LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 308 DEL 6 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Paolo DI CANIO – calciatore Soc. Lazio: violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 C.G.S.; Soc. LAZIO: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 25/2/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 308 DEL 6 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Paolo DI CANIO – calciatore Soc. Lazio: violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 C.G.S.; Soc. LAZIO: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 25/2/06). Il procedimento Con provvedimento del 2/3/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Paolo Di Canio, tesserato per la Soc. Lazio, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, e dell’art. 4, comma 1 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Lazio per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno presentato memorie difensive. In quella del Di Canio si rileva, in primo luogo, che le dichiarazioni sarebbero state rilasciate soltanto al quotidiano “Corriere dello Sport-Stadio” e non anche agli altri quotidiani, i quali si sarebbero limitati a riassumerle, e, in secondo luogo, che, comunque, valutate nel loro complesso, esse sarebbero espressione del lecito diritto di critica e, dunque, non supererebbero i limiti di pertinenza e di continenza. In quella della Soc. Lazio si eccepisce, innanzitutto, che una lettura attenta e serena delle dichiarazioni del Di Canio dovrebbe portare ad una interpretazione ben diversa da quella della Procura Federale, in quanto il Di Canio, più volte, ha chiarito che aveva intenzione non di fare polemica, ma di esprimere una propria valutazione critica, volendo contribuire ad uno svolgimento della gara sereno e disteso; poi, che il Presidente della Società, proprio per rafforzare le dichiarazioni del proprio tesserato, ha ribadito pubblicamente la fiducia nell’operato dell’arbitro, esprimendo espressamente la necessità di contribuire a un clima festoso. Di conseguenza, ambedue gli incolpati chiedono il proscioglimento da ogni addebito. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto dichiararsi la responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per il Di Canio e di € 5.000,00 per la Soc. Lazio. Sono comparsi altresì il difensore del Di Canio e il rappresentante della Soc. Lazio i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, hanno insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Di Canio riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “Il Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport”, “Tuttosport”, “Il Giornale” e “Il Messaggero” del 26/2/2006 sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “ci vuole una intelligenza sopraffina per mandare lo stesso arbitro che in più di una occasione ha danneggiato la Lazio” e “non ci piacciono i cappottini preparati”) travalicano il lecito diritto di critica perché tendono ad insinuare dubbi sulla correttezza e sulla imparzialità delle designazioni dei direttori di gara e sull’operato di questi ultimi, nonché, in definitiva, sulla regolarità delle gare. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Di Canio, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. La circostanza – di certo positiva e meritoria – che, immediatamente dopo l’intervista, il Presidente della Società abbia affermato pubblicamente la fiducia nell’operato dell’arbitro in modo da contribuire ad assicurare un clima disteso e festoso per la gara non può incidere neppure sulla quantificazione della sanzione, stante il limite normativo sancito dall’art. 4, comma 5, del C.G.S. che non lascia discrezionalità alcuna agli Organi della Giustizia Sportiva. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e del contesto complessivo delle affermazioni fatte nel corso della intervista, nonché della mancanza di precedenti specifici per il Di Canio, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 a Paolo Di Canio e di € 5.000,00 alla Soc. Lazio.
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