LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 DEL 4 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 6.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Milan del 22/4/06 – C.U. n. 325 del 24/4/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 335 DEL 4 maggio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 6.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Messina-Milan del 22/4/06 – C.U. n. 325 del 24/4/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la
sanzione della ammenda di € 6.000,00, “ per avere i suoi sostenitori durante la gara Messina-
Milan del 22/04/2006, lanciato una decina di bottigliette in plastica, vuote e parzialmente
piene, sul terreno di giuoco, talune delle quali indirizzate contro un calciatore avversario
appena espulso, al 46° del secondo tempo; per aver ripetuto un fitto lancio di bottigliette in
plastica, vuote e parzialmente piene, sul terreno di giuoco, all’uscita dal campo delle squadre
al termine della gara; per avere nelle medesime circostanze lanciato sul terreno di giuoco
alcuni fumogeni accesi; per aver tentato, dopo il termine della gara, di sfondare le porte di
accesso del tunnel verso gli spogliatoi, venendo peraltro prontamente bloccati dalle Forze di
Polizia – recidiva –“, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della
sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, preliminarmente, che nel provvedimento impugnato il
Giudice Sportivo avrebbe preso in esame atti e documenti irricevibili in quanto tardivamente
trasmessi rispetto ai termini di cui agli artt. 31 e 34 del C.G.S.
Si rileva, inoltre, che l’entità della sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva, anche con
riferimento ai criteri adottati dagli Organi di giustizia sportiva per fatti analoghi, non avendo
il comportamento dei tifosi determinato alcuna situazione di concreto intrinseco pericolo e
non avendo altresì provocato alcun danno a persone, cose e/o strutture.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della società reclamante il quale, dopo aver
illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, e precisato che le valutazioni formulate
circa la irricevibilità degli atti ufficiali per violazione del termine perentorio dell’art. 31, non
intendevano in alcun modo porre in dubbio la correttezza e l’operato degli organi interessati,
ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dal rapporto del quarto uomo, ritualmente trasmesso alle ore 3 del giorno 23 aprile, emerge
che “ dopo l’esclusione del calciatore del Milan Seedorf (…) dalla curva dei tifosi del
Messina ( 46° st circa) venivano lanciate una decina di bottigliette vuote che finivano suil
terreno mdi giuoco senza colpire nessuno. Stessa situazione a fine gara mentre rientravano
tutti negli spogliatoi arrivavano circa una ventina di bottigliette vuote che non colpivano
alcuno ( dallo stesso settore dei tifosi del Messina)”.
In relazione a tali reiterate condotte ed in considerazione della recidività, la Commissione
ritiene equo infliggere la sanzione di cui al dispositivo.
La tardività della trasmissione degli atti da parte dell’Ufficio Indagine, rispetto al termine
perentorio di cui all’art.31,B), b1), non consente a questa Commissione di tenere conto degli
ulteriori fatti ivi contenuti.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la
sanzione ad € 5.000,00 e dispone la restituzione della tassa.
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