LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 377 DEL 15 giugno 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sigg. Ara HOVHANNISYAN, Alessandro BINI e Nelso RICCI – tesserati Soc. Livorno: violazione artt. 47 Regolamento LNP, 117 NOIF e 1 CGS; Sig Duccio Ticciati – tesserato Soc. Livorno: violazione art. 47 Regolamento LNP e art. 1 CGS; Soc. LIVORNO: violazione art. 2 comma 4 CGS.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 377 DEL 15 giugno 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sigg. Ara HOVHANNISYAN, Alessandro BINI e Nelso RICCI – tesserati Soc. Livorno: violazione artt. 47 Regolamento LNP, 117 NOIF e 1 CGS; Sig Duccio Ticciati - tesserato Soc. Livorno: violazione art. 47 Regolamento LNP e art. 1 CGS; Soc. LIVORNO: violazione art. 2 comma 4 CGS. Il procedimento Con provvedimento del 19 maggio 2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Ara Hovhannissyan e i sig. Alessandro Bini e Nelso Ricci, rispettivamente segretario e direttore sportivo della Soc. Livorno, per rispondere della violazione dell'art. 1 CGS in relazione agli artt. 47 Reg. LNP e 117 NOIF, “per avere il primo sottoscritto un atto di risoluzione consensuale, senza data, contemporaneamente alla stipula in data 29 giugno 2005 del suo contratto da professionista con il Livorno Calcio e per avere gli altri due tenuto i contatti con l' Ara Hovhannissyan e materialmente sottoposto alla sua firma, unitamente al contratto economico, l'atto di risoluzione già predisposto”, nonché il sig. Duccio Ticciati, addetto alla segreteria del Livorno, e gli stessi Bini e Ricci, per rispondere della violazione dell'art. 1 CGS “per avere il primo apposto, dietro indicazione o con l'avvallo degli altri due, la data 12 settembre 2005, all'insaputa dell'Ara Hovhannissyan, nell'atto di risoluzione contrattuale, poi inoltrato da parte del Livorno agli Organi Federali”, ed infine, in ordine a tali fatti, il Livorno per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2 comma 4 CGS. Da tale atto di incolpazione si deduce che il procedimento ha tratto origine da un esposto presentato dal diciottenne calciatore di nazionalità armena alla Procura Federale in data 16 gennaio 2006 circa il comportamento tenuto nei suoi confronti dal Livorno, in relazione al quale l'Ufficio Indagini aveva esperito gli opportuni accertamenti, il cui esito suffragava la veridicità delle circostanze addotte dall'esponente. In particolare, per concorde ammissione dei protagonisti, si accertava che il giorno 19 giugno 2005 l'Ara Hovhannissyan, in presenza e con l'assistenza del connazionale Manuel Ayrapetyan, allenatore di base attualmente tesserato con la Pol. Ficullese, aveva sottoscritto il contratto da professionista con il Livorno e, contestualmente, su indicazione e richiesta dei dirigenti societari Bini e Ricci, aveva sottoscritto “in bianco” un modulo per la “risoluzione consensuale del contratto economico”, sul quale successivamente, al termine della prima sessione di mercato, all'insaputa del calciatore, che aveva fatto ritorno in Armenia al fine di ottenere la necessaria autorizzazione per trasferirsi in Italia, era stata sottoposta la data “12.9.2005” dal Ticciati, il quale provvedeva quindi ad inoltrarlo alla Lega Calcio che, con nota 20 settembre 2005, comunicava di considerare “nullo e senza effetti”, il contratto precedentemente stipulato. Nettamente contrastanti erano le spiegazioni fornite in merito al loro comportamento. Per i dirigenti livornesi il tesseramento del calciatore, non rientrante nei programmi tecnici della società, era meramente strumentale per il suo collocamento presso altra società, sollecitato dall'interessato e dal suo connazionale, e la risoluzione del contratto era stata concordemente prevista qualora tale finalità non fosse stata conseguita; per i due cittadini armeni, invece, la risoluzione consensuale, fiduciariamente sottoscritta “in bianco” perchè, a detta dei dirigenti