LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 319 DEL 13 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Niccolò Romano, calciatore della Soc. LEGNANO avverso la squalifica per cinque giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Legnano- Verona del 25/3/06 – C.U. n. 300 del 28/3/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 319 DEL 13 aprile 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. Niccolò Romano, calciatore della Soc. LEGNANO avverso la squalifica
per cinque giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Legnano-
Verona del 25/3/06 – C.U. n. 300 del 28/3/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aggiunto ha inflitto al calciatore
Niccolò Romano, tesserato per la Soc. Legnano, la sanzione della squalifica per cinque
giornate effettive di gara per il comportamento antiregolamentare tenuto al termine della gara
del Campionato Primavera Tim Legnano-Verona del 25 marzo 2006, ha proposto reclamo lo
stesso calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, il reclamante - porgendo le proprie scuse ai calciatori avversari, al
direttore di gara e al suo collaboratore e pur ammettendo la propria responsabilità per quanto
accaduto - assume la manifesta eccessività e sproporzione della sanzione irrogata, dal
momento che:
- dal rapporto dell’assistente dell’arbitro, emergerebbe che il Romano sia intervenuto per
sedare un diverbio fra un proprio compagno di squadra ed un avversario;
- a seguito di tale intervento pacificatore ed essendo per questo motivo comunque aggredito
dagli avversari, avrebbe reagito, per difesa, a tale aggressione;
- tale reazione sarebbe sfociata in una breve colluttazione con un giocatore avversario,
prontamente sedata dai rispettivi compagni di squadra.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali - da considerarsi fonte di prova privilegiata - risulta che a fine gara
nasceva un battibecco tra alcuni calciatori, nel quale interveniva “arbitrariamente” il Romano
avvicinandosi e colpendo un avversario con un calcio ad un ginocchio. Tale condotta
violenta generava una rissa, durante la quale il Romano colpiva nuovamente l’avversario con
un pugno al petto. Solo grazie all’intervento dei compagni di squadra la rissa veniva sedata.
Alla luce di tale ricostruzione sono indubbie le modalità oggettivamente violente ed
aggressive della condotta del Romano rispetto all’integrità fisica di un calciatore avversario,
nonché la propria responsabilità nello scatenarsi della successiva rissa, alla quale il Romano
partecipava attivamente con una condotta ancora violenta.
Infondata è quindi la ricostruzione dei fatti prospettata dal reclamante, in quanto smentita dal
contenuto dei referti arbitrali: il Romano è intervenuto con un comportamento violento in
una disputa solo verbale fra calciatori delle due squadre, e non quindi per sedare una rissa in
corso.
Rissa che in realtà, proprio la condotta irresponsabile del Romano ha successivamente
generato ed “alimentato” con gesti (calci e pugni) altamente aggressivi e violenti.
Le argomentazioni difensive prospettate dalla reclamante, peraltro non suffragate da alcun
supporto probatorio, non sono quindi meritevoli di accoglimento.
D’altro canto, lo stato d’animo del dopo-partita non può giustificare in alcun modo reazioni
di tipo violento, ingiurioso ed offensivo.
Sanzione equa, tenuto conto anche del referto redatto dall’assistente dell’arbitro, appare
quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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