LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 294 DEL 23 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Carmine COPPOLA (gara Messina-Lecce del 12/3/06 – C.U. n. 280 del 14/3/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 294 DEL 23 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Carmine COPPOLA (gara Messina-Lecce del 12/3/06 – C.U. n. 280 del 14/3/06). Il procedimento La Soc. Messina ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Carmine Coppola, tesserato della Soc. Messina, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, perchè, dopo la conclusione della gara, nel rientro verso gli spogliatoi, lanciava la felpa della propria tuta contro un dirigente della squadra avversaria – che aveva rivolto parole di protesta verso la terna arbitrale – colpendolo al volto senza conseguenze lesive di sorta e, successivamente, colpiva con un calcio alla gamba il medico sociale della squadra avversaria, intervenuto nel frattempo per stigmatizzare il precedente episodio. A sostegno del gravame, si rileva che la condotta posta in essere dal calciatore a fine gara, sarebbe stata rilevata dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, ma non dagli ufficiali di gara, presenti al momento dei fatti, per cui sarebbe stato omesso di riferire delle gravi provocazioni del Signor Angelozzi e di altri soggetti al seguito del Lecce nei confronti del Coppola e di altri tesserati del Messina, “la cui carica di adrenalina era altissima considerato l’andamento di una gara tiratissima e fondamentale per il prosieguo del campionato”. In secondo luogo, si rileva che il provvedimento impugnato sarebbe “esageratamente afflittivo e caratterizzato da inaudita pesantezza giuridica in rapporto alle circostanze soggettive ed oggettive di fatti addebitati con aperta violazione del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione”. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame è infondato. Dagli atti ufficiali risulta, in modo esaustivo ed inequivocabile, che dopo il fischio finale, il calciatore Coppola nel rientro negli spogliatoi, dopo aver lanciato la felpa della propria tuta contro un dirigente del Lecce ed averlo colpito al volto senza conseguenze lesive, colpiva con un calcio alla gamba il medico sociale del Lecce, che nel frattempo era intervenuto per stigmatizzare l’episodio. All’evidenza tale condotta risulta connotata da violenza di particolare gravità, a nulla rilevando il contesto di intensità agonistica e di forte emotività asseritamente correlato all’importanza della gara. Conseguentemente, la sanzione irrogata in relazione ai fatti contestati appare equa. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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