LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 301 DEL 30 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Giacomo TEDESCO (gara Cagliari-Reggina del 26/3/06 – C.U. n. 298 del 28/3/06). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 301 DEL 30 marzo 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. REGGINA avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Giacomo TEDESCO (gara Cagliari-Reggina del
26/3/06 – C.U. n. 298 del 28/3/06). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Giacomo
Tedesco, tesserato per la Soc. Reggina, la sanzione della squalifica per quattro giornate
effettive di gara per il comportamento antiregolamentare tenuto al termine della gara
Cagliari-Reggina del 26 marzo 2006 - consistito nell’avere rivolto, in prossimità del tunnel
verso gli spogliatoi, una frase gravemente offensiva all’indirizzo del calciatore avversario
Nelson Abeijon, in quanto riferita alla malattia della figlia (“cerca di andartene, che c’hai
pure una figlia malata”) e nell’aver partecipato alla colluttazione conseguentemente
verificatasi - ha proposto reclamo, con procedura d’urgenza, la Soc. Reggina chiedendo la
revoca della sanzione o, in via subordinata, la sua congrua riduzione.
A sostegno del gravame la Società reclamante assume la manifesta eccessività e
sproporzione della sanzione irrogata, dal momento che il Giudice Sportivo, nell’assumere il
provvedimento impugnato, ha erroneamente escluso l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese
dai tesserati, nell’immediatezza dei fatti, ai collaboratori dell’Ufficio Indagini, la cui
relazione è stata solo parzialmente – e non integralmente, come invece avrebbe dovuto -
valutata dal Giudice Sportivo, in particolare nella parte che riguarda quanto riferito da uno
dei due funzionari presenti alla gara. A ciò si aggiunga, a detta dei reclamanti, che il
contenuto della relazione di detto Ufficio contrasta con le risultanze oggettive emergenti
dalla lettura degli atti. Ed invero, posto che l’episodio in esame non è stato rilevato
direttamente dagli ufficiali di gara, deve dunque farsi riferimento alle immagini televisive ed
all’intera attività svolta dai collaboratori dell’Ufficio Indagini, impregiudicata restando
(come poi meglio specificato nel corso dell’odierna udienza) la valutazione di inattendibilità
concernente talune affermazioni contenute nella relazione stessa.
In particolare, le immagini televisive sono tali da smentire la ricostruzione dei fatti ivi
contenuta, in quanto il Tedesco è rientrato negli spogliatoi almeno 5 minuti dopo l’uscita dal
campo dei giocatori del Cagliari (mentre quelli della Reggina si erano portati sotto la curva
occupata dai propri sostenitori per festeggiare la vittoria) e dunque non si è assolutamente
trovato nelle condizioni per poter pronunciare le frasi provocatorie e umilianti ingiustamente
attribuitegli. Ulteriore conferma della inattendibilità della relazione dell’Ufficio Indagini è
desumibile dalla testimonianza resa dal calciatore del Cagliari Abeijon, il quale ha fornito
una ricostruzione della dinamica dell’episodio diversa (le frasi offensive, cioè, gli sarebbero
state rivolte dal Tedesco “..durante la gara”) – ed incompatibile – rispetto a quella elaborata
dai collaboratori dell’Ufficio Indagini.
Infine, i ricorrenti rilevano come le parole attribuite al Tedesco – ammesso e non concesso
che siano state effettivamente profferite – non possano considerarsi offensive al punto da
legittimare l’aggressione violenta oggetto di esame e valutazione. In altri termini, il Giudice
Sportivo, nella valutazione degli episodi occorsi al termine della gara Cagliari-Reggina
avrebbe incongruamente applicato una sanzione minima (ammenda) alla reazione violenta ad
una frase, una sanzione ridotta in caso di aggressione ed una sanzione aggravata in caso di
legittima difesa.
Alla odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura Federale (che ha chiesto
la conferma del reclamato provvedimento disciplinare), il legale rappresentante della Soc.
Reggina ed il sig. Tedesco, insieme al proprio difensore, il quale, dopo aver ulteriormente
illustrato le argomentazioni difensive, ha insistito per l’accoglimento delle già formulate
conclusioni.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udite le parti, rileva che il
gravame non è fondato.
Dagli atti ufficiali - da considerarsi fonte di prova privilegiata, comprese ovviamente tutte le
relazioni dei collaboratori dell’Ufficio Indagini – nonché dalle immagini televisive
ritualmente acquisite, risulta che effettivamente a fine gara, in prossimità del tunnel di uscita
dal terreno di giuoco, si è scatenata una rissa che ha coinvolto, da una parte, il calciatore
Tedesco (Reggina) e dall’altra i calciatori Abeijon e Langella (Cagliari). Rissa che – da
quanto specificamente refertato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini – è stata innescata da
una frase gravemente offensiva rivolta dal Tedesco all’Abeijon, riferita ad una malattia da
cui è affetta la figlia di quest’ultimo, a fronte della quale l’Abeijon ed il Langella hanno
reagito scagliandosi contro il Tedesco. Tra il Langella ed il Tedesco, in particolare, vi è stato
uno scambio di calci e pugni in rapida successione, prima che i due venissero separati.
Orbene, nella premessa che questa Commissione è oggi chiamata a giudicare esclusivamente
della condotta tenuta dal Tedesco (al di fuori dunque da ogni valutazione comparativa con il
trattamento sanzionatorio che ha riguardato altri calciatori coinvolti in tale episodio), emerge
palese la partecipazione del reclamante al contesto di violenza che ha caratterizzato il rientro
del medesimo, al termine della gara, negli spogliatoi, con specifico riferimento allo scambio
di calci e pugni avvenuto con il Langella. L’episodio, del resto, ha trovato puntuale
ricostruzione dinamica nella motivazione del reclamato provvedimento, al quale pertanto può
farsi integrale e confermativo riferimento.
Altrettanto è a dirsi – a giudizio di questa Commissione – rispetto alla rilevanza disciplinare
della condotta ascritta al Tedesco in relazione alle frasi rivolte all’Abeijon in merito alle
condizioni di salute della figlia, frasi della cui effettiva sussistenza non può davvero
dubitarsi. Estremamente preciso sul punto é infatti il contenuto della relazione sottoscritta dal
collaboratore dell’Ufficio Indagini, rispetto alla quale – del resto – nessuna smentita può
trarsi neppure dalle dichiarazioni rese dal destinatario delle frasi stesse, in quanto – anche a
voler prescindere dai profili di inutilizzabilità che il Giudice Sportivo ha già messo in
evidenza nel proprio provvedimento ex art. 24, comma 2, C.G.S. – nessun concreto
giovamento potrebbe da esse derivare al reclamante, avendo l’Abeijon affermato che il
Tedesco, nel corso della partita così come al termine di essa, gli ha rivolto ripetute offese
correlate alle condizioni di salute della figlia: agli effetti sanzionatori di cui al presente
reclamo (e ribadendosi che la posizione degli altri tesserati coinvolti nella vicenda non rileva
ai fini della valutazione del comportamento del Tedesco), dunque, ben poco importa il
momento in cui quelle frasi siano state profferite, attesa la loro intrinseca ed innegabile
riprovevolezza, senz’altro meritevole di sanzione. Sanzione che – nella sua globalità – è stata
correttamente valutata dal Giudice Sportivo e che deve dunque trovare conferma in questa
sede.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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