LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 27 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LECCE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cristian Daniel LEDESMA (gara Lecce-Treviso del 22/4/06 – C.U. 325 del 24/4/06). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 27 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LECCE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cristian Daniel LEDESMA (gara Lecce-Treviso del 22/4/06 – C.U. 325 del 24/4/06). Procedura d’urgenza. Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Cristian Daniel Ledesma, tesserato per la Soc. Lecce, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in quanto, nel corso della gara Lecce-Treviso del 22 aprile 2006, “al 34° del primo tempo, dopo aver subito un fallo, colpiva l’avversario, che si trovava a terra, con un calcio sulla schiena; entità della sanzione così determinata, pur valutata l’attenuante della reazione ad una scorrettezza subita, in considerazione dell’oggettiva gravità del gesto compiuto”, la Società di appartenenza proponeva rituale reclamo, richiedendo, in via principale. La riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica e, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata di squalifica in una sanzione pecuniaria. A sostegno del gravame, la reclamante sosteneva che la condotta del calciatore, concretatasi in un impatto di lieve entità tra la parte superiore della scarpa ed il “fondo-schiena” dell’avversario, escludeva qualsiasi intenzionalità violenta, richiedendo, in via istruttoria, a conferma dell’assunto, l’acquisizione di un supplemento del rapporto arbitrale. All’odierna riunione, la Commissione in accoglimento dell’istanza istruttoria, interpellava telefonicamente l’arbitro, il quale confermava quanto refertato, precisando che la condotta del Ledesma si era concretata in un “impatto di lieve entità” sul “fondo-schiena” dell’avversario, da considerarsi essenzialmente come un “gesto di stizza”, non connotato da intenti lesivi o violenti. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il reclamo debba essere accolto. In linea di fatto, dal referto arbitrale e dalle precisazioni rese telefonicamente dal direttore di gara, deve ritenersi che il Ledesma, nelle circostanze in causa, dopo aver subito un fallo reagiva, colpendo con un piede il fondo-schiena dell’avversario finito al suolo per effetto dell’irregolare contatto. L’impatto tra il piede ed il fondo-schiena fu di lieve entità, senza alcuna conseguenza contusiva per l’avversario, che riprendeva immediatamente e regolarmente il giuoco. In linea di diritto, la Commissione ritiene che tale condotta, pur censurabile alla luce dei principi di lealtà e correttezza, sia da considerare come una stizzosa reazione, non connotata da quella intenzionalità violenta che caratterizza la condotta gravemente antisportiva. Pertanto la Commissione, in accoglimento del reclamo, delibera di infliggere al Ledesma la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera, in accoglimento del reclamo, di infliggere al calciatore Cristian Daniel Ledesma la squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 5.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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