LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 364 DEL 30 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Pantaleo CORVINO – già tesserato Soc. Lecce: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 40/3 NOIF; Sig. Antonio LILLO – tesserato Soc. Lecce: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 40/3 NOIF; Soc. LECCE: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 364 DEL 30 maggio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Pantaleo CORVINO – già tesserato Soc. Lecce: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. con
riferimento all’art. 40/3 NOIF;
Sig. Antonio LILLO – tesserato Soc. Lecce: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. con
riferimento all’art. 40/3 NOIF;
Soc. LECCE: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva.
Il procedimento
Con provvedimento del 2 maggio 2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione i signori Pantaleo Corvino ed Antonio Lillo, rispettivamente Direttore Sportivo
e responsabile del settore giovanile con delega esclusiva dei poteri di rappresentanza, e
segretario del settore giovanile della società Lecce, per violazione dell’art. 1, comma 1 del
C.G.S. per aver tesserato i calciatori Fabio Baldares, Antonio D’Isanto e Daniele Giordano,
minori di anni 14, in violazione della normativa federale di cui all’art. 40/3 NOIF, in difetto
della condizione essenziale della residenza dei predetti e del loro nucleo familiare, nella
stessa Regione o in una Provincia confinante rispetto a quella della società di appartenenza,
nonché la società Lecce per violazione dell’art. 2, commi 3 e 4 del C.G.S. per responsabilità
diretta ed oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai propri dirigenti.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire memoria difensiva.
Il Corvino rileva in particolare che i compiti svolti nell’ambito societario comprendevano
anche la responsabilità del settore giovanile, nell’esclusione di ogni incombente relativo al
tesseramento dei giovani calciatori, invece demandato ai signori Luigi Dimitri ed Antonio
Lillo, componenti la segreteria del settore giovanile. A riscontro dell’assunto, sottolineava la
circostanza che la domanda di tesseramento rivolta al Comitato Provinciale della F.I.G.C. era
stata sottoscritta dal signor Lillo il quale, ne aveva autonomo potere.
La Soc. Lecce ed il Lillo, pur non contestando i fatti nella loro obiettività, evidenziano la
peculiarità della struttura presso la quale i giovani calciatori, e talvolta i loro genitori,
venivano ospitati, tale da garantire loro non solo la crescita sportiva, ma anche un
validissimo percorso scolastico e la migliore crescita individuale. Evidenziano inoltre che il
Corvino non avrebbe rivestito alcun ruolo rappresentativo della società, nei confronti della
quale deve pertanto escludersi ogni ipotesi di responsabilità diretta.
Alla riunione odierna, è comparso il Rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto dichiararsi di responsabilità degli incolpati e la condanna nei confronti del signor
Pantaleo Corvino alla sanzione dell’inibizione per anni uno, del signor Antonio Lillo alla
sanzione dell’inibizione per mesi otto e della Soc. Lecce alla sanzione dell’ammenda di €
50.000,00, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.
Sono comparsi inoltre il signor Corvino che ha ribadito la propria estraneità ai fatti
contestati, e i difensori degli incolpati i quali, dopo aver illustrato i motivi già esposti nelle
rispettive memorie, hanno concluso chiedendo per il Corvino il proscioglimento da ogni
addebito, per il Lillo la sanzione di più lieve entità e per la Soc. Lecce, in via principale il
proscioglimento e in via subordinata l’irrogazione di una sanzione nella misura minima, a
titolo di responsabilità oggettiva, nell’esclusione di ogni responsabilità diretta.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene
che i deferiti devono essere dichiarati responsabili delle violazioni loro contestate.
I fatti in causa, nella loro obiettività, sono del tutto pacifici e incontestabili. In base agli
accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, infatti, risulta che i tre giovani calciatori (Baldares,
D’Isanto e Giordano) al momento della richiesta di tesseramento, avevano un’età minore
degli anni quattordici per cui, come disposto dall’art.40/3 N.O.I.F., potevano essere tesserati
soltanto per società con sede nella Regione di residenza o in provincia confinanti con la
Regione stessa.
Allegata alla richiesta di tesseramento, veniva presentata un’autodichiarazione sottoscritta
dai genitori dei giovani calciatori, attestante la residenza di questi ultimi, e dei rispettivi
nuclei familiari, in comuni la cui ubicazione rispondeva ai requisiti di cui al citato art.40/3:
atto risultato incontrovertibilmente non veritiero all’esito degli accertamenti esperiti in sede
d’indagine.
Di tali condotte, inequivocabilmente finalizzate a eludere la ratio della normativa federale
posta a tutela di fondamentali interessi dei giovanissimi calciatori, deve sicuramente
rispondere il signor Lillo, che ha materialmente sottoscritto le richieste di tesseramento, e il
signor Corvino che, parimenti al primo, era perfettamente consapevole, nonché promotore,
delle contestate violazioni. Le attendibili dichiarazioni del signor Luigi Dimitri, coordinatore
del settore giovanile, costituiscono la prova ampiamente sufficiente di tali responsabilità:
“Eravamo a conoscenza che i tesseramenti non erano regolari, ma era l’unico modo per
tesserare questi ragazzi minori di anni 14, eseguendo così la volontà propria del responsabile
del settore giovanile dell’epoca, il signor Pantaleo Corvino” (cfr. dich. Corvino del 31.01.06
all’Uff. Ind.).
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità oggettiva della società di appartenenza,
relativamente alla condotta del signor Lillo, e la responsabilità diretta della stessa società
relativamente alla condotta del signor Corvino, al quale il c.d.a. dell’U.S. Lecce, aveva
conferito “i poteri di rappresentanza sociale nei confronti dei terzi” anche in ordine alle
attività di cui trattasi (cfr. docc. societaria in atti).
Per tali motivi, disattesa ogni argomentazione difensiva inattendibilmente diretta a suffragare
l’ipotesi di una mera (e inconsapevole, per quanto attiene al Corvino) condotta omissiva
integrante la sola violazione “formale” delle norme, la Commissione ritiene che la gravità
delle condotte poste in essere nell’ambito del delicato settore dell’attività sportiva giovanile,
cui l’ordinamento federale deve garantire la massima tutela e attenzione, debba trovare
adeguata risposta sanzionatoria, congruamente mitigata però dall’apprezzabile attenzione
riservata dalla società e dai suoi dirigenti al percorso formativo dei giovani atleti, nell’ambito
della struttura in questione (Casa del Pastor Bonus, gestita dall’U.S.Lecce) di provata
valenza educativa.
Il dispositivo
Per questi motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione a
svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la
Società in ambito federale per mesi sei, a carico dei signori Pantaleo Corvino e Antonio Lillo
e la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 a carico della Società Lecce.
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