LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 27 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Giuseppe PAPADOPULO – allenatore Soc. Palermo: violazione artt. 3 comma 1, e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PALERMO: violazione artt. 2 comma 3 e 4, e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva.(dichiarazioni alla stampa del 30/3/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 27 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Giuseppe PAPADOPULO – allenatore Soc. Palermo: violazione artt. 3 comma 1, e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PALERMO: violazione artt. 2 comma 3 e 4, e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva.(dichiarazioni alla stampa del 30/3/06). Il procedimento Con provvedimento del 10/4/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Giuseppe Papadopulo, allenatore tesserato per la Soc. Palermo, per violazione dell'art. 3, comma 1 e dell’art. 4, comma 3 del C.G.S., per avere adombrato, nell’ambito di dichiarazioni rese ad organi di informazione, dubbi sulla correttezza e regolarità della gara Palermo-Treviso del 26 marzo 2006, ed in particolare sulle motivazioni che avrebbero spinto la società Treviso ad affrontare l’incontro in questione, sottintendo l’esistenza di un obiettivo preordinato a danneggiare la Soc. Palermo e così influendo sulla correttezza stessa dello svolgimento dell’intero Campionato; con il medesimo atto è stata altresì deferita la Soc. Palermo per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 e dell’art. 3 camma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Palermo ha fatto pervenire una propria memoria difensiva. In particolare, la Soc. Palermo afferma essersi trattato di un malinteso e di una cattiva espressione da parte del sig. Papadopulo, il quale, con le dichiarazioni rilasciate nel corso della conferenza stampa del 29 marzo, voleva unicamente sottolineare il grande impegno profuso dalla propria squadra per imporsi sulla squadra avversaria, senza in alcun modo mettere in dubbio la professionalità e la correttezza del Treviso. Tale fraintendimento sarebbe stato dallo stesso Papadopulo chiarito dopo la conferenza stampa, attraverso un comunicato pubblicato sul sito Internet della Soc. Palermo con il quale – pur non valendo come rettifica ex art. 8 della legge 47/1948 – il deferito ha voluto pubblicamente e nell’immediatezza dei fatti precisare il contenuto delle proprie dichiarazioni. La Soc. Palermo, dal canto suo, avrebbe chiarito il significato delle parole del Papadopulo attraverso le dichiarazioni rese dal Presidente Zamparini, il quale, a proposito della conferenza stampa del proprio allenatore, ha voluto a sua volta escludere l’ipotesi di un complotto o di una possibile irregolarità della gara in questione. In conclusione, i deferiti chiedono il proscioglimento dagli addebiti loro contestati. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per il Papadopulo e di € 5.000,00 per la Soc. Palermo. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Papadopulo, rilasciate in occasione di una conferenza stampa tenutasi il 29 marzo 2006 e riportate dal quotidiano “Corriere dello Sport-Stadio” il 30 marzo 2006, sono censurabili. Anche in questo caso, è opportuno preliminarmente ribadire come non siano ammissibili le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni volte ad adombrare dubbi generici circa la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del Campionato. Come è stato più volte osservato, l’ordinamento sportivo riconosce ovviamente il diritto dei soggetti ad esso facenti parte di manifestare liberamente il proprio pensiero, pur imponendo agli stessi di mantenere nei confronti di “altre persone o di altri organismi operanti nell’ambito federale”, contegni conformi ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell’art. 1 del C.G.S., cardine assoluto della disciplina sportiva. Alcune delle affermazioni rese dall’incolpato (in particolare: “domenica il Treviso non è venuto a giocare solo per se stesso, ma anche per qualche altra rivale del Palermo”, “…contro il Treviso sapevo che saremmo potuti andare incontro ad una domenica particolare… i motivi mi sono noti…e non riguardano la mia squadra”, “c’era una persona del Chievo…francamente la cosa mi ha stupito e mi chiedo cosa ci faceva a Palermo se il Chievo ha già affrontato due volte sia noi che il Treviso…”), tenuto conto del contenuto letterale e soprattutto valutate nel loro complesso e nel contesto di riferimento, mettono in dubbio l’effettiva regolarità e correttezza della gara Palermo-Treviso del 26/3/06 e lo svolgimento dell’intero Campionato di Serie A, e rappresentano giudizi lesivi della reputazione di altri tesserati operanti nell’ambito federale. In particolare, ponendo la domanda retorica sulle ragioni della presenza di un dirigente del Chievo allo stadio, l’odierno deferito ha insinuato un’indebita ingerenza di una squadra (diretta avversaria del Palermo nella corsa verso la qualificazione UEFA) nei confronti della soc. Treviso e la sussistenza di particolari motivazioni ad affrontare la gara “indotte” dal Chievo stesso e finalizzate a penalizzare la Soc. Palermo. Ciò che il Papadopulo sostiene di aver voluto dire è oggettivamente incompatibile con il tenore delle dichiarazioni rilasciate consapevolmente da un soggetto esperto, protagonista da molti anni del calcio professionistico nazionale, in occasione di una conferenza stampa avvenuta quattro giorni dopo la gara incriminata (e quindi non essendo frasi “estorte” o rilasciate “a caldo” nell’immediato dopo partita). Le precisazioni effettuate dal deferito attraverso il sito ufficiale della Soc. Palermo non costituiscono formale rettifica ex art. 8 della legge n. 47/48 (“Legge sulla stampa”) né tantomeno dichiarazioni pubbliche di precisazione idonee, considerato la diversa diffusione dei mezzi di comunicazione utilizzati, ad escludere la responsabilità del Papadopulo o anche solo ad influire sulla quantificazione della sanzione. Analogamente, la circostanza, di certo positiva e meritoria, che il Presidente della Soc. Palermo abbia confermato pubblicamente la propria fiducia sulla correttezza della condotta della Soc. Treviso non può incidere sulla quantificazione della sanzione, stante il limite normativo sancito dall’art. 4, comma 5 C.G.S. che non lascia discrezionalità alcuna agli organi della Giustizia Sportiva. Deve pertanto affermarsi la responsabilità disciplinare del Papadopulo e, conseguentemente, anche quella della Soc. Palermo. Pertanto, sanzioni eque - tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a mettere in dubbio la regolarità di una gara e dello svolgimento dell’intero Campionato, e a ledere altresì il prestigio, la reputazione e la credibilità di due società avversarie, anche in relazione all’eco negli organi di informazione, considerata altresì la precisazione pubblicata sul sito Internet della Soc. Palermo e l’assenza di precedenti specifici per l’incolpato - risultano quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Giuseppe Papadopulo la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, unitamente alla sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Palermo.
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