LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 27 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LECCE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cristian Daniel LEDESMA (gara Lecce-Treviso del 22/4/06 – C.U. 325 del 24/4/06). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 27 aprile 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. LECCE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta
dal Giudice Sportivo al calciatore Cristian Daniel LEDESMA (gara Lecce-Treviso del
22/4/06 – C.U. 325 del 24/4/06). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Cristian
Daniel Ledesma, tesserato per la Soc. Lecce, la sanzione della squalifica per due giornate
effettive di gara in quanto, nel corso della gara Lecce-Treviso del 22 aprile 2006, “al 34° del
primo tempo, dopo aver subito un fallo, colpiva l’avversario, che si trovava a terra, con un
calcio sulla schiena; entità della sanzione così determinata, pur valutata l’attenuante della
reazione ad una scorrettezza subita, in considerazione dell’oggettiva gravità del gesto
compiuto”, la Società di appartenenza proponeva rituale reclamo, richiedendo, in via
principale. La riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica e, in via subordinata, la
commutazione della seconda giornata di squalifica in una sanzione pecuniaria.
A sostegno del gravame, la reclamante sosteneva che la condotta del calciatore, concretatasi
in un impatto di lieve entità tra la parte superiore della scarpa ed il “fondo-schiena”
dell’avversario, escludeva qualsiasi intenzionalità violenta, richiedendo, in via istruttoria, a
conferma dell’assunto, l’acquisizione di un supplemento del rapporto arbitrale.
All’odierna riunione, la Commissione in accoglimento dell’istanza istruttoria, interpellava
telefonicamente l’arbitro, il quale confermava quanto refertato, precisando che la condotta
del Ledesma si era concretata in un “impatto di lieve entità” sul “fondo-schiena”
dell’avversario, da considerarsi essenzialmente come un “gesto di stizza”, non connotato da
intenti lesivi o violenti.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il reclamo
debba essere accolto.
In linea di fatto, dal referto arbitrale e dalle precisazioni rese telefonicamente dal direttore di
gara, deve ritenersi che il Ledesma, nelle circostanze in causa, dopo aver subito un fallo
reagiva, colpendo con un piede il fondo-schiena dell’avversario finito al suolo per effetto
dell’irregolare contatto.
L’impatto tra il piede ed il fondo-schiena fu di lieve entità, senza alcuna conseguenza
contusiva per l’avversario, che riprendeva immediatamente e regolarmente il giuoco.
In linea di diritto, la Commissione ritiene che tale condotta, pur censurabile alla luce dei
principi di lealtà e correttezza, sia da considerare come una stizzosa reazione, non connotata
da quella intenzionalità violenta che caratterizza la condotta gravemente antisportiva.
Pertanto la Commissione, in accoglimento del reclamo, delibera di infliggere al Ledesma la
sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera, in accoglimento del reclamo, di infliggere al
calciatore Cristian Daniel Ledesma la squalifica per una giornata effettiva di gara e
l’ammenda di € 5.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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