livornesi, “si fa così con tutti i giuocatori”, era stata inopinatamente utilizzata per poter procedere al tesseramento di altro calciatore extracomunitario. Nei termini di rito, i difensori del Hovhannissyan depositavano una memoria sostenendo l’assoluta buona fede del giovane calciatore e richiedendone il proscioglimento. Anche i sigg. Ricci, Bini e Ticciati depositavano una memoria difensiva con cui ribadivano che i rapporti con il calciatore si erano conclusi in conformità all’iniziale e consapevole accordo intervenuto tra le parti e richiedevano il proscioglimento sottolineando che, comunque, la loro condotta non aveva in alcun modo violato la disposizione di cui all’art. 117 NOIF. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti in relazione all’addebito di cui al capo b) dell’atto di deferimento, e la condanna del Bini e del Ricci alla sanzione dell’inibizione per mesi tre, del Hovhannissyan alla sanzione della squalifica per mesi tre, della Soc. Livorno alla sanzione dell’ammenda di € 10.000,00. Sono comparsi altresì il rappresentante della Società e il deferito Bini, i quali hanno affermato la correttezza del comportamento societario nei confronti del calciatore armeno, nel cui esclusivo interesse venne perfezionato l’accordo. Sono intervenuti infine i difensori dei deferiti che, illustrando ulteriormente le argomentazioni svolte nelle memorie, hanno concluso chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che i deferiti siano responsabili delle violazione loro rispettivamente addebitate. In linea di fatto, è pacifico in causa, per concorde ammissione degli interessati, che il 29 giugno 2005 l'Ara Hovhannissyan sottoscrisse il contratto da calciatore professionista con il Livorno e contestualmente, in presenza di Bini, Ricci e Ayrapetyan, sottoscrisse “in bianco” un modulo federale di “risoluzione consensuale” del medesimo contratto economico. E' altrettanto pacifico che, successivamente, tale modulo, debitamente compilato e recante la data “12.9.2005”, materialmente apposta dal Ticciati, venne trasmesso, all'insaputa del calciatore, assente dall'Italia, alla Lega Calcio che, con nota 20 settembre 2005, comunicava di considerare “nullo e senza effetti” il contratto precedentemente stipulato. In linea di diritto, ritiene la Commissione che la contemporanea sottoscrizione di un contratto economico da professionista e di un correlato atto di risoluzione consensuale costituisca una palese violazione dell'art. 117 delle NOIF che dispone che “gli atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi ed efficaci unicamente se depositati entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione” statuendo in tal modo, esplicitamente, che la data apposta deve coincidere con quella dell’avvenuta sottoscrizione e, implicitamente, che la sottoscrizione di un atto di risoluzione può concernere soltanto un rapporto contrattuale già posto in essere e non certo correlarsi all'ipotetico esaurimento di un contratto che non ha ancora iniziato a produrre i suoi effetti. E tale violazione, essendo palesemente finalizzata ad eludere la rigorosa normativa che regola i rapporti contrattuali dei calciatori, oggetto di specifica disposizione legislativa statuale (L. 91/81), non può che contrastare con i doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 CGS, ulteriormente violati dai dirigenti livornesi con la successiva concreta utilizzazione dell'atto de quo all'insaputa della controparte. La rilevanza disciplinare dell'accordo intervenuto tra le parti rende ininfluente ogni ulteriore approfondimento circa i reali motivi che indussero i dirigenti livornesi ad utilizzare nelle circostanze in causa il documento risolutivo dell'iniziale contratto: sia sufficiente annotare, comunque, che la tesi sostenuta dal calciatore non ha trovato riscontro nell'effettivo tesseramento di altro extracomunitario, mentre la tesi sostenuta dal Bini e dal Ricci desta notevoli perplessità