LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 28 giugno 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Daniele ADANI – tesserato Soc. Ascoli: violazione art. 27 comma 2 e 4 Statuto Federale.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 28 giugno 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Daniele ADANI – tesserato Soc. Ascoli: violazione art. 27 comma 2 e 4 Statuto Federale. Il procedimento Con provvedimento del 28/4/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Daniele Adani, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Ascoli, per violazione dell'art. 27, commi 2 e 4, del C.G.S. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una istanza di rinvio, in quanto la convocazione per lo svolgimento del procedimento è stata fatta, a causa di un errore materiale, per il giorno 18/4/2005 e non per il giorno 18/5/2005, con l’effetto di non consentire una adeguata attività difensiva. Conseguentemente, in data 18/5/2006 la Commissione ha disposto il rinvio della discussione al 15/6/2006. Nei nuovi termini assegnati, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, in primo luogo, che mancherebbero i presupposti per l’addebito in quanto all’epoca della presentazione del ricorso all’AGO il deferito non era tesserato e che vi sarebbe stata rinuncia al ricorso, prima dell’udienza di discussione, quando, viceversa, il calciatore era nuovamente tesserato per altra Società; in secondo luogo, che la Soc. Brescia avrebbe “rinunciato” all’esposto; in terzo luogo, che, sotto vari profili, la clausola compromissoria sarebbe nulla in quanto limitativa del diritto di tutela giurisdizionale. Si conclude chiedendo il proscioglimento dall’addebito contestato. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto dichiararsi la responsabilità del deferito e, conseguentemente, l’applicazione della sanzione di mesi otto di squalifica e euro cinquemila di ammenda. E’ comparso altresì il difensore del deferito che ha illustrato le argomentazioni difensive svolte nella memoria riportandosi alla conclusioni ivi rassegnate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il comportamento di cui all’atto di deferimento non è sanzionabile. Dagli atti ufficiali risulta che, in data 9/9/2005, il calciatore Adani ha depositato presso la cancelleria del tribunale di Milano, sezione lavoro, un atto d’impugnazione del lodo pronunciato dal collegio arbitrale presso la L.N.P. in data 17/3/2005, senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal Consiglio Federale. Risulta altresì che in data 20/12/2005 il predetto ha rinunciato all’impugnazione de qua con conseguente estinzione del procedimento pendente davanti l’AGO. La stessa società Brescia, dal cui esposto originava il presente procedimento, dava atto della rinuncia da parte dell’Adani al ricorso avverso il lodo arbitrale, avvenuta in data antecedente alla celebrazione della prima udienza di discussione della causa, fissata per il giorno 21/12/2005, alle ore 11.45. Rileva la Commissione che la condotta del deferito, come sopra delineata, non integri gli estremi della violazione contestata, di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto Federale, conformemente alla linea interpretativa espressa dalla Corte Federale (procedimento interpretativo del 31 marzo 2004, in C.U. 15/C). L’essersi adoperato efficacemente per rimuovere la situazione di contrasto con l’ordinamento sportivo, in precedenza determinata, concretizza, ad avviso della Commissione, un comportamento attivo, chiaramente ispirato ad un favor reparandi, che costituisce effettiva e integrale adesione al vincolo assunto con la (ri)costituzione del rapporto associativo (tesseramento con la Soc. Ascoli). La volontaria contro-azione compiuta dal deferito con la rinuncia all’azione giudiziaria intrapresa, nell’ambito di una sostanziale continuità temporale, annulla l’atto precedente antiregolamentare e i suoi effetti, assumendo rilevanza decisiva ai fini della non sanzionabilità della condotta. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione delibera il proscioglimento del deferito Daniele Adani.
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