LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 324 DEL 20 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Mauro German CAMORANESI (gara Cagliari- Juventus del 15/4/06 – C.U. 322 del 18/4/06). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 324 DEL 20 aprile 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per due giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Mauro German CAMORANESI (gara Cagliari-
Juventus del 15/4/06 – C.U. 322 del 18/4/06). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
La Soc. Juventus ha proposto rituale reclamo d’urgenza avverso il provvedimento con il
quale il Giudice Sportivo ha inflitto – in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. –
la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Mauro German
Camoranesi, tesserato per detta società, per il comportamento tenuto durante la gara
Cagliari-Juventus del 15/04/06, avendo egli colpito tra lo sterno ed il volto – con il braccio
destro piegato al gomito – il calciatore avversario Alessandro Agostini, che si trovava al suo
fianco dietro di lui, mentre gli stessi si trovavano al limite dell’area di rigore, non lontano
dalla linea laterale destra del campo, appena dopo che Camoranesi si era già liberato dal
controllo del pallone, passandolo all’indietro ad un proprio compagno.
La difesa della reclamante sostiene l’inammisibilità della prova televisiva naella fattispecie,
assumendo che il vigente teso modificato dell’art.31 C.G.S. consentirebbe la rivalutazione
ex post “delle decisioni o non decisioni dei direttori di gara” solo allorché al fatto “non
visto” consegue “il non poter prendere decisioni al riguardo”. Ne conseguirebbe che “non
tutto ciò che non è visto consente di ricorrere alla prova tv ma solo ciò che rende impossibile
la decisione arbitrale”.
Sostiene, inoltre, la difesa medesima l’insussistenza dell’ulteriore requisito richiesto dalla
norma, ovvero “l’atto violento”, in quanto l’incolpato si sarebbe voltato per sincerarsi
dell’esatta posizione dell’avversario solo al fine di “svincolarsi dalla pressione” dello stesso e
proseguire l’azione di giuoco. Se vi fosse stata l’intenzione di “colpire per offendere”, il
Camoranesi non si sarebbe voltato ed avrebbe colpito “al buio” attingendo l’avversario in
altra parte del corpo. Nessuna intenzionalità violenta potrebbe dunque attribuirsi a tale gesto,
che non ha prodotto conseguenze dannose, trattandosi inoltre di mera reazione ad una
condotta scorretta dell’avversario.
All’odierna udienza è comparso il difensore della reclamante che ha ulteriormente illustrato i
motivi del gravame, insistendo nella richiesta istruttoria di supplemento di indagine
(audizione dei due collaboratori dell’arbitro ed eventualmente del quarto uomo),
concludendo per l’inammissibilità ed inutilizzabilità della prova televisiva nonchè, in
subordine, per la riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e la documentazione televisiva,
ritiene che il gravame sia infondato.
Preliminarmente, la Commissione ritiene di rigettare l’istanza istruttoria di supplemento
d’indagine in quanto irrilevante ai fini del decidere. Il direttore di gara, interpellato dal
Giudice Sportivo, ha infatti espressamente confermato di non aver visto l’episodio. E ciò è
sufficiente a ritenere integrato il presupposto di cui all’art. 31, comma a3) del C.G.S. anche
ai fini dell’ammissibilità della prova televisiva sotto tale profilo.
Quanto al “dubbio” sollevato dalla difesa (e cioè che l’arbitro “pur guardando l’azione nel
suo complesso, non abbia visto l’episodio perché la conseguente incertezza decisionale del
medesimo è cosa diversa dalla impossibilità ad assumere decisioni in merito”) pare
sufficiente richiamare il dettato normativo predetto. Infatti, come affermato dallo stesso
difensore nella memoria, detta norma testualmente “è nel senso che al fatto “non visto”
dell’arbitro consegue “il non poter prendere decisioni al riguardo” (art.31, lett. a), risultando
quindi pacifica nella fattispecie odierna la sussistenza del requisito richiesto. Come
correttamente rilevato dal Giudice Sportivo, la condotta di Camoranesi non è stata vista
dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto adottare decisioni in merito. Nessun pregio
può dunque attribuirsi all’assunto difensivo volto a sostenere una presunta “incertezza
decisionale” dell’arbitro che, nel caso di specie, va comunque esclusa. L’inciso “che di
conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo”, presente nel vigente testo della
norma in questione ed introdotto a seguito della recente riforma dell’istituto della prova tv,
lungi dal prevedere un ulteriore elemento di connotazione della fattispecie, ne rafforza caso
mai l’originaria ratio, meglio definendone l’ambito di applicazione.
Va infine disattesa la doglianza difensiva circa l’insussistenza della natura violenta della
condotta sanzionata. Dall’esame delle immagini televisive, emerge rafforzato il
convincimento – già puntualmente espresso dal Giudice Sportivo, la cui motivazione può
essere qui integralmente richiamata – che la condotta del Camoranesi presenta i connotati
della intenzionalità e della intrinseca potenzialità lesiva dell’integrità fisica dell’avversario.
Evidente risulta, infatti, la “gratuità” della gomitata di Camoranesi in danno dell’Agostini,
condotta estranea alla dinamica dell’azione di giuoco, a nulla rilevando a tal fine l’asserita
diversa volontà di “svincolarsi dalla pressione dell’avversario”.
Quanto poi al trattamento sanzionatorio, risulta equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo
che, nel determinarla, ha correttamente valutato come attenuante la circostanza che il
comportamento del Camoranesi costituì reazione ad una condotta di giuoco scorretta da parte
dell’avversario, riducendo così la pena base di tre giornate di squalifica prevista dall’art. 14,
comma 2 bis) lettera b), C.G.S. alle due giornate comminate.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la
squalifica per due giornate effettive di gara del calciatore German Mauro Camoranesi;
dispone l'incameramento della tassa.
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