LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 27 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. INTERNAZIONALE: violazione artt. 10, comma 2, C.G.S. e 62 comma 2 NOIF.(gara Messina-Internazionale del 27/11/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 27 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. INTERNAZIONALE: violazione artt. 10, comma 2, C.G.S. e 62 comma 2 NOIF.(gara Messina-Internazionale del 27/11/05). Il procedimento Con provvedimento del 6 aprile 2006 il Procuratore Federale ha deferito la Soc. Internazionale per rispondere della violazione di cui al combinato disposto degli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 62, comma 2, NOIF in relazione alla condotta tenuta da propri sostenitori nel corso della gara Messina-Internazionale del giorno 27 novembre 2005, avendo essi indirizzato al calciatore della squadra avversaria – Marc Andre Zoro – ripetute offese di intrinseco ed inequivoco carattere razziale, tanto di indurlo ad abbandonare il campo di giuoco (gesto dal quale era stato dissuaso per l’intervento dell’arbitro e di altri calciatori di entrambe le squadre). Con memoria tempestivamente prodotta, la Soc. Internazionale eccepisce innanzitutto la irritualità del deferimento federale, osservando che - ai sensi dell’art. 31, lett. b1), C.G.S. - “i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi, nonché delle relazioni del rappresentante dell’Ufficio Indagini e dei Commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni, che devono essere trasmessi al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo alla gara”, termine perentorio a norma dell’art. 34, n. 6 C.G.S. Nella fattispecie il deferimento si fonda esclusivamente sulle emergenze delle verifiche (peraltro contraddittorie) svolte dall’Ufficio Indagini a notevole distanza di tempo dalla gara, posto che il comportamento razzista nei confronti dello Zoro non é stato percepito dall’arbitro, dal quarto ufficiale, dagli assistenti e neppure dai collaboratori dell’Ufficio Indagini presenti all’interno dello stadio: pertanto i successivi accertamenti espletati da tale Organo non possono essere utilizzati quali validi mezzi di prova a fondamento della richiesta di deferimento in questione. Nel merito, nega che l’episodio di cui al deferimento possa comunque avere rilevanza disciplinare, sia in considerazione della sua obiettiva incertezza e genericità (che ne inficiano l’intrinseca consistenza probatoria), sia dell’ineccepibile condotta tenuta sul campo dai calciatori della Soc. Internazionale (e poi dai suoi dirigenti) e del corale applauso di solidarietà con la quale la curva dei tifosi interisti ha posto fine al non meglio delineato (e comunque diffusamente non percepito) episodio: circostanze queste che – nella pur denegata ipotesi di integrale adesione all’ ipotesi accusatoria posta a fondamento del deferimento – farebbero a loro volta venire meno ogni responsabilità ai sensi dell’art. 10, capoverso, C.G.S. All’odierna seduta il Procuratore Federale, ritenuta sussistente la prova dei fatti ascritti alla società deferita, ha chiesto che ad essa venga inflitta la sanzione dell’ammenda di €. 12.000,00, mentre il difensore della Soc. Internazionale ha ribadito le già formulate argomentazioni e deduzioni, sia in punto di diritto che di fatto. I motivi della decisione La Commissione – a fronte della eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa della Società deferita - ritiene di svolgere un preliminare rilievo di carattere giuridico. Si osserva infatti che il Giudice Sportivo, in base agli atti ufficiali della gara Messina-Internazionale del giorno 27.11.2005, ritualmente e tempestivamente trasmessigli, nel prendere atto della circostanza (segnalata nel rapporto arbitrale) che al 20° del secondo tempo il calciatore Marc Zoro si era avvicinato all’Arbitro manifestandogli l’intenzione di abbandonare il campo a causa di ripetuti cori ed insulti di contenuto razzista a lui rivolti nei minuti precedenti da tifosi della squadra avversaria, ha disposto l’invio degli atti all’Ufficio Indagini per la necessaria e conseguente attività accertativa, in quanto tale comportamento razzista non era stato direttamente percepito né dagli ufficiali di gara né dai collaboratori dell’Ufficio Indagini presenti in loco (essendo stato registrato piuttosto un coro, rivolto allo Zoro, di tenore bensì irriguardoso ma senza contenuti di discriminazione razziale). All’esito degli accertamenti così esperiti, peraltro, il Giudice Sportivo ha ravvisato l’insussistenza della propria competenza, rilevando come il combinato disposto degli artt. 24, comma 2, e 31, lett. B), C.G.S. indichi “..nei rapporti degli Ufficiali di gara e del rappresentante dell’Ufficio Indagini (nonché negli eventuali supplementi) le sole fonti di prova delle quali il Giudice Sportivo possa avvalersi al fine delle sue decisioni”, e come dunque “.. nel caso di specie le fonti probatorie richiamate nella relazione dell’Ufficio Indagini non rientrano nella tipologia delle risultanze ufficiali di gara”. La Commissione ritiene peraltro di non condividere l’interpretazione delle norme processuali seguita dal Giudice Sportivo, in quanto essa implica una ingiustificata limitazione della competenza di tale Organo di Giustizia a conoscere dei fatti riguardanti il comportamento dei sostenitori delle squadre nel corso della gara, determinando poi l’inaccettabile conseguenza che ogni accertamento “postumo” – resosi necessario alla luce di quanto comunque emerso durante la gara – risulterebbe sempre improcedibile a causa dello spirare del termine decadenziale dettato dall’art. 31, lett. B1), C.G.S. Devesi ritenere invece - considerato in particolare che la “notitia criminis” riguardante i cori di contenuto razzistico era già presente nella descrizione fatta dall’arbitro circa la reazione avuta dallo Zoro sul campo di giuoco - che la successiva attività svolta dall’Ufficio Indagini (le cui risultanze del resto, proprio perché trasfuse in un rapporto, hanno pur sempre rituale idoneità probatoria) altro non sia se non il “supplemento” di indagine opportunamente disposto in ordine a quanto già tempestivamente emerso. Si impone dunque la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo affinché questi voglia decidere in merito a quanto relazionato dall’Ufficio Indagini. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di trasmettere gli atti del presente procedimento al Giudice Sportivo per quanto di sua competenza.
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