LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 324 DEL 20 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso l’ammenda di € 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Juventus del 18/3/06 – C.U. 288 del 21/3/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 324 DEL 20 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso l’ammenda di € 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Juventus del 18/3/06 – C.U. 288 del 21/3/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Juventus l’ammenda di € 7.000,00, “per avere suoi sostenitori esposto per alcuni secondi, in occasione delle reti realizzate, bandiere contenenti simboli evocativi di discriminazione razziale; per aver, in più occasioni durante la gara, fatto esplodere petardi sugli spalti e nel recinto di giuoco; per aver, in più occasioni durante la gara, acceso bengala sugli spalti; a titolo di responsabilità oggettiva per la ritardata presentazione della squadra in campo con conseguente ritardo di tre minuti nell’inizio della gara”, limitatamente alla contestazione relativa alla “ritardata presentazione della squadra in campo” ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca dell’ammenda comminata nella parte relativa alla contestazione oggetto di reclamo. In via istruttoria, chiedeva disporsi l’audizione dell’arbitro, al fine di chiarire le ragioni del ritardo nell’ingresso della squadra in campo. A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva che la causa della ritardata presentazione della squadra in campo “non è assolutamente addebitabile ad alcuno dei tesserati della Soc. Juventus, in quanto i calciatori erano pronti all’ingresso in campo nei termini previsti dal regolamento”; essa sarebbe stata determinata, invece, da mere esigenze televisive, che non possono essere addebitate alla reclamante, trattandosi peraltro di squadra ospite. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame, rinunciando espressamente all’istanza istruttoria e chiedendo l’annullamento dell’ammenda. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed udito il difensore, ritiene che il gravame sia infondato. Dagli atti ufficiali (in particolare, dal rapporto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata) risulta che la gara è effettivamente iniziata alle ore 20.33 (anziché alle previste ore 20.30) per “ritardata presentazione delle squadre nel tunnel”, e ciò senza riferimento alcuno ad eventi o fatti diversi ed estranei alle stesse che abbiano in qualche modo causato, e possano quindi giustificare, quale esimente, tale oggettivo ritardo. Appare pertanto equa la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, tenuto anche conto (complessivamente) degli altri (non reclamati) episodi verificatisi in occasione della gara medesima, tutti ascrivibili alla Soc. Juventus a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di disporre l’incameramento della tassa.
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