LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 294 DEL 23 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Carmine COPPOLA (gara Messina-Lecce del 12/3/06 – C.U. n. 280 del 14/3/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 294 DEL 23 marzo 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. MESSINA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta
dal Giudice Sportivo al calciatore Carmine COPPOLA (gara Messina-Lecce del 12/3/06 –
C.U. n. 280 del 14/3/06).
Il procedimento
La Soc. Messina ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice
Sportivo ha inflitto al calciatore Carmine Coppola, tesserato della Soc. Messina, la sanzione
della squalifica per tre giornate effettive di gara, perchè, dopo la conclusione della gara, nel
rientro verso gli spogliatoi, lanciava la felpa della propria tuta contro un dirigente della
squadra avversaria – che aveva rivolto parole di protesta verso la terna arbitrale – colpendolo
al volto senza conseguenze lesive di sorta e, successivamente, colpiva con un calcio alla
gamba il medico sociale della squadra avversaria, intervenuto nel frattempo per stigmatizzare
il precedente episodio.
A sostegno del gravame, si rileva che la condotta posta in essere dal calciatore a fine gara,
sarebbe stata rilevata dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, ma non dagli ufficiali di gara,
presenti al momento dei fatti, per cui sarebbe stato omesso di riferire delle gravi
provocazioni del Signor Angelozzi e di altri soggetti al seguito del Lecce nei confronti del
Coppola e di altri tesserati del Messina, “la cui carica di adrenalina era altissima considerato
l’andamento di una gara tiratissima e fondamentale per il prosieguo del campionato”.
In secondo luogo, si rileva che il provvedimento impugnato sarebbe “esageratamente
afflittivo e caratterizzato da inaudita pesantezza giuridica in rapporto alle circostanze
soggettive ed oggettive di fatti addebitati con aperta violazione del principio di
proporzionalità tra infrazione e sanzione”.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame è
infondato.
Dagli atti ufficiali risulta, in modo esaustivo ed inequivocabile, che dopo il fischio finale, il
calciatore Coppola nel rientro negli spogliatoi, dopo aver lanciato la felpa della propria tuta
contro un dirigente del Lecce ed averlo colpito al volto senza conseguenze lesive, colpiva
con un calcio alla gamba il medico sociale del Lecce, che nel frattempo era intervenuto per
stigmatizzare l’episodio. All’evidenza tale condotta risulta connotata da violenza di
particolare gravità, a nulla rilevando il contesto di intensità agonistica e di forte emotività
asseritamente correlato all’importanza della gara.
Conseguentemente, la sanzione irrogata in relazione ai fatti contestati appare equa.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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