LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 308 DEL 6 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luis Figo MADEIRA – calciatore Soc. Internazionale: violazione artt. 3 comma 1 e 4 comma 2 C.G.S.; Soc. INTERNAZIONALE: violazione artt. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Internazionale-Juventus del 12/2/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 308 DEL 6 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luis Figo MADEIRA – calciatore Soc. Internazionale: violazione artt. 3 comma 1 e 4 comma 2 C.G.S.; Soc. INTERNAZIONALE: violazione artt. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Internazionale-Juventus del 12/2/06). Il procedimento Con provvedimento dell’8/3/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luis Figo Madeira, calciatore tesserato per la Soc. Internazionale, per violazione dell'art. 3, comma 1 e dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per avere espresso, nell’ambito di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di un altro soggetto facente parte dell’Ordinamento Federale (in particolare, il sig. Luciano Moggi, Direttore Generale della Soc. Juventus) attribuendo a questi un fatto determinato consistente nell’essersi recato nello spogliatoio dell’arbitro prima della gara in questione; con il medesimo atto è stata altresì deferita la Soc. Internazionale per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, i deferiti hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. In particolare, il Figo nega di aver pronunciato le frasi a lui attribuite; sarebbe infatti inverosimile che, durante una conferenza stampa tenutasi a Berlino, condotta in lingua inglese e riguardante i prossimi Campionati del Mondo, il Figo abbia espresso commenti su vicende, attinenti il campionato di calcio italiano, del tutto estranee al contesto in cui tali frasi sarebbero state pronunciate; in secondo luogo, il fatto che la conferenza stampa sia stata condotta in inglese, renderebbe inopportuno l’uso del virgolettato da parte dei giornali italiani ed inattendibile il loro contenuto (inattendibilità ulteriormente confermata dalla non corrispondenza fra gli stessi virgolettati). Tuttavia, anche ammettendo che il Figo abbia dichiarato quanto riportato dai giornali, l’attribuire ad un tesserato un comportamento di per sé disciplinarmente irrilevante e “neutrale” sul piano normativo, non potrebbe in alcun modo configurarsi come condotta offensiva o lesiva della reputazione di altri tesserati. In realtà, si sarebbe trattato di un equivoco, nato dalla stessa conformazione degli spogliatoi dello stadio: il Figo infatti si sarebbe limitato a raccontare (ai giornali e all’Ufficio Indagini) di aver visto l’arbitro salire verso il proprio spogliatoio seguito dai dirigenti della Soc. Juventus, senza conoscerne le ragioni e soprattutto senza connotare tale condotta come indebita o avente carattere antidisciplinare. La Soc. Internazionale, dal canto suo, richiamando nella propria memoria le argomentazioni addotte dalla difesa del Figo, rileva in ogni caso la propria estraneità ai fatti contestati, essendosi la conferenza stampa svolta all’estero, sotto l’egida di un soggetto estraneo alla nostra Federazione ed avente ad oggetto la presentazione delle maglie della nazionale portoghese. In conclusione, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per il Figo e di € 10.000,00 per la Soc. Internazionale. Sono comparsi altresì il rappresentante della Soc. Internazionale e il difensore del Figo e della Soc. Internazionale, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, hanno insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Figo, rilasciate in occasione di una conferenza stampa tenutasi a Berlino e riportate il 14/2/06 da alcuni quotidiani, sportivi e non, del nostro paese (“Corriere dello Sport-Stadio”, “La Gazzetta dello Sport”, “La Repubblica”, “Il Corriere della Sera”, “Il Giornale”), sono censurabili. Giova preliminarmente ribadire come non siano ammissibili gli attacchi che toccano profili della personalità e dell’agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né tanto meno le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni volte al mero discredito dei destinatari. Come è stato più volte osservato da questa Commissione, l’ordinamento sportivo riconosce il diritto dei soggetti dell’ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, pur imponendo agli stessi di mantenere nei confronti di “altre persone o di altri organismi operanti nell’ambito federale”, contegni conformi ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell’art. 1 del C.G.S., vero e proprio cardine della disciplina sportiva. L’inalienabile diritto di esprimere il proprio pensiero non può infatti considerarsi assoluto, incontrando un (insuperabile) limite nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone. Alcune delle affermazioni rese dall’incolpato (in particolare: “spieghi [Moggi] cosa faceva nello stanzino dell’arbitro prima della gara”; “se [una squadra] vince perchè è aiutata da fattori esterni, è normale arrabbiarsi. Ed è quello che sta succedendo nelle ultime due settimane”), tenuto conto del contenuto letterale e soprattutto valutate nel loro complesso e nel contesto di riferimento, esprimono giudizi lesivi della reputazione di altri tesserati operanti nell’ambito federale, mettendo in dubbio l’effettiva regolarità e correttezza della gara Internazionale-Juventus del 12/2/06. In particolare, ponendo la domanda retorica sulle ragioni della presenza del dirigente Moggi (che secondo il Figo si atteggerebbe a “padrone del calcio”) nello spogliatoio dell’arbitro, circostanza risultata non veritiera a seguito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, l’odierno deferito ha insinuato un’indebita ingerenza sull’operato del direttore di gara. L’assunto difensivo secondo cui le dichiarazioni in questione non sarebbero mai state pronunciate dal deferito, non può trovare accoglimento, concretandosi in un mero diniego dell’addebito, non suffragato da alcun riscontro obiettivo ed in assenza, come ritenuto da un costante orientamento giurisprudenziale degli Organi della Giustizia Sportiva, della formale rettifica prevista dall’art. 8 della legge n. 47/48 (“Legge stampa”) o di altra idonea dichiarazione pubblica di precisazione. Deve pertanto affermarsi la responsabilità disciplinare del Figo e, conseguentemente, anche quella della Soc. Internazionale. Responsabilità tuttavia attenuata dalla erronea convinzione, maturata dal deferito, circa la presenza del dirigente della Juventus nello spogliatoio dell’arbitro. Infatti se è vero che tale circostanza è stata categoricamente esclusa, è pur vero che la presenza di quest’ultimo sulla scala utilizzata dagli ufficiali di gara per accedere agli spogliatoi loro riservati, poteva indurre in errore il calciatore che ne veniva a conoscenza nell’immediatezza e che successivamente all’esito negativo della gara ne faceva oggetto delle proprie allusive affermazioni. Pertanto, sanzioni eque - tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità di un tesserato di altra società, anche in relazione all’ampia eco negli organi di informazione nazionali, sportivi e non, ed internazionali (essendo le dichiarazioni avvenute nel corso di una conferenza stampa internazionale), considerata altresì l’assenza di precedenti specifici per l’incolpato - risultano quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Luis Figo Madeira la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, unitamente alla sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Internazionale.
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