LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 9 settembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VICENZA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore SCHWOCH Stefan (gara Catanzaro-Vicenza del 27/8/05 – C.U. 38 del 30/8/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 9 settembre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. VICENZA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore SCHWOCH Stefan (gara Catanzaro-Vicenza del
27/8/05 – C.U. 38 del 30/8/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Schwoch
Stefan, tesserato per la Soc. Vicenza, la sanzione della squalifica per due giornate effettive
di gara per il comportamento tenuto durante la gara Catanzaro-Vicenza del 27/08/05,
“perché al 44° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva un
avversario con una manata sul torace”, ha proposto reclamo la Società di appartenenza,
richiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata
effettiva di gara, e, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata di squalifica
in una sanzione pecuniaria.
A sostegno del gravame la ricorrente rileva che si tratterebbe di un episodio da ritenere
contestuale alla medesima azione di giuoco nel corso della quale il Schwoch aveva perso il
possesso della palla, per cui, stante la velocità e la dinamica dell’azione - che vedeva, tra
l’altro, il coinvolgimento anche di un calciatore del Catanzaro (che colpiva il Schwoch da
terra con un calcio alla caviglia) - non sarebbe corretto ritenere “che quanto imputato al
calciatore sia avvenuto a palla lontana”.
A ciò si aggiunga che l’episodio in questione sarebbe privo di connotati di forza, violenza o
lesività presi in considerazione dagli organi di giustizia sportiva in altri casi, al fine di
comminare una sanzione superiore ad un turno di squalifica, per come si evincerebbe da
precedenti provvedimenti adottati in casi analoghi, espressamente richiamati.
All’odierno dibattimento è comparso il rappresentante della Società ed il difensore, i quali
dopo aver richiesto in via istruttoria un supplemento di referto del direttore di gara, hanno
ulteriormente illustrato i motivi di gravame ribadendo le richieste ivi formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene non fondato il gravame.
Nelle circostanze in causa, infatti, il calciatore, così leggesi nel referto arbitrale, il cui
contenuto è stato confermato anche in sede di supplemento, colpiva un avversario “con una
manata sul torace” ponendo in essere, pertanto, un atto che, per sua stessa natura e per
l’obiettivo attinto, è connotato da violenza e pericolosità.
Ininfluente, sotto tale profilo, deve ritenersi la mancanza di concreti effetti lesivi, esclusi dal
direttore di gara, in quanto il danno all’integrità fisica del destinatario non costituisce, per
costante orientamento di questa Commissione, un requisito essenziale dell’“atto violento”,
rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l’intrinseca sua idoneità a ledere.
Congrua ed equa deve pertanto ritenersi la sanzione inflitta, in considerazione del fatto che
il gesto violento è stato posto in essere “in un contesto estraneo all’azione in svolgimento”,
così come puntualmente rilevato dal Giudice Sportivo, e, sotto tale profilo, devono ritenersi
irrilevanti le considerazioni addotte dai reclamanti circa il comportamento provocatorio.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione, delibera di respingere il reclamo e dispone
l’incameramento della tassa.
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