LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 301 DEL 30 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Giacomo TEDESCO (gara Cagliari-Reggina del 26/3/06 – C.U. n. 298 del 28/3/06). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 301 DEL 30 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Giacomo TEDESCO (gara Cagliari-Reggina del 26/3/06 – C.U. n. 298 del 28/3/06). Procedura d’urgenza. Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Giacomo Tedesco, tesserato per la Soc. Reggina, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara per il comportamento antiregolamentare tenuto al termine della gara Cagliari-Reggina del 26 marzo 2006 - consistito nell’avere rivolto, in prossimità del tunnel verso gli spogliatoi, una frase gravemente offensiva all’indirizzo del calciatore avversario Nelson Abeijon, in quanto riferita alla malattia della figlia (“cerca di andartene, che c’hai pure una figlia malata”) e nell’aver partecipato alla colluttazione conseguentemente verificatasi - ha proposto reclamo, con procedura d’urgenza, la Soc. Reggina chiedendo la revoca della sanzione o, in via subordinata, la sua congrua riduzione. A sostegno del gravame la Società reclamante assume la manifesta eccessività e sproporzione della sanzione irrogata, dal momento che il Giudice Sportivo, nell’assumere il provvedimento impugnato, ha erroneamente escluso l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai tesserati, nell’immediatezza dei fatti, ai collaboratori dell’Ufficio Indagini, la cui relazione è stata solo parzialmente – e non integralmente, come invece avrebbe dovuto - valutata dal Giudice Sportivo, in particolare nella parte che riguarda quanto riferito da uno dei due funzionari presenti alla gara. A ciò si aggiunga, a detta dei reclamanti, che il contenuto della relazione di detto Ufficio contrasta con le risultanze oggettive emergenti dalla lettura degli atti. Ed invero, posto che l’episodio in esame non è stato rilevato direttamente dagli ufficiali di gara, deve dunque farsi riferimento alle immagini televisive ed all’intera attività svolta dai collaboratori dell’Ufficio Indagini, impregiudicata restando (come poi meglio specificato nel corso dell’odierna udienza) la valutazione di inattendibilità concernente talune affermazioni contenute nella relazione stessa. In particolare, le immagini televisive sono tali da smentire la ricostruzione dei fatti ivi contenuta, in quanto il Tedesco è rientrato negli spogliatoi almeno 5 minuti dopo l’uscita dal campo dei giocatori del Cagliari (mentre quelli della Reggina si erano portati sotto la curva occupata dai propri sostenitori per festeggiare la vittoria) e dunque non si è assolutamente trovato nelle condizioni per poter pronunciare le frasi provocatorie e umilianti ingiustamente attribuitegli. Ulteriore conferma della inattendibilità della relazione dell’Ufficio Indagini è desumibile dalla testimonianza resa dal calciatore del Cagliari Abeijon, il quale ha fornito una ricostruzione della dinamica dell’episodio diversa (le frasi offensive, cioè, gli sarebbero state rivolte dal Tedesco “..durante la gara”) – ed incompatibile – rispetto a quella elaborata dai collaboratori dell’Ufficio Indagini. Infine, i ricorrenti rilevano come le parole attribuite al Tedesco – ammesso e non concesso che siano state effettivamente profferite – non possano considerarsi offensive al punto da legittimare l’aggressione violenta oggetto di esame e valutazione. In altri termini, il Giudice Sportivo, nella valutazione degli episodi occorsi al termine della gara Cagliari-Reggina avrebbe incongruamente applicato una sanzione minima (ammenda) alla reazione violenta ad una frase, una sanzione ridotta in caso di aggressione ed una sanzione aggravata in caso di legittima difesa. Alla odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura Federale (che ha chiesto la conferma del reclamato provvedimento disciplinare), il legale rappresentante della Soc. Reggina ed il sig. Tedesco, insieme al proprio difensore, il quale, dopo aver ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, ha insistito per l’accoglimento delle già formulate conclusioni. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udite le parti, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali - da considerarsi fonte di prova privilegiata, comprese ovviamente tutte le relazioni dei collaboratori dell’Ufficio Indagini – nonché dalle immagini televisive ritualmente acquisite, risulta che effettivamente a fine gara, in prossimità del tunnel di uscita dal terreno di giuoco, si è scatenata una rissa che ha coinvolto, da una parte, il calciatore Tedesco (Reggina) e dall’altra i calciatori Abeijon e Langella (Cagliari). Rissa che – da quanto specificamente refertato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini – è stata innescata da una frase gravemente offensiva rivolta dal Tedesco all’Abeijon, riferita ad una malattia da cui è affetta la figlia di quest’ultimo, a fronte della quale l’Abeijon ed il Langella hanno reagito scagliandosi contro il Tedesco. Tra il Langella ed il Tedesco, in particolare, vi è stato uno scambio di calci e pugni in rapida successione, prima che i due venissero separati. Orbene, nella premessa che questa Commissione è oggi chiamata a giudicare esclusivamente della condotta tenuta dal Tedesco (al di fuori dunque da ogni valutazione comparativa con il trattamento sanzionatorio che ha riguardato altri calciatori coinvolti in tale episodio), emerge palese la partecipazione del reclamante al contesto di violenza che ha caratterizzato il rientro del medesimo, al termine della gara, negli spogliatoi, con specifico riferimento allo scambio di calci e pugni avvenuto con il Langella. L’episodio, del resto, ha trovato puntuale ricostruzione dinamica nella motivazione del reclamato provvedimento, al quale pertanto può farsi integrale e confermativo riferimento. Altrettanto è a dirsi – a giudizio di questa Commissione – rispetto alla rilevanza disciplinare della condotta ascritta al Tedesco in relazione alle frasi rivolte all’Abeijon in merito alle condizioni di salute della figlia, frasi della cui effettiva sussistenza non può davvero dubitarsi. Estremamente preciso sul punto é infatti il contenuto della relazione sottoscritta dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, rispetto alla quale – del resto – nessuna smentita può trarsi neppure dalle dichiarazioni rese dal destinatario delle frasi stesse, in quanto – anche a voler prescindere dai profili di inutilizzabilità che il Giudice Sportivo ha già messo in evidenza nel proprio provvedimento ex art. 24, comma 2, C.G.S. – nessun concreto giovamento potrebbe da esse derivare al reclamante, avendo l’Abeijon affermato che il Tedesco, nel corso della partita così come al termine di essa, gli ha rivolto ripetute offese correlate alle condizioni di salute della figlia: agli effetti sanzionatori di cui al presente reclamo (e ribadendosi che la posizione degli altri tesserati coinvolti nella vicenda non rileva ai fini della valutazione del comportamento del Tedesco), dunque, ben poco importa il momento in cui quelle frasi siano state profferite, attesa la loro intrinseca ed innegabile riprovevolezza, senz’altro meritevole di sanzione. Sanzione che – nella sua globalità – è stata correttamente valutata dal Giudice Sportivo e che deve dunque trovare conferma in questa sede. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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