LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 319 DEL 13 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. CATANIA avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore Pasquale MARINO (gara Torino-Catania del 31/3/06 – C.U. 305 del 4/4/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 319 DEL 13 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. CATANIA avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore Pasquale MARINO (gara Torino-Catania del 31/3/06 – C.U. 305 del 4/4/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Pasquale Marino, allenatore della Soc. Catania, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 1.500,00, perché “al termine dell’incontro, urlava numerose espressioni gravemente ingiuriose nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto ufficiale; sanzione aggravata con l’ammenda per la recidiva”, ha proposto reclamo la Soc. Catania, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato o, in via subordinata, la riduzione della sanzione ad una giornata effettiva di gara e all’estinzione dell’ammenda. Pur non contestando il fatto addebitato e sostanzialmente ammettendo che la condotta del Marino è censurabile, la Società reclamante sostiene che le frasi dallo stesso pronunciate erano in realtà indirizzate all’allenatore della squadra avversaria e non agli ufficiali di gara, in reazione ad una condotta provocatoria tenuta da tutta la panchina del Torino nei suoi confronti. A detta della reclamante, il referto del Quarto ufficiale sarebbe viziato da un errore di interpretazione, causato dal frastuono e dal conseguente travisamento di un verbo pronunciato dal Marino (“esultare” e non “arbitrare”). Per questi motivi, la sanzione irrogata sarebbe eccessiva. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato. Dalla relazione del quarto ufficiale – fonte privilegiata di prova – risulta in modo inequivoco che, al termine della gara, il Marino ha tenuto una condotta censurabile sotto il profilo disciplinare nei confronti degli ufficiali di gara, in quanto gli rivolgeva, urlando, numerose frasi gravemente irriguardose. Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta equa, tenuto conto dell’orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva in casi analoghi. Il dispositivo La Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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