in quanto l'asserita “amichevole sistemazione” presso altra società poteva essere agevolmente perseguita senza violare i regolamenti federali con un duplice atto elusivo. In definitiva, la Commissione ritiene che i protagonisti della vicenda in esame abbiano posto in essere un accordo che, finalizzato all’elusione della normativa di cui all’art.117 N.O.I.F., ha concretato una violazione dei principi di correttezza e probità ex art.1 C.G.S. sostanziatosi in momenti successivi, alla stregua di un illecito a consumazione progressiva, alla cui fase conclusiva ha contribuito, sia pure marginalmente, il Tacciati, che materialmente appose la data sul documento de quo. Ne consegue che a carico dei deferiti è ravvisabile un’unica violazione dei doveri sanciti dall’art.1 C.G.S. posto che la condotta contestata al capo b) dell’atto d’incolpazione costituisce il segmento conclusivo di un’unica condotta antiregolamentare. Per quanto attiene alle specifiche responsabilità dei singoli deferiti, rilevante deve ritenersi il comportamento del Ricci e del Bini, per l'autonomia decisionale di cui godevano nella struttura societaria anche nei confronti del Ticciati, e per la loro “forza contrattuale”, di certo sovrastante il limitato potere decisionale di un calciatore extracomunitario diciottenne alla ricerca di un'occasione per affermarsi tra i professionisti. Di rilievo disciplinare deve ritenersi altresì la condotta, anche se di natura meramente esecutiva delle disposizioni dirigenziali, del Ticciati, addetto alla Segreteria del Livorno, indicato dal Bini e dal Ricci come l'autore della materiale apposizione della data sull'atto di risoluzione consensuale. Deve sottolinearsi a tale proposito che il Ticciati non risulta formalmente inserito nell'organigramma societario, ma è pacifico in causa, così come precisato dal Bini e dal Ricci, che costui svolgeva, di fatto ed in modo continuativo, funzione di collaboratore della Società, rilevanti agli effetti del disposto dell'art. 22, comma 1o, NOIF (in tal senso CAF, riunione del 23 febbraio 2004, in CU 33/C). Parimenti deve ritenersi sussistente la responsabilità del calciatore, anche se fu proprio costui a richiedere l'intervento della Procura Federale e, successivamente, del Collegio Arbitrale LNP, a tutela dei propri interessi asseritamente lesi dal comportamento dei dirigenti livornesi. La consapevole partecipazione del giovane armeno alla redazione di un atto normativamente non consentito, mediante la sottoscrizione “in bianco” del modulo federale è ampiamente deducibile dal fatto che risiedendo in Italia dal 2003, aveva sicuramente acquisito una sufficiente conoscenza della lingua italiana ed era stato, comunque, costantemente assistito dall'Ayrapetyan, suo connazionale ed amico di famiglia, da tempo tesserato in Italia quale allenatore di base, il quale aveva perfettamente compreso l'irritualità del documento che veniva sottoscritto (“l'atto non era stato perfezionato proprio perché mancava la data”). E da tali ritenute responsabilità deriva, ex art. 2 comma 4 CGS, quella della Società di appartenenza e consegue l'irrogazione delle relative sanzioni la cui entità, indicata nel dispositivo, riflette il diverso grado di coinvolgimento dei deferiti nei fatti contestati. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione dichiara Alessandro Bini, Nelso Ricci, Duccio Ticciati e Ara Hovhannisyan responsabili della violazione dell’art.1 C.G.S. in relazione all’art.117 N.O.I.F., così unificata la duplice contestazione, e condanna Alessandro Bini e Nelso Ricci alla sanzione dell’inibizione per mesi due, Duccio Ticciati all’inibizione per mesi uno, e Ara Hovhannisyan alla sanzione della squalifica per mesi uno. Dichiara altresì la Soc. Livorno oggettivamente responsabile per la condotta antiregolamentare dei propri tesserati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 5.000,00.
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