LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 319 DEL 13 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ASCOLI avverso l’ammenda di € 40.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ascoli-Chievo Verona del 26/3/06 – C.U. n. 298 del 28/3/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 319 DEL 13 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ASCOLI avverso l’ammenda di € 40.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ascoli-Chievo Verona del 26/3/06 – C.U. n. 298 del 28/3/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Ascoli, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Ascoli-Chievo Verona del 26/3/2006, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della diffida e la riduzione dell’ammenda. A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva, in primo luogo, che non si sarebbe trattato di veri e propri “cori”, quanto di insulti e grida isolati, la cui attribuibilità ai sostenitori dell’Ascoli non sarebbe peraltro dimostrata. In secondo luogo, i presunti cori del 13° del secondo tempo refertati dal direttore di gara – peraltro di modesta portata, non essendo stati percepiti dagli altri ufficiali di gara o dagli stessi incaricati dell’Ufficio Indagine, comunque coperti dai fischi degli altri spettatori dello stadio - non sarebbero stati rivolti ad un calciatore specifico del Chievo, bensì a tutta la squadra. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed udito il rappresentante della società, ritiene che il reclamo possa trovare parziale accoglimento. Dagli atti ufficiali (in particolare, il rapporto dell’assistente e dello stesso direttore di gara) risulta che alcuni sostenitori della Soc. Ascoli intonavano, nell’arco del primo tempo ed in alcune occasioni nel secondo tempo, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di alcuni calciatori avversari. Si è trattato di una condotta particolarmente grave, per la sua pervicace sistematicità ed intensità (i cori sono stati intonati durante tutto l’incontro e ogni volta in cui il calciatore avversario di colore, veniva in possesso del pallone) e per il suo contenuto di discriminazione razziale. A ciò si aggiunga che la Società reclamante è già stata sanzionata nel corso della presente stagione sportiva, per analoghi episodi posti in essere dai propri tifosi (a causa della quale la Soc. Ascoli era già stata diffidata). Irrilevante è l’assunto secondo il quale i cori sarebbero stati diretti non ad un solo calciatore avversario di colore ma anche ad altri calciatori, non di colore. Gli atti ufficiali (fonte privilegiata di prova) indicano, infatti, in modo inequivocabile la natura razzista dei cori rivolti al calciatore Luciano. Ai fini della quantificazione della sanzione, tenuto conto delle documentate iniziative (senza dubbio meritorie e apprezzabili) assunte dalla Società stessa per la prevenzione delle condotte razziste da parte di propri sostenitori e degli indirizzi assunti in passato dagli organi di giustizia sportiva in casi analoghi, questa Commissione ritiene di ridurre la parte della sanzione relativa all’ammenda, confermando tuttavia – vista la recidiva specifica e reiterata e la diffida già comminata – la sanzione della diffida. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la sanzione dell’ammenda a € 25.000,00 e confermando la diffida; dispone la restituzione della tassa.
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