LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 24 settembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Ermanno PIERONI – già Presidente Soc. Ancona Calcio s.p.a. violazione art. 6, comma 7 C.G.S. Soc. ANCONA CALCIO s.p.a. violazione art. 2, comma 4 C.G.S.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 24 settembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Ermanno PIERONI – già Presidente Soc. Ancona Calcio s.p.a. violazione art. 6, comma 7 C.G.S. Soc. ANCONA CALCIO s.p.a. violazione art. 2, comma 4 C.G.S. Il procedimento Con provvedimento del 9 agosto 2004, il Procuratore Federale, in riferimento ai complessi accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini (relazione in data 31 luglio 2004, n. 238/19/ac, con allegata la documentazione acquisita ex art.1 comma 3, della Legge n. 401/89, nell’ambito dei procedimenti penali n. 43915/02/13, pendente presso la Procura della Repubblica di Napoli, e n. 3142/04, pendente presso la Procura della Repubblica di Ancona) ha deferito a questa Commissione, tra gli altri, Ermanno Pieroni, quale Presidente della Soc. Ancona Calcio s.p.a., per rispondere della violazione di cui all’art. 6 comma 7 CGS, “per aver violato il dovere di informare senza indugi gli Organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Ancona-Chievo del 25/4/04 e Ancona-Empoli del 9/5/04, nonché la Soc. Ancona Calcio s.p.a. per responsabilità diretta ai sensi all’art. 2 comma 4 CGS”. Secondo la prospettazione accusatoria, in particolare, il deferito, dopo aver appreso confidenzialmente in occasione di una riunione tenutasi presso la Lega Calcio di Milano in data 5 maggio 2004, di procuratori sportivi Vanni Puzzolo e Augusto Corregiari che alcuni suoi tesserati avrebbero agevolato la vittoria del Chievo e, in seguito, in data 8 maggio 2004, dopo aver appreso da tale Massimo Londrosi che un calciatore dell’Ancona Calcio (Massimiliano Giacobbo) si sarebbe “venduto” la gara con il Chievo e che, probabilmente, avrebbe avuto analogo comportamento in occasione della gara con l’Empoli, aveva informato, con una denuncia ritenuta tardiva, il Capo dell’Ufficio Indagini il giorno 8 maggio 2004. All’apertura del dibattimento svoltosi nei giorni 18, 19 e 20 agosto 2004, la Commissione in via preliminare (ordinanza n. 1) rilevava che “la notoria situazione di custodia cautelare in cui si trovava il deferito, in assenza di una espressa rinuncia a presenziare al presente procedimento, costituisce un legittimo impedimento” per cui disponeva la separazione di tale posizione processuale. In relazione all’odierna convocazione, il difensore del deferito, nei termini di rito, depositava una memoria sostenendo l’insussistenza di qualsivoglia ritardo nella presentazione della denuncia relativa ai presunti illeciti, richiedendo, pertanto, il proscioglimento da ogni addebito. Al dibattimento sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale avv. Paolo Fumagalli, che ha illustrato i motivi del deferimento e richiamato la dichiarazione rilasciata dal Pieroni all’Ufficio Indagini, richiedendo la condanna dello stesso Pieroni a mesi sei di inibizione; il deferito, cha ha respinto ogni addebito, confermando quanto già dichiarato innanzi all’Ufficio Indagini e sottolineando che i Procuratori Sportivi Puzzolo e Corregiari si erano limitati ad un generico riferimento circa il comportamento dei suoi tesserati in occasione della gara con il Chievo (“ti hanno fregato”); il difensore del deferito che, illustrando ulteriormente i motivi della memoria difensiva, ha ribadito come la denuncia non possa considerarsi tardiva e come essa abbia comunque riguardato notizie generiche e dimostratesi successivamente infondate (come dimostrerebbe il proscioglimento da ogni addebito di tutti gli altri tesserati coinvolti nella vicenda). Per questi motivi, la difesa del Pieroni ha concluso richiedendo il proscioglimento del proprio assistito. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che i deferiti debbano essere prosciolti. Preliminarmente, deve sottolinearsi, in linea di fatto, che gli approfonditi accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini (pagg. 19-57 della citata relazione) non hanno consentito di acquisire elementi di prova rilevanti circa la commissione di un illecito da parte di tesserati della Soc. Ancona Calcio s.p.a. in occasione delle gare de quibus, tanto da indurre il Procuratore Federale ad affermare che le risultanze “evidenziano una situazione assolutamente equivoca, con l’emergere di una molteplicità di sospetti a carico reciproco dei soggetti coinvolti nella vicenda e di condotte non del tutto trasparenti da parte degli stessi”. La condotta del Pieroni, pertanto, va valutata nel contesto di tale incerto quadro probatorio, riflettente quella atmosfera carica di sospetti ed illazioni che (purtroppo) caratterizza da sempre le ultime gare di un campionato allorché una squadra (l’Ancona), già matematicamente retrocessa, affronta altre squadre (il Chievo e l’Empoli) in corsa per la salvezza. La Commissione ritiene inoltre che il termine “senza indugio” di cui all’art. 6 c.7 CGS debba essere valutato tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Nello specifico, la ricostruzione dei fatti, così come accertata dagli atti del procedimento, dimostra che la denuncia del Pieroni all’Ufficio Indagine sia stata non tardiva, avendo fra l’altro prodotto quegli effetti che la norma intende garantire (l’intervento degli incaricati dell’Ufficio Indagini, oltre ad essere stato pressoché contestuale alla denuncia, è avvenuto prima della gara, presunta “a rischio”, Ancona-Empoli). A ciò si aggiunga il fatto che le sole voci captate dal Pieroni il 5 maggio nei locali della Lega Calcio non potevano determinare, per la loro assoluta genericità, l’insorgere dell’obbligo di informare la Lega stessa o l’Ufficio Indagini, essendo prive di ogni indicazione circa i calciatori coinvolti ovvero di ogni verifica circa l’attendibilità della fonte (ignota) di tali notizie. E’ comprensibile che il Pieroni si sia, invece, premurato ad invitare gli interlocutori ad acquisire ulteriori elementi di valutazione, senza ricevere alcuna risposta in merito, nonostante successive sollecitazioni telefoniche (pag. 25 della Relazione dell’Ufficio Indagini), nonché a riferire all’allenatore Galeone quanto appreso, richiedendogli una valutazione tecnica ed intimandolo a “tenere gli occhi aperti” in occasione della successiva gara con l’Empoli. Ed è altrettanto comprensibile che il deferito abbia deciso di rivolgesi al Capo dell’Ufficio Indagini soltanto nel momento in cui il collaboratore Massimo Londrosi gli aveva riferito, indicando la fonte (Alfredo Quaglia), della notizia appresa che un calciatore anconetano (Massimiliano Giacobbo) si era “venduto” la “partita” con il Chievo e che tale comportamento si sarebbe ripetuto in occasione della gara con l’Empoli, ricevendo così conferma ai propri sospetti e provvedendo a quel punto, senza alcun “indugio” in conformità alla normativa, a sollecitare l’intervento dell’Organo inquirente. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione dispone il proscioglimento da ogni addebito dei deferiti.
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