LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 351 DEL 18 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BARI avverso l’ammenda di € 20.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Bari-Pescara del 29/4/06 – C.U. n. 334 del 2/5/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 351 DEL 18 maggio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. BARI avverso l’ammenda di € 20.000,00 con diffida inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Bari-Pescara del 29/4/06 – C.U. n. 334 del 2/5/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Bari la
sanzione della ammenda di € 20.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi
sostenitori durante la gara Bari-Pescara del 29/4/2006, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si eccepisce la falsa applicazione degli artt. 11, 13 e 16 del C.G.S,
in quanto, per un verso, gli incidenti tra tifosi si sarebbero svolti fuori dallo stadio e,
comunque, sarebbero stati estranei alla gara; per l’altro, la sanzione comminata sarebbe
sproporzionata ed eccessivamente affittiva.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
infondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Bari, durante lo svolgimento della gara,
innanzitutto, hanno tentato di venire a contatto, con modalità e finalità aggressive, con i tifosi
avversari, così da rendere necessario l’intervento delle Forze di polizia, le quali hanno
dovuto esplodere alcuni lacrimogeni per bloccare i facinorosi, costringendo l’arbitro ad
interrompere la gara per due minuti; in secondo luogo, hanno lanciato contro le Forze
dell’ordine e i tifosi avversari bastoni, pietre, bengala e seggiolini divelti dalle gradinate; in
terzo luogo, hanno fatto esplodere con fragore un petardo nel recinto di giuoco; in quarto
luogo, in più occasioni, hanno acceso sugli spalti bengala e fumogeni.
La prospettazione difensiva secondo la quale gli incidenti si sarebbero svolti fuori dello
stadio e, comunque, sarebbero stati estranei alla gara è in contrasto con quanto riportato - in
modo oltretutto circostanziato - nella relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini. Di
conseguenza, non risulta necessario alcun supplemento di indagine sul punto.
La quantificazione della sanzione appare equa e proporzionata, in considerazione della
pericolosità anche potenziale dei comportamenti dei tifosi baresi, delle modalità e delle gravi
conseguenze che essi hanno determinato (tra le altre, intervento delle Forze dell’Ordine e
interruzione temporanea della gara), nonché della recidiva.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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