LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 6 giugno 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MANTOVA avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Claudio GRAUSO (gara play-off Mantova- Modena del 4/6/2006 – C.U. n. 369 del 5/6/2006). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 6 giugno 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. MANTOVA avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Claudio GRAUSO (gara play-off Mantova-
Modena del 4/6/2006 – C.U. n. 369 del 5/6/2006). Procedura d’urgenza.
Il procedimento:
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Claudio
Grauso la squalifica per una giornata effettiva di gara - a seguito dei fatti avvenuti al termine
del primo tempo della gara play-off Serie B TIM del 4/6/06 Mantova-Modena - la Soc.
Mantova ha proposto reclamo d’urgenza, evidenziando – anche attraverso la produzione di
immagini televisive e fotografiche, oltre alle dichiarazioni scritte di alcuni tesserati –
l’estraneità del Grauso ai fatti contestati ed il contestuale probabile scambio di persona (con
il calciatore del Mantova, Gaetano Caridi) in cui sono incorsi i collaboratori dell’Ufficio
Indagine.
Il Grauso infatti, a detta della reclamante, sarebbe rientrato negli spogliatoi in largo anticipo
rispetto ai protagonisti del diverbio, essendo materialmente estraneo ai fatti avvenuti nel
sottopassaggio dello stadio.
Nel rilevare dunque la sussistenza dei presupposti perché la Commissione possa avvalersi –
ai sensi dell’art. 31 a2) C.G.S. - delle riprese televisive, ha chiesto l’annullamento della
sanzione comminata al calciatore Claudio Grauso.
All’odierna riunione, è comparso il rappresentante della reclamante, il quale, dopo aver
confermato quanto esposto in memoria, ha richiamato le conclusioni ivi contenute.
I motivi della decisione:
In via preliminare, questa Commissione è chiamata a verificare la procedibilità del reclamo
proposto in via di urgenza avverso la squalifica per una giornata di gara.
Invero, l’art. 32 comma 9 C.G.S. limita la proponibilità di tale reclamo ai soli procedimenti
“nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”, la cui disciplina
è dettata dall’art. 31 C.G.S.
Posto che tale articolo dispone al comma a3) che la prova televisiva cosiddetta “a discolpa”
possa essere utilizzata (secondo modalità tassative e termini perentori) esclusivamente
davanti al Giudice Sportivo, questa Commissione non può che rilevare l’improcedibilità del
presente reclamo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione dichiara improcedibile il reclamo e delibera di confermare
la squalifica per una giornata effettiva di gara del calciatore Claudio Grauso; dispone
l'incameramento della tassa.
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