LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 351 DEL 18 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Daniele ADANI – tesserato Soc. Ascoli: violazione art. 27 comma 2 e 4 Statuto Federale
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 351 DEL 18 maggio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Daniele ADANI – tesserato Soc. Ascoli: violazione art. 27 comma 2 e 4 Statuto
Federale
Con provvedimento del 28/4/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Daniele Adani, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Ascoli, per violazione dell'art. 27,
commi 2 e 4, del C.G.S.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire
una istanza di rinvio, in quanto la convocazione per lo svolgimento del procedimento è stata
fatta, a causa di un errore materiale, per il giorno 18/4/2005 e non per il giorno 18/5/2005,
con l’effetto di non consentire una adeguata attività difensiva.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, in ordine
alla richiesta di rinvio, si è rimesso alle decisioni della Commissione.
La Commissione, in accoglimento della richiesta, rinvia la trattazione al 14 giugno 2006, ore
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