LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 364 DEL 30 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Gian Piero Gasperini, allenatore Soc. Crotone avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Crotone-Triestina del 29/4/06 – C.U. n. 334 del 2/5/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 364 DEL 30 maggio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. Gian Piero Gasperini, allenatore Soc. Crotone avverso l’ammenda di €
5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Crotone-Triestina del 29/4/06 – C.U. n. 334 del
2/5/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al Signor Gian Piero
Gasperini, allenatore della Soc. Crotone, l’ammonizione con diffida e l’ammenda di €
5.000,00 “perché, quale allenatore squalificato, in violazione dell’art. 17 comma 7 CGS,
era presente negli spogliatoi della squadra prima dell’inizio della gara, nell’intervallo e
dopo la gara; perché forniva per tutto l’arco della gara istruzioni tecniche alla squadra per
il tramite di altri tesserati; infrazione rilevata dal collaboratore dell’Ufficio Indagini;
recidivo”, ha proposto reclamo il Gasperini, chiedendo di essere sentito personalmente in
sede dibattimentale.
In particolare, il reclamante pur non contestando i fatti addebitatigli, propone il gravame
quanto piuttosto al solo “fine di ottenere una sensibile diminuzione della sanzione
pecuniaria subita”, eccessivamente afflittiva sia rispetto all’infrazione commessa, sia
rispetto al compenso annuo percepito.
All’odierna riunione é comparso il Gasperini che ha ribadito i motivi di gravame esposti nel
reclamo, insistendo per la riduzione della sanzione.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, ritiene che lo stesso sia parzialmente
fondato.
Dagli atti ufficiali, segnatamente la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, risulta
che, nonostante la squalifica, Gasperini, sia prima, sia nell’intervallo, sia dopo la gara
Crotone-Triestina, fosse presente negli spogliatoi, impartendo altresì per tutta la durata della
gara istruzioni tecniche alla propria squadra.
Considerate tali circostanze di fatto, non contestate nella loro obiettività dal reclamante, è
indubitabile che la condotta posta in essere integri la violazione disciplinare contestata, in
relazione alla quale, pur in presenza della recidiva, appare equa la sanzione di cui al
dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo delibera di infliggere
al Sig. Giampiero Gasperini la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 e dispone la restituzione
della tassa.
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