LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 377 DEL 15 giugno 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Mantova-Verona del 13/05/06 – C.U. 350 del 16/05/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 377 DEL 15 giugno 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Mantova-Verona del 13/05/06 – C.U. 350 del 16/05/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Verona l’ammenda di € 20.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante e dopo la gara Mantova-Verona del 13 maggio 2006, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione dell’ammenda. A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva l’eccessività della sanzione irrogata in quanto, in primo luogo, non risulterebbe “comprovata” la responsabilità dei sostenitori della Soc. Verona nella causazione dei danni rilevati e dei loro autori, rispetto alla quale il collaboratore dell’Ufficio Indagini non avrebbe avuto né alcuna percezione diretta né conferme dal responsabile dell’Ordine Pubblico e per la quale non potrebbe applicarsi l’istituto della presunzione; in secondo luogo dagli episodi descritti non sarebbe emersa la benché minima “conseguenza per la integrità fisica di alcuno”; in terzo luogo il Giudice Sportivo avrebbe dovuto fare una migliore applicazione delle attenuanti considerate, ossia valutare congruamente la circostanza che trattavasi di una gara giocata in trasferta, nonché valorizzare le iniziative di prevenzione e di lotta ad ogni forma di discriminazione e/o intolleranza realizzate dalla Soc. Verona. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il reclamo possa trovare accoglimento. In linea di fatto, dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini emerge che i sostenitori del Verona in occasione della gara de qua si sono resi responsabili di una serie di comportamenti riprovevoli (lancio di quattro petardi e di una bomba carta nel recinto di giuoco, danneggiamento di un tabellone pubblicitario, devastazione della struttura adibita a bar nonché dei locali destinati a servizi igienici, esposizione di striscioni evocativi di discriminazione razziale e riportanti frasi apologetiche di azioni delittuose, lancio di un centinaio di bottigliette e lattine nel recinto di giuoco al termine della gara). In linea di diritto, la Commissione ritiene che quanto riferito dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, con atto avente natura privilegiata, non possa essere disatteso in considerazione del fatto che rifletta circostanze non percepite direttamente, ma accertate aliunde. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio la Commissione ritiene che la responsabilità oggettiva della Società per il comportamento violento dei propri sostenitori, in conformità a un indirizzo costantemente adottato, debba correlarsi alle limitate possibilità di controllo offerte dalla disputa in trasferta della gara per cui, in accoglimento del reclamo, equa appare la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione all’ammenda di € 10.000,00, disponendo la restituzione della tassa.
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