LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 26 agosto 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore SAMUEL Walter Adrian (gara Supercoppa Tim Juventus-Internazionale del 22/8/05 – C.U. 31 del 22/8/05). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 26 agosto 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMI
Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per tre giornate effettive di
gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore SAMUEL Walter Adrian (gara Supercoppa
Tim Juventus-Internazionale del 22/8/05 – C.U. 31 del 22/8/05). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Samuel
Walter Adrian, tesserato per la Soc. Internazionale, la sanzione della squalifica per tre
giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara di Supercoppa
TIM Juventus – Internazionale del 20/8/2005 (sputo indirizzato da tergo, a giuoco fermo,
“..a brevissima distanza”, verso la schiena del calciatore avversario Pavel Nedved) ha
proposto reclamo in via d’urgenza la Soc. Internazionale, chiedendo – in via principale –
l’annullamento della sanzione ovvero una congrua riduzione della stessa.
A sostegno del gravame si rileva innanzitutto la ben dubbia riconducibilità dello sputo –
ancor più quando esso non venga in alcun modo “percepito” dal preteso soggetto
destinatario - alla nozione di fatti di condotta violenta che possono legittimare – ai sensi
dell’art. 31, lett. a3), C.G.S. – l’utilizzabilità dello strumento televisivo a fini probatori,
negandosi comunque che il Samuel abbia sputato in direzione del Nedved (lo sputo, infatti, è
stato eiettato in direzione del terreno di gioco, senza nessuna intenzione di colpire il
calciatore avversario). Nell’evidenziare che il gesto del Samuel è stato posto in essere –
come riconosciuto nella stesso provvedimento reclamato - in un momento non
caratterizzato da specifica tensione agonistica, e che il calciatore ha ripetutamente affermato
(anche con dichiarazioni alla stampa) di non avere mai avuto intenzione né motivo di
commettere un simile gesto nei confronti dell’avversario, la società reclamante ha chiesto –
in via istruttoria – di poter dimostrare, sotto il profilo tecnico, l’effetto di “distorsione
prospettica” delle immagini televisive che il Giudice Sportivo ha posto alla base della
propria decisione, producendo una dichiarazione scritta del regista – il sig. Danilo Zanon –
che ha curato la regia televisiva per conto della emittente “SportItalia” e chiedendone la
audizione in sede di udienza.
All’odierna seduta sono comparsi il difensore della Soc. Internazionale, che ha illustrato
diffusamente i motivi posti a fondamento del reclamo, ed il calciatore Samuel, che ha
ribadito di non avere assolutamente sputato verso il Nedved (nei confronti del quale, del
resto, non aveva nessuna ragione di polemica), bensì verso terra.
La Commissione, in accoglimento dell’istanza istruttoria avanzata dalla società reclamante,
ha poi proceduto all’audizione del sig. Danilo Zanon, e ciò al mero fine di raccoglierne le
indicazioni – di carattere tecnico – concernenti la natura e l’interpretazione delle immagini
televisive in esame. Lo Zanon, in particolare, ha riferito che le telecamere che hanno ripreso
l’episodio de quo erano posizionate a circa cento metri di distanza dal punto in cui si
trovavano i calciatori, che i due calciatori (Samuel e Nedved) si trovano “in asse” e che –
trattandosi di gara disputata in notturna e con pioggia – i diaframmi erano aperti al
massimo, tanto da produrre quell’effetto di “schiacciamento” dell’immagine che ha finito
con l’avvicinare la posizione dei due, i quali però dovevano trovarsi a non meno di tre metri
di distanza l’uno dall’altro.
I motivi della decisione:
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti e visionata la ripresa televisiva
dell’episodio, rileva che il gravame è infondato.
