LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 27 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MILAN avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Clarence SEEDORF (gara Messina-Milan del 22/4/06 – C.U. 325 del 24/4/06). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 27 aprile 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. MILAN avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta
dal Giudice Sportivo al calciatore Clarence SEEDORF (gara Messina-Milan del 22/4/06 –
C.U. 325 del 24/4/06). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Clarence
Seedorf, tesserato per la Soc. Milan, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di
gara in quanto, nel corso della gara Messina-Milan del 22/4/06, “al 46° del secondo tempo, a
giuoco fermo, colpiva un avversario con uno schiaffo al volto; infrazione rilevata da un
Assistente”, la Società di appartenenza proponeva rituale reclamo chiedendo di ridurre la
sanzione inflitta ad una sola giornata.
A sostegno del gravame, la Società reclamante rilevava che il comportamento addebitabile al
calciatore, concretatosi con “l’aver appoggiato una mano aperta sulla guancia
dell’avversario”, non integrava in alcun modo gli estremi di una condotta “gravemente
antisportiva” né tantomeno costituiva un atto violento. In ogni caso, le conseguenze
sanzionatorie dovevano essere commisurate al gesto provocatorio (un colpo non violento a
mano aperta sulla nuca) compiuto dall’Aronica pochi attimi prima nei confronti del Seedorf,
al termine di una gara caratterizzata da toni agonistici di non usuale intensità.
All’odierna riunione, è comparso il patrocinatore della Soc. Milan, che, ribadendo l’iniziale
richiesta, ha illustrato ulteriormente i motivi del reclamo, richiedendo, in via istruttoria, che
l’assunzione telefonica dell’assistente che aveva rapportato le circostanze in causa, onde
acquisire ulteriore elementi di valutazione.
In accoglimento di tale istanza, la Commissione interpellava telefonicamente l’assistente
Ambrosino, il quale dichiarava di non poter riferire il comportamento dell’Aronica negli
attimi antecedenti il compimento del gesto da parte del Seedorf, in quanto la sua attenzione
era in quel frangente rivolta altrove, e precisava che il Seedorf aveva attinto il volto
dell’Aronica con uno “schiaffetto di lieve entità” immediatamente successivo ad un
“buffetto” ritenuto non disciplinarmente irrilevante.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il reclamo
debba essere accolto.
In linea di fatto, dal rapporto dell’assistente, integrato dalle precisazioni telefoniche rese,
deve ritenersi che il Seedorf, nella circostanza in causa, attinse il volto dell’avversario, in
rapida successione, con un “buffetto” e, quindi, con uno “schiaffetto di lieve entità” mentre il
giuoco era stato fermato per un fallo subito da un compagno di squadra.
In linea di diritto, la Commissione ritiene che tale condotta non integri, per la limitata
intensità del contatto con il volto dell’avversario, né un “atto violento” - per l’assoluta
inidoneità a ledere - né una condotta “gravemente antisportiva”, ma soltanto un gesto
censurabile alla luce dei principi di lealtà e correttezza che devono essere rispettati anche, e
soprattutto, in un clima agonistico particolarmente acceso.
Pertanto, la Commissione, pur non potendo valutare la sussistenza, o meno, di una asserita
provocazione, non documentata dagli atti ufficiali, ritiene equo infliggere al Seedorf la
sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera, in accoglimento del reclamo, di infliggere al
calciatore Clarence Seedorf la squalifica per una giornata effettiva di gara; dispone la
restituzione della tassa.
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