LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 351 DEL 18 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luca FERRAMOSCA – tesserato Soc. Ternana: violazione art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 85 NOIF; Soc. TERNANA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 351 DEL 18 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luca FERRAMOSCA – tesserato Soc. Ternana: violazione art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 85 NOIF; Soc. TERNANA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta. Il procedimento Con provvedimento del 20/4/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luca Ferramosca, Presidente della Soc. Ternana, per violazione dell'art. 7, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Ternana per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si osserva che la trasmissione del prospetto RI è avvenuta nei termini di cui all’art. 85, punto III, lett. C, delle N.O.I.F., in quanto il bilancio è stato approvato soltanto in data 7/12/2005 (e non entro il termine del 30/9/2005 a causa di circostanze eccezionali) e che, comunque, il ritardo non è stato finalizzato al compimento di alcuna violazione. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dall’addebito contestato e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione per sei mesi per il Ferramosca e a quella della ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Ternana. È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva il comportamento di cui al deferimento è sanzionabile. Dagli atti ufficiali risulta che la Soc. Ternana non ha fatto pervenire alla CO.VI.SO.C. il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento entro il termine previsto dall’art. 85, punto III A, delle N.O.I.F., cioè entro 45 giorni dalla fine di ciascun trimestre dell’esercizio (31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre). Non risultano fondate né la prospettazione difensiva volta a richiamare le disposizioni di cui all’art. 85, punto III C, delle N.O.I.F., trattandosi di fattispecie diversa, né quella volta ad affermare la ordinatorietà del termine di 45 giorni, trattandosi di termine collegato alla irrogazione di una sanzione che, altrimenti, verrebbe vanificata laddove il soggetto destinatario potesse a suo piacimento non rispettarlo. Il comportamento in questione integra la violazione dell’art. 7, comma 1, del C.G.S., secondo il quale la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Ferramosca, quale Presidente e rappresentante legale della Società, alla quale segue quella diretta della Società stessa. Sanzioni eque, in considerazione di quanto sancito dall’art. 7, commi 2 e 7 e tenuto conto che la condotta non ha prodotto né vantaggi alla Società né pregiudizi per terzi, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della inibizione per sei mesi a Luca Ferramosca e quella dell’ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Ternana.
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