie e apprezzabili) assunte dalla Società stessa
per la prevenzione delle condotte razziste da parte di propri sostenitori.
Appare pertanto equa la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare l’obbligo di
svolgimento a porte chiuse della prossima partita; dispone l’incameramento della tassa.
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