LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 308 DEL 6 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Ettore SETTEN – presidente Soc. Treviso: violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1, 2 e 3 C.G.S.; Soc. TREVISO: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Treviso-Parma del 19/2/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 308 DEL 6 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Ettore SETTEN – presidente Soc. Treviso: violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1, 2 e 3 C.G.S.; Soc. TREVISO: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Treviso-Parma del 19/2/06). Il procedimento Con provvedimento del 23/2/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Ettore Setten, Presidente della Soc. Treviso, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, 2 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Treviso per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni del sig. Setten sarebbero state espressione del diritto di critica, in quanto dirette soltanto ad evidenziare, seppur con toni aspri peraltro dovuti alla immediatezza della reazione, l’inidoneità di alcune persone a rivestire il ruolo di arbitro. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 per il sig. Setten e di € 15.000,00 per la Soc. Treviso. Sono comparsi altresì il sig. Setten e il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del sig. Setten riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “TuttoSport” e “La Gazzetta dello Sport” del 20/2/2006 sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “gli arbitri determinano i risultati delle partite”, “l’unica cosa da dire agli arbitri e ai guardalinee è che non sono degni di vestire quella casacca, che si devono vergognare” e “ho visto truffe arbitrali a scapito di squadre che sono state poi compensate in gare successive”) travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità dei direttori di gara. In particolare, l’utilizzo dell’espressione “truffa” - sostanzialmente non negato dallo stesso deferito nel corso dell’odierna udienza – se pur in senso atecnico, evoca indubbiamente comportamenti illeciti, come tali gravemente offensivi della categoria arbitrale, la cui credibilità è essenza stessa dell’ordinamento sportivo. Rilevato infine che nessuna richiesta di rettifica è intervenuta, nei termini previsti dall’art. 8 della legge n. 47/48 sulla stampa, irrilevanti ne appaiono le ragioni dedotte dalla difesa. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del sig. Setten, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 al sig. Ettore Setten e di € 10.000,00 alla Soc. Treviso.
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