LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 29 settembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore MATTEINI Davide (gara Catanzaro-Pescara del 20/9/05 – C.U. 80 del 21/9/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 29 settembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore MATTEINI Davide (gara Catanzaro-Pescara del 20/9/05 – C.U. 80 del 21/9/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Davide Matteini, tesserato per la Soc. Pescara, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Catanzaro-Pescara del 20/9/05, “perché, al 45° del secondo tempo, mentre l'azione si svolgeva in altra parte del campo, colpiva con un pugno alla nuca un avversario”, ha proposto reclamo la Società di appartenenza, in persona del Presidente, richiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione alla squalifica per due giornate effettive di gara, e, in via subordinata, la riduzione della sanzione alla squalifica per tre giornate effettive di gara. A sostegno del gravame, la ricorrente rileva che il colpo inferto all’avversario dal Matteini, pur essendo avvenuto in una zona del campo opposta a quella in cui si stava svolgendo l’azione, non sarebbe stato volontario, essendosi in realtà trattato di un gesto, ancorché maldestro, posto in essere dal reclamante per divincolarsi dalla marcatura dell’avversario e per poter ricevere il lancio del proprio compagno di squadra. La reclamante ritiene pertanto che la condotta del Matteini sia stata erroneamente qualificata come violenta (in quanto avulsa dall’azione di giuoco). I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Nelle circostanze in causa, infatti, il calciatore, come risulta dal referto dell’assistente del direttore di gara (la cui “nuda” ricostruzione non è stata peraltro contestata dalla ricorrente) colpiva con un “pugno” alla nuca un avversario ponendo in essere, pertanto, un atto che, per sua stessa natura, costituisce manifestazione di un intento lesivo e, per l’obiettivo del corpo attinto, è di per sé idoneo a ledere l’integrità fisica dell’avversario. Ininfluente, sotto tale profilo, deve poi ritenersi la mancanza di concreti effetti lesivi, in quanto il danno subito non costituisce requisito essenziale dell’“atto violento”, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l’intrinseca sua idoneità a ledere. Rileva, inoltre, come il gesto violento sia stato posto in essere in un contesto estraneo – o comunque non direttamente collegato - all’azione di giuoco in svolgimento, come indicato in modo chiaro ed esplicito dall’assistente nel proprio referto, fonte privilegiata di prova e non risultando agli atti alcun riscontro oggettivo della ricostruzione dei fatti cosi come proposta dalla ricorrente. Congrua ed equa, in conformità agli orientamenti degli Organi di Giustizia Sportiva, deve ritenersi la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, in parziale accoglimento del reclamo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la squalifica del calciatore Davide Matteini a tre giornate effettive di gara; dispone la restituzione della tassa.
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