Sotto un primo ed essenziale profilo – quello riguardante cioè il rituale utilizzo della prova
televisiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, lett. a3), C.G.S. – si osserva che il gesto posto
in essere dal giocatore è senz’altro qualificabile come fatto di condotta violenta avvenuto a
giuoco fermo, nell’accezione già contenuta nella formulazione della norma vigente al
momento del fatto stesso e quale ben delineato – nei suoi aspetti materiali e giuridici – nella
decisione del Giudice Sportivo, con specifico riferimento alla regola 12 del Regolamento
ufficiale del giuoco del calcio. Ed invero, pur prendendosi atto delle indicazioni tecniche
fornite dal responsabile di regia della emittente televisiva che ha curato le riprese della gara
(nel senso cioè che la distanza tra il Samuel ed il Nedved potesse essere maggiore di quella
– “..brevissima” – che il Giudicante di prime cure ha ritenuto essere l’essenziale elemento
costitutivo che connota la natura violenta dello sputo), si osserva che le immagini televisive
rivelano inequivocabilmente l’intenzionalità del Samuel nell’indirizzare il getto di saliva
verso la schiena del Nedved, e non già - come sostenuto dalla reclamante anche nell’odierna
riunione - verso il terreno di giuoco.
L’espressione del volto, lo sguardo fisso “sul bersaglio”, la “preparazione” del lancio (quale
evidenziata dalla dinamica facciale), il movimento del capo, l’energia e la traiettoria
impresse alla eiezione salivale appaiono del tutto inconciliabili con la tesi difensiva, anche
perché - ad un attento esame al “ralenty” delle immagini - non può escludersi che talune
particelle salivali abbiano effettivamente attinto il destinatario, il quale (ovviamente) non
poteva rendersi conto di quanto stava avvenendo alle sue spalle.
E’ sintomatico, al riguardo, che in quel frangente un compagno di squadra (Pizarro) abbia
afferrato l’avambraccio sinistro del Samuel per allontanarlo, come se avesse voluto
impedirne ulteriori riprovevoli atteggiamenti nei confronti dell’avversario (la circostanza -
nella sua obiettività- é riscontrabile attraverso un accurato esame delle immagini relative
agli attimi immediatamente successivi allo sputo).
Tale ricostruzione della condotta del calciatore non viene del resto inficiata dalle
delucidazioni tecniche fornite a questa Commissione dal sig. Danilo Zanon, regista per
SportItalia, in tema di “compressione delle distanze” correlata all’uso di un teleobiettivo.
Siffatto fenomeno ottico è bensì di comune esperienza, ma le immagini di cui trattasi, nella
loro evidenza obiettiva ed in correlazione alle circostanze or ora evidenziate, escludono che
la distanza tra i due protagonisti dell’episodio - comunque quantificabile - fosse tale da
rendere non raggiungibile quello che - nelle deplorevoli intenzioni del Samuel – risultava
essere il suo “obiettivo” (d’altra parte, allo stesso convincimento era pervenuto, nella
immediatezza della telecronaca, lo stesso commentatore televisivo di Sport Italia).
Ritenuta l’intenzionalità del gesto contestato e l’idoneità del getto di saliva ad attingere il
calciatore avversario, questa Commissione (come peraltro già rilevato in premessa) ritiene
ultroneo ogni approfondimento in tema di utilizzabilità della prova televisiva ex art 31
C.G.S., richiamando per relationem le ineccepibili valutazioni formulate dal G.S. Parimenti,
quanto alla riconducibilità dello sputo alla categoria delle “condotte violente” di cui all’art.
31 C.G.S., è sufficiente il richiamo alle precedenti decisioni conformemente adottate
(calciatore Zago, C.U. n. 204 del 24/11/99 e C.U. n. 217 del 3/12/99; calciatore Comotto,
C.U. n. 379 del 20/6/05 e C.U. n. 4 del 13/7/05).
Per quanto attiene infine alla quantificazione della sanzione, la deprecabilità del gesto -
quale massima espressione di spregio nei confronti di un avversario di giuoco – fa ritenere
che la sanzione inflitta dal G.S. sia equamente commisurata alla gravità del fatto contestato.
Il dispositivo:
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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