LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 285 DEL 17 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BOLOGNA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Claudio BELLUCCI (gara Vicenza-Bologna del 4/3/06 – C.U. n. 272 del 7/3/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 285 DEL 17 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BOLOGNA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Claudio BELLUCCI (gara Vicenza-Bologna del 4/3/06 - C.U. n. 272 del 7/3/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Claudio Bellucci, tesserato per la Soc. Bologna, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Vicenza-Bologna del 4/03/06, “perchè, al 15° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva con una mano un avversario al volto; infrazione rilevata da un Assistente”, ha proposto reclamo la Società di appartenenza, richiedendo in via principale la riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara, e, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata di squalifica in una sanzione pecuniaria. A sostegno del gravame la ricorrente rileva che si tratterebbe di un episodio privo di connotati di violenza e volontarietà, come fra l’altro interpretato dallo stesso assistente nel suo rapporto e dal Giudice Sportivo nella decisione impugnata. La pronta ripresa del giuoco da parte del calciatore colpito dal Bellucci (pur avendo accentuato gli effetti del colpo) e la dinamica del gesto (“…alzava una mano”) dimostrerebbe infatti – a detta della reclamante - l’assoluta non violenza dell’episodio. La Soc. Bologna ritiene che si sia trattato di una semplice movimento del braccio del proprio calciatore finalizzato a divincolarsi dalla trattenuta dell’avversario. La condotta posta in essere dal Bellucci pertanto, analogamente a quanto deciso dagli organi di giustizia sportiva in casi analoghi, espressamente richiamati, imporrebbe l’applicazione di una sanzione non superiore ad un turno di squalifica. La ricorrente, al fine di meglio qualificare tale condotta, chiede che si proceda ad interpellare l’assistente dell’arbitro (ovvero, ex art. 31 punto a1 C.G.S., il collaboratore dell’Ufficio Indagine) per un supplemento di rapporto. All’odierno dibattimento è comparso il Bellucci insieme al rappresentante della Società, i quali - dopo aver insistito nella proprie richieste istruttorie - hanno ulteriormente illustrato i motivi di gravame ribadendo le richieste ivi formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene non fondato il gravame. Nelle circostanze in causa, infatti, il calciatore, così leggesi nel referto dell’assistente del direttore di gara (il cui contenuto è stato confermato anche in sede di supplemento) colpiva volontariamente il volto dell’avversario “con una mano” ponendo in essere un atto che, per sua stessa natura e per l’obiettivo attinto, è connotato da pericolosità e violenza. Ininfluente, sotto tale profilo, deve ritenersi la mancanza di concreti effetti lesivi, esclusi dall’assistente del direttore di gara, in quanto il danno all’integrità fisica del destinatario non costituisce, per costante orientamento di questa Commissione, un requisito essenziale dell’“atto violento”, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l’intrinseca sua idoneità a ledere. Come questa Commissione ha avuto modo di affermare in altre occasioni, per atto violento si deve intendere non solo il gesto che ha provocato ma anche quello che era idoneo a provocare oggettivamente conseguenze pregiudizievoli per l’integrità fisica dell’avversario. Oltrechè sul piano oggettivo, l’atto violento deve essere caratterizzato sul piano psicologico da una intenzionalità aggressiva del tesserato in danno dell’avversario. Volontà che sembra senza alcun dubbio sussistere – come confermato dallo stesso assistente in sede di supplemento di rapporto - nel gesto posto in essere dal Bellucci. Congrua ed equa deve pertanto ritenersi la sanzione inflitta, in considerazione del fatto che il gesto violento è stato posto in essere “in un contesto estraneo all’azione in svolgimento”, così come puntualmente rilevato dal Giudice Sportivo, e, sotto tale profilo, devono ritenersi irrilevanti le considerazioni addotte dai reclamanti circa la mancanza di volontarietà nell’azione del Bellucci. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione, delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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