LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 9 settembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. AVELLINO avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore CECERE Domenico (gara Verona-Avellino del 26/8/05 – C.U. 38 del 30/8/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 9 settembre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMI
Reclamo della Soc. AVELLINO avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore CECERE Domenico (gara Verona-Avellino del
26/8/05 – C.U. 38 del 30/8/05).
Il procedimento
La Soc. Avellino ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice
Sportivo ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della
squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Domenico Cecere tesserato per la
Soc. Avellino, per il comportamento tenuto durante la gara Verona-Avellino del 26/8/05,
chiedendo la riduzione della sanzione alla squalifica per una gara effettiva e, in subordine,
alla squalifica per due gare effettive.
A sostegno del gravame, la reclamante afferma che il gesto del Cecere non può essere
considerato “atto violento”, essendosi in realtà trattato di un “gesto di allontanamento” –
“colpo a mano chiusa” e non “pugno”, come erroneamente qualificato dal Giudice Sportivo
– connotabile come “gesto di stizza privo di potenzialità offensiva e pericolosità”. Tale
condotta è stata, a detta della reclamante, oggettivamente inidonea ad arrecare danni fisici
all’avversario, sia per la parte del corpo attinta (la scapola), sia per la scarsa forza impressa
al gesto.
A ciò si aggiunga il fatto che il comportamento del Cecere è stato provocato da un gesto
violento (una gomitata) dell’avversario, di cui il Giudice Sportivo non ha – anche in questo
caso, erroneamente – tenuto conto.
Per questi motivi, la Soc. Avellino osserva come la sanzione della squalifica per tre giornate
effettive di gara sia iniqua, sproporzionata ed eccessivamente afflittiva.
In conclusione, la Società ricorrente chiede la riduzione della sanzione della squalifica ad
una sola giornata effettiva di gara ovvero, in via subordinata, a due giornate effettive.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il Cecere accompagnato dal
difensore della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive,
riformulando le conclusioni e chiedendo la riduzione della sanzione a due giornate effettive
di gara.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed il filmato televisivo, ritiene
che il reclamo non sia fondato.
Appaiono infatti pienamente condivisibili - alla luce della visione delle riprese televisive
relative alla gara - le argomentazioni svolte dal Giudice Sportivo.
Infatti, in merito all’episodio contestato, dalle immagini in questione risulta che, al termine
del primo tempo, a seguito di un rinvio del pallone effettuato dal Cecere con i pugni,
quest’ultimo ed un giocatore avversario cadevano a terra. A questo punto il portiere
dell’Avellino con una mano (la sinistra) afferrava l’avversario per la maglia e con la destra
lo colpiva con un pugno alla schiena.
Per quanto inerisce al motivo di reclamo, ossia la presunta non violenza del gesto, questa
Commissione reputa che la condotta del calciatore sia di natura intrinsecamente e
palesemente violenta, essendo evidente l’intenzionalità di colpire l’avversario e la
potenzialità di danno all’integrità fisica del medesimo, in considerazione delle modalità
(mano chiusa a pugno), e della zona del corpo attinta (la schiena dell’avversario) segni
questi di una precisa volontà lesiva e non di un mero intento difensivo (essendo fra l’altro
già stato respinto il pallone).
Tale gesto non pare neppure giustificabile alla luce della invocata provocazione patita dal
Cecere.
Quanto poi alla circostanza che il calciatore avversario non avrebbe riportato alcun reale
danno fisico, la Commissione ribadisce che l’idoneità offensiva degli atti va valutata con un
giudizio ex ante (c.d. prognosi postuma): pertanto, alla luce di tale enunciazione, più volte
confermata dalla Commissione, a nulla vale il fatto che non vi sia stato un evento dannoso
rilevante e, conseguentemente, va rigettato anche tale profilo di doglianza avanzato dalla
reclamante.
Per quanto riguarda, infine, la quantificazione della sanzione e la sua invocata eccessività,
la Commissione, anche in conformità alla giurisprudenza costante della stessa, valutata la
situazione e le circostanze nel loro complesso, la ritiene congrua, condividendo
integralmente le valutazioni svolte dal Giudice Sportivo circa la gratuità, la totale estraneità
rispetto all’azione e la pericolosità del gesto.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la
squalifica per tre giornate effettive di gara del calciatore Domenico Cecere; dispone
l'incameramento della tassa.
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