LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 319 DEL 13 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Flaviano TONELLOTTO – tesserato Soc. Triestina: violazione art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento all’art. 22 bis, commi 1 e 6, NOIF; Soc. TRIESTINA: violazione art. 2, comma 4, C.G.S. per responsabilità diretta.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 319 DEL 13 aprile 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Flaviano TONELLOTTO – tesserato Soc. Triestina: violazione art. 1, comma 1, C.G.S.
con riferimento all’art. 22 bis, commi 1 e 6, NOIF;
Soc. TRIESTINA: violazione art. 2, comma 4, C.G.S. per responsabilità diretta.
Il procedimento
Con atto del 27.2.2006 il Procuratore Federale ha deferito il sig. Flaviano Tonellotto, già
Presidente della Società Triestina Calcio, per violazione dei principi di lealtà, probità e
rettitudine sportiva di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all’art. 22 bis NOIF,
essendosi egli tesserato in tale veste per la stagione sportiva 2005/2006 ed avendo così
assunto la legale rappresentanza di detta società sportiva pur essendo stato condannato – con
sentenza della Corte di Appello di Milano dd. 21.5.2004, divenuta irrevocabile il 26 maggio
2005 – alla pena di anni due e mesi due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta di
cui agli artt. 216, 219 comma 2 e 223, comma 2 n. 2 legge fallimentare, con conseguente
applicazione delle pene accessorie della inabilitazione all’esercizio di una impresa
commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un
periodo di corrispondente durata, e senza neppure avere dato immediata comunicazione della
sentenza di condanna (quantomeno di quella non definitiva) alla Lega di appartenenza. Ha
inoltre deferito al medesimo titolo - per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4,
C.G.S. - la Società Triestina Calcio.
Nei termini di rito la Soc. Triestina, in persona degli amministratori giudiziari nominati
medio tempore a seguito dell’esperimento di procedura di cui all’art. 2409 cod.civ.
(conseguente a denunzia di irregolarità presentata dal Collegio Sindacale della stessa
società), ha fatto pervenire ampia ed articolata memoria difensiva, con la quale –
nell’evidenziare la tempestiva e concreta reazione “endosocietaria” posta in essere a fronte di
gravi irregolarità gestionali ascritte al Tonellotto – si sottolinea la incolpevole situazione in
cui essa è venuta a trovarsi rispetto alla condotta ascritta a carico del proprio ex Presidente,
in quanto al momento della nomina di costui (9.7.2005) non era possibile avere notizia della
sua incapacità alla assunzione della carica, trattandosi di incapacità che la Procura della
Repubblica di Milano – agendo in sede esecutiva delle pene accessorie – ha comunicato al
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano soltanto il 26.10.2005. Si
documentano inoltre dettagliatamente tutte le concrete iniziative poste in essere dagli stessi
amministratori giudiziari per la salvaguardia del patrimonio sociale e per la tutela dei terzi,
con specifico riferimento agli Organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega
Nazionale Professionisti, nonché ai soggetti affiliati e tesserati in tale ambito.
All’odierna seduta della Commissione – alla quale sono intervenuti il Tonellotto ed il suo
difensore, nonché gli amministratori giudiziari della Soc. Triestina - il Procuratore Federale
ha chiesto il riconoscimento della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti, con
conseguente applicazione della sanzione dell’inibizione per due anni a carico del Tonellotto e
di quella della ammenda di € 10.000,00 a carico della Soc. Triestina. La difesa del
Tonellotto, nel rilevare come in realtà le pene accessorie a lui applicate debbano ritenersi
impeditive alla assunzione di cariche societarie e dirigenziali – agli effetti dell’art. 22 bis
NOIF – soltanto nel momento in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile
e ad essa venga data concreta attuazione esecutiva (nel caso in esame, dunque, non essendosi
consumato l’illecito per cui è intervenuto il deferimento, posto che l’ordine di esecuzione
emesso dalla Procura della Repubblica di Milano è cronologicamente successivo alla
assunzione da parte del Tonellotto di quella veste presidenziale), ha peraltro negato che la
condotta ascritta al deferito si connoti in termini di particolare gravità, atteso che egli non era
informato dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata a
suo carico.
Gli amministratori giudiziari della Soc. Triestina, a loro volta, nel ribadire quanto già dedotto
nella memoria difensiva, hanno inoltre documentato la ricostituzione e l’aumento del capitale
sociale recentemente intervenuti, all’esito dei quali si è consolidato un nuovo assetto
proprietario di detta Società sportiva.
I motivi della decisione:
Osserva la Commissione che i fatti sono pacifici nella loro materialità, in quanto documentati
ed ammessi, dovendone conseguentemente derivare la responsabilità disciplinare di entrambi
i soggetti deferiti.
Ed invero, l’art. 22 bis, comma 1, delle NOIF prevede che non possono assumere la carica di
dirigente di società – e che, se già in carica, decadono – “..coloro che si trovano nelle
condizioni di cui all’art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che
comporta l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi)”,
nonché “..coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato” in
relazione ad una serie di delitti specificamente indicati, tra cui quelli previsti dalla legge
fallimentare 16.3.1942 n. 267. Il comma 3 dello stesso articolo, poi, prevede la sospensione
dalla carica dirigenziale per coloro i quali “..vengano condannati, ancorché con sentenza
non definitiva, per uno dei delitti previsti dalle leggi” così indicate, sospensione che
“..permane sino a successiva sentenza assolutoria”. Il comma 6, ulteriormente, impone che
“..all’atto della richiesta di tesseramento, e quale imprescindibile condizione dello stesso, i
dirigenti di società ..debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle
incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo”, e che gli stessi, “..ove sia
intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva.., sono
tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega od al Comitato competente”.
Su tali premesse è dunque evidente che il Tonellotto ha violato sotto plurimi profili il dettato
regolamentare, vuoi perché ha assunto la carica di Presidente della Triestina nonostante
l’intervenuto fallimento della Progea s.r.l. (società di cui era amministratore unico e nella cui
veste aveva commesso il reato di bancarotta fraudolenta in relazione al quale è stato
condannato), vuoi perché – ove mai avesse potuto assumere quella carica, conferitagli con
delibera del 9 luglio 2005 – avrebbe comunque dovuto autosospendersi o comunque esserne
sospeso, vuoi perché della definitività della condanna irrogatagli dal Tribunale e dalla Corte
di Appello di Milano egli aveva avuto idonea occasione di conoscenza a seguito della
comunicazione – ritualmente notificata al suo difensore in data 18.2.2005 (come risulta dalla
documentazione da questi prodotta in udienza) – relativa all’udienza in camera di consiglio
fissata dinnanzi alla settima sezione penale della Corte di Cassazione ai fini della declaratoria
di inammissibilità del suo ricorso, vuoi infine perché egli avrebbe comunque dovuto dare
notizia alla Lega Nazionale Professionisti delle due sentenze di condanna (Tribunale e Corte
di Appello Milano) già da tempo pronunziate a suo carico.
Sanzione equa rispetto a tale condotta risulta dunque quella - richiesta dal Procuratore
Federale ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett. E), C.G.S. – della inibizione a svolgere ogni
attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società in
ambito federale per la durata di anni due. A ciò si accompagna – ai sensi dell’art. 22 bis,
comma 7, C.G.S. – la revoca del già effettuato tesseramento.
Diretto riflesso della violazione disciplinare commessa dal Tonellotto si riverbera
necessariamente anche sulla Soc. Triestina, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. La
Commissione ritiene peraltro di dover positivamente apprezzare – agli effetti della
determinazione della natura e dell’entità della sanzione da irrogarsi – il trasparente e
responsabile comportamento che gli organi amministrativi della Società, nominati dalla
locale Autorità Giudiziaria a seguito dell’emergere di gravi irregolarità gestorie rilevate dallo
stesso Collegio Sindacale, hanno immediatamente posto in essere anche al fine di elidere
tutte le potenziali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare dalla condotta del
Tonellotto. In particolare, con missiva inviata alla F.I.G.C. ed alla Lega Nazionale
Professionisti in data 6 aprile u.s. gli amministratori giudiziari hanno comunicato “..di
ratificare, a ciò autorizzati dal Tribunale di Trieste con decreto di data 5.4.2006, gli atti
posti in essere dall’incapace e cessato amministratore Flaviano Tonellotto nell’ambito
sportivo” nei confronti “..della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale
Professionisti, dei tesserati e degli affiliati alla Federazione stessa”. Sanzione equa a carico
della Società risulta dunque quella dell’ammenda di € 5.000,00.
Il dispositivo
Per questi motivi la Commissione delibera di infliggere a Flaviano Tonellotto la sanzione
della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a
rappresentare le società in ambito federale per la durata di anni due, disponendo la revoca del
già effettuato tesseramento; alla Soc. Triestina la sanzione della ammenda di € 5.000,00.
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