LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 294 DEL 23 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LECCE avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lecce-Parma del 19/3/06 – C.U. n. 288 del 21/3/06). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 294 DEL 23 marzo 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. LECCE avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata
effettiva di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lecce-Parma
del 19/3/06 – C.U. n. 288 del 21/3/06). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lecce la
squalifica del campo per una giornata effettiva di gara nonché l’ammenda di € 5.000,00 per
il comportamento tenuto da suoi sostenitori in occasione della gara Lecce-Parma del
19/03/06, ha proposto reclamo la società sanzionata, provvedendo al deposito nei termini
previsti di memoria difensiva con la quale si chiede la commutazione della squalifica del
campo con la sanzione meno grave dell’ammenda.
La reclamante ritiene non corretta la valutazione del Giudice Sportivo in ordine alla
pericolosità della condotta dei tifosi sia per “l’incolumità pubblica” sia per l’incolumità di
coloro che si trovavano sul terreno di giuoco. Secondo l’assunto difensivo, la mancanza di
pericolo sarebbe fra l’altro provata dalla ridottissima efficacia lesiva dei petardi e dei
bengala esplosi (in segno, comunque, di esultanza). Inoltre, sostiene la reclamante che si
sarebbe trattato di condotte poste in essere da una frangia di tifosi in aperto dissenso con i
vertici della società, in modo preordinato e finalizzato a recare loro danno, provocando la
squalifica del campo onde far disputare in campo neutro la successiva partita con il Milan,
così pregiudicandone l’incasso. In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale sulle
circostanze dedotte in memoria.
Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale, dopo aver
ulteriormente illustrato le argomentazioni poste a sostegno del reclamo, ne chiedeva
l’accoglimento.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il difensore, rigettata
l’istanza istruttoria in quanto irrilevante ai fini della decisione, ritiene che i motivi di
gravame esposti dalla Società non siano fondati e che pertanto il reclamato provvedimento
debba essere confermato.
Sulla base della ricostruzione della vicenda svolta dal Giudice Sportivo, che si ritiene di
condividere integralmente - fondata sul contenuto degli atti ufficiali - è indubbio che il
lancio dei petardi, dei fumogeni e dei bengala ha determinato per ben due volte l’interruzione
dell’incontro, incidendo negativamente sul regolare svolgimento della gara.
E’ indubbio, altresì, che l’intensità dei lanci di bengala e fumogeni ha costituito un grave
pericolo per l’incolumità di coloro che erano presenti sul terreno di giuoco.
Tali condotte, dunque, ascrivibili a titolo di responsabilità oggettiva alla Soc. Lecce, sono
state correttamente valutate dal Giudice Sportivo come particolarmente gravi e rientranti
nell’ipotesi di cui all’art. 11, commi 1 e 3 C.G.S.
Ritiene infine la Commissione che l’assunto difensivo secondo il quale andrebbe esclusa la
responsabilità della società in quanto i fatti sarebbero stati commessi “per motivi estranei alla
gara”, a norma dell’art. 11, comma 1, C.G.S., non può trovare accoglimento. L’esimente
invocata, infatti, riguarda fattispecie non correlate alla gara e completamente avulse dal
contesto sportivo di riferimento. Nel caso di specie, a prescindere dalla prova della veridicità
di quanto asserito dalla difesa circa la premeditazione e l’effettiva finalità delle condotte
sanzionate, è pacifica la connessione tra tali condotte e l’evento agonistico, in occasione del
quale sono state poste in essere.
Pertanto, il provvedimento impugnato merita conferma, risultando equo nella quantificazione
della sanzione in considerazione della reiterata recidiva.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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