LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 DEL 4 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 6.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Milan del 22/4/06 – C.U. n. 325 del 24/4/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 DEL 4 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 6.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Milan del 22/4/06 – C.U. n. 325 del 24/4/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di € 6.000,00, “ per avere i suoi sostenitori durante la gara Messina- Milan del 22/04/2006, lanciato una decina di bottigliette in plastica, vuote e parzialmente piene, sul terreno di giuoco, talune delle quali indirizzate contro un calciatore avversario appena espulso, al 46° del secondo tempo; per aver ripetuto un fitto lancio di bottigliette in plastica, vuote e parzialmente piene, sul terreno di giuoco, all’uscita dal campo delle squadre al termine della gara; per avere nelle medesime circostanze lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni accesi; per aver tentato, dopo il termine della gara, di sfondare le porte di accesso del tunnel verso gli spogliatoi, venendo peraltro prontamente bloccati dalle Forze di Polizia – recidiva –“, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, preliminarmente, che nel provvedimento impugnato il Giudice Sportivo avrebbe preso in esame atti e documenti irricevibili in quanto tardivamente trasmessi rispetto ai termini di cui agli artt. 31 e 34 del C.G.S. Si rileva, inoltre, che l’entità della sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva, anche con riferimento ai criteri adottati dagli Organi di giustizia sportiva per fatti analoghi, non avendo il comportamento dei tifosi determinato alcuna situazione di concreto intrinseco pericolo e non avendo altresì provocato alcun danno a persone, cose e/o strutture. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della società reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, e precisato che le valutazioni formulate circa la irricevibilità degli atti ufficiali per violazione del termine perentorio dell’art. 31, non intendevano in alcun modo porre in dubbio la correttezza e l’operato degli organi interessati, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dal rapporto del quarto uomo, ritualmente trasmesso alle ore 3 del giorno 23 aprile, emerge che “ dopo l’esclusione del calciatore del Milan Seedorf (…) dalla curva dei tifosi del Messina ( 46° st circa) venivano lanciate una decina di bottigliette vuote che finivano suil terreno mdi giuoco senza colpire nessuno. Stessa situazione a fine gara mentre rientravano tutti negli spogliatoi arrivavano circa una ventina di bottigliette vuote che non colpivano alcuno ( dallo stesso settore dei tifosi del Messina)”. In relazione a tali reiterate condotte ed in considerazione della recidività, la Commissione ritiene equo infliggere la sanzione di cui al dispositivo. La tardività della trasmissione degli atti da parte dell’Ufficio Indagine, rispetto al termine perentorio di cui all’art.31,B), b1), non consente a questa Commissione di tenere conto degli ulteriori fatti ivi contenuti. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la sanzione ad € 5.000,00 e dispone la restituzione della tassa